COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 01 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : – del Calciatore : ZEBELE Alessandro (Soc. Cerealdocks Camisano) – della Società : ASD CEREALDOCKS CAMISANO

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 01 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : - del Calciatore : ZEBELE Alessandro (Soc. Cerealdocks Camisano) - della Società : ASD CEREALDOCKS CAMISANO La Procura Federale con atto del 27/7/2010, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : Il Sig. Alessandro ZEBELE (Calciatore ASD CEREALDOCKS CAMISANO) per rispondere della violazione di cui all’art.n.1,comma 1;comma 1 del CGS, in relazione all’art. 76 comma 2 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver emesso, senza legittimo e provato impedimento, di partecipare all’attività della Rappresentativa Regionale Juniores del C.R. Veneto, in occasione della gara del 3.5.2010 contro la squadra Juniores Nazionale Città di Jesolo, così come descritto nella parte motiva: la Società ASD CEREALDOCKS CAMISANO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. n.4,comma 2 del C.G.S., in conseguenza della violazione ascritta al suo tesserato. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Vice Procuratore Federale, vista la nota del 12.5.10 del Commissario Straordinario del C.R. Veneto F.I.G.C. L.N.D., relativa al mancato rispetto, da parte del giocatore Zebele Alessandro, tesserato per l’A.S.D. Camisano (ora Cerealdocks Camisano) della sua convocazione per la partecipazione nelle file della relativa Rappresentativa Regionale Juniores, alla gara contro la squadra Juniores Nazionale Città di Jesolo, programmata per il 3.5.10. - Esaminata la relazione del Collaboratore di questa Procura Federale e la relativa documentazione, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento. - Rilevato che, dagli atti di indagine compiuti, é emerso inequivocabilmente che il calciatore Zebele Alessandro, benché convocato per la gara in questione, come da C.U. C.R. Veneto n. 1/CS del 28.4.10, abbia omesso di presentarsi presso lo stadio comunale di Roncade (Tv) , indicato quale luogo del raduno e, quindi, di partecipare all’attività della Rappresentativa. La ragione di tale comportamento é stata indicata dal calciatore stesso, in sede di audizione, in una discussione avvenuta con i suoi genitori, il giorno della gara, che lo avrebbe amareggiato ed indotto a recarsi presso l’abitazione della nonna, ove si sarebbe trattenuto qualche giorno, dopo aver spento il telefono cellulare e senza avvertire la società. - Rilevato che, dalle stesse dichiarazioni del calciatore, é emerso, altresì, che la A.S.D. Camisano, tramite il suo Presidente, lo aveva informato della convocazione e del fatto che il C.T. della Rappresentativa lo avrebbe prelevato presso la sua abitazione. Quest’ultimo ha precisato di aver ricevuto un messaggio del calciatore nel pomeriggio del giorno della gara, con cui comunicava la sua probabile assenza; i tentativi poi effettuati, sia dal C.T. che della società, di rintracciare lo Zebele sono risultati vani. - Ritenuto pertanto che la condotta del calciatore Zebele Alessandro, così come descritta, costituisca una violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 76 comma 2 NOIF, allo stesso ascrivibile e che da ciò consegua, la sola responsabilità oggettiva dell’ASD Camisano (ora ASD Cerealdocks Camisano), ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. dovendosi escludere, sulla base degli elementi accertati, altra forma di responsabilità della società medesima ed in particolare , la condotta concorrente della stessa nella violazione, astrattamente ipotizzata dall’art. 76 comma 2 NOIF citato”. AI dibattimento del 28/9/2010 sono risultati presenti : - il Calciatore : Zebele Alessandro (Soc. Cerealdocks Camisano) - la Società : ASD Cerealdocks Camisano rappresentata dal sig. Mandato Antonio – Presidente - Il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura in tale sede ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Il Presidente della C.D.T. informa le parti presenti della possibilità di avvalersi del disposto di cui all’art. 23 del C.G.S. (cosiddetto patteggiamento). Il Dott. Sciuto si é dichiarato disponibile a valutare una ipotesi di sanzione concordata ai sensi dell’articolo su citato. I soggetti deferiti hanno chiesto di ottenere un differimento dell’udienza in modo da potersi documentare e decidere consapevolmente. Il Dott. Sciuto nulla ha opposto ed il Presidente della C.D.T. ha rinviato l’udienza al 7/12/2010, poi anticipata su richiesta delle parti deferite al 30/11/2010. AI secondo dibattimento del 30/11/2010 sono risultati presenti : - il Calciatore : Zebele Alessandro (Soc. Cerealdocks Camisano) - la Società : ASD Cerealdocks Camisano rappresentata dal Sig.Mandato Antonio (Presidente) - Il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura, ha ribadito l’0esposizione delle circostanze dell’oggetto del deferimento, con dettagliata indicazione dei tempi e dei provvedimenti che rilevano ai fini del presente deferimento. A questo punto il Rappresentante della Procura e le altre parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto dell’art. 23 del C.G.S. e, hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l’irrogazione delle sanzioni in appresso indicate : - a carico del Calciatore : Zebele Alessandro (Soc. Cerealdocks Camisano) : 40 giorni di squalifica - a carico della Società : ASD Cerealdocks Camisano : la sanzione dell’ammenda di € 200,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari : - a carico del Calciatore : Zebele Alessandro (Soc. Cerealdocks Camisano) : 40 giorni di squalifica, con decorrenza dalla data dell’udienza (dal 30/11/2010) - a carico della Società : ASD Cerealdocks Camisano : la sanzione dell’ammenda di € 200,00.-
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