COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 22 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 8.2.6. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : – del Sig. Luca Alfaré – Calciatore A.S.D. Dolomiti – della Società A.S.D. Dolomiti – S.Stefano di Cadore (Bl)
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 22 Giugno 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
8.2.6. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
Nei confronti :
- del Sig. Luca Alfaré – Calciatore A.S.D. Dolomiti
- della Società A.S.D. Dolomiti – S.Stefano di Cadore (Bl)
La Procura Federale con atto del 19/5/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
il Sig. Luca ALFARE’ – Calciatore ASD Dolomiti
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 40, comma 4 delle NOIF e
art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società San
Pietro avendo gia sottoscritto altra richiesta di tesseramento, avendo già sottoscritto altra richiesta di tesseramento,
perfezionatasi in data 15/9/2010, per la Società Dolomiti;
la Società A.S.D. DOLOMITI – S.Sefano di Cadore (Bl)
per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per le condotte ascritte al suo
calciatore.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Sostituto Procuratore Federale,
vista la nota dell’8/11/2010 con la quale il Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ha trasmesso alla
Procura Federale la documentazione in suo possesso inerente una presunta violazione delle norme federali relativa al
tesseramento del calciatore Luca Alfaré, nato il 05/10/1995, matr, 4333116;
esaminata la sopracitata documentazione che viene allegata al presente provvedimento facendone parte integrante, dalla
quale risulta che :
- il calciatore Luca Alfaré, contraeva in data 15.9.2010, il tesseramento per la Società ASD Dolomiti avendo presentato
presso l’Ufficio competente della F.I.G.C. la relativa richiesta di tesseramento per la predetta Società;
- lo stesso giorno, perveniva presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Friuli Venezia Giulia una ulteriore richiesta di
tesseramento avente n. 084241, sottoscritta dal calciatore Luca Alfaré, dagli esercenti in potestà genitoriale del
medesimo calciatore e dal Sig. Orazio Cesco Cimavilla, Presidente dell’ASD San Pietro, con la quale la richiamata
Società chiedeva al competente Ufficio della F.I.G.C. il tesseramento del suddetto calciatore;
- l’Ufficio Tesseramento del C.R. Friuli V.Giulia , con raccomandata del 4.11.20010, prot. 1044/rs tess., comunicava
all’ASD San Pietro di aver annullato e quindi archiviato la richiesta di tesseramento del calciatore Luca Alfaré in quanto
lo stesso risultava già tesserato per la Società A.S.D. Dolomiti;
- con comunicazione del 30/11/2010, il calciatore Alfaré Luca, la madre del calciatore, il Sig. Orazio Cesco Cimavilla,
Presidente della Società San Pietro, e il Sig. Giulio De Mario, Presidente della Società Dolomiti, comunicavano che il
calciatore Alfaré aveva “deciso di rimanere tesserato per l’ASD Dolomiti”, auspicando una decisione indulgente da
parte della giustizia sportiva in relazione alla violazione delle norme federali in materia di tesseramento;
- ritenuto, alla stregua di quanto precede, che dalla documentazione trasmessa dal C.R. Friuli V.Giulia, e dalla ulteriore
documentazione acquisita da questo Ufficio presso il C.R. Veneto, risulta in maniera inconfutabile che il calciatore Luca
Alfaré e la società San Pietro, nella persona del suo Presidente, Orazio Cesco Cimavilla, hanno sottoscritto una
richiesta di tesseramento, sebbene la Società Dolomiti in data 15.9.2010 avesse presentato la richiesta di
tesseramento del medesimo calciatore presso la Delegazione Provinciale di Belluno a fronte della quale, in pari data,
era stata emessa dal C.R. Veneto la tessera “Giovane” cat. “Allievi” n. 247524;
- considerato tuttavia che la sostanziale contemporaneità delle richieste di tesseramento del calciatore Alfaré presentate
dalla Società Dolomiti e dalla Società San Pietro, a prescindere dell’aspetto del perfezionamento preventivo del
tesseramento per la prima società, pone in dubbio che al Sig. Orazio Cesco Cimavilla, Presidente della Società San
Pietro, possa essere imputato di avere omesso di porre in essere con la dovuta diligenza e cautela, nella sua riferita
ritualità, le opportune verifiche volte a determinare lo status del calciatore e la sussistenza di eventuali impedimenti di
natura contrattuale per il tesseramento di quest’ultimo per la Società San Pietro;
- considerato che analogo discorso possa essere replicato, in linea di mero principio, per la posizione del Presidente
della Società Dolomiti per quel che concerne la richiesta di tesseramento del calciatore Alfaré, perfezionatasi il
15/9/2010 e quindi il medesimo giorno nel quale é pervenuta presso il competente ufficio tesseramento F.I.G.C. la
ulteriore richiesta di tesseramento presentata dal calciatore per la società San Pietro;
- visto l’art. 40, comma 4 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., il quale vieta il tesseramento contemporaneo per più Società,
disponendo che, in caso di più richieste di tesseramento, debba considerarsi valida quella depositata o pervenuta
prima, e che nei confronti del calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più
società, si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l’art. 10 del C.G.S., a norma del quale :
*le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte
conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe (comma 2);
*alle società responsabili della violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore
all’ammenda (comma 3);
*ai dirigenti, soci di associazioni e tesserati che contravvengono ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione
della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi (comma 4);
- ritenuto che la presentazione di più richieste di tesseramento di un calciatore abbia integrato la violazione dei principi di
lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., dell’art. 40, comma 4 delle NOIF e dell’art.
10, comma 2 del C.G.S., ascrivibile al Sig. Luca Alfaré, calciatore tesserato per la Società Dolomiti;
- ritenuto altresì, che la Soc. Dolomiti debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del
C.G.S. per l’operato del proprio calciatore”.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione
dell’odierna udienza.
AI dibattimento del 21/6/2011 sono risultati presenti :
- il Sig. Luca ALFARE’ calciatore ASD Dolomiti per delega affidata al Sig. Giulio De Mario
- la Società A.S.D. Dolomiti rappresentata dal Sig. Giulio De Mario
- Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura della F.I.G.C.
Il Rappresentante della Procura dopo aver illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli
elementi e le circostanze di maggior rilievo, ha chiesto l’applicazione nei confronti del calciatore Alfaré Luca della
sanzione della squalifica per due giornate, da scontarsi nel campionato di competenza 2011/2012.
Il Presidente dell’ASD Dolomiti ha chiesto, per conto della Società stessa, di poter accedere al beneficio di cui all’art. 23
del C.G.S., e di potersi avvalere inoltre nella determinazione della sanzione di cui all’art. 24 del C.G.S.
Il Dott. Salvatore Sciuto ha dichiarato la disponibilità della Procura Federale dell’applicazione dell’art. 23 C.G.S. e
ritenendo nella specie ravvisabile anche l’ipotesi dell’art. 24 del C.G.S. ha proposto l’adozione dei seguenti provvedimenti
disciplinari :
- ammenda di € 70,00 a carico della Società A.S.D. Dolomiti
A questo punto le parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto dell’art. 23 e dell’art. 24 del C.G.S. e hanno
concordato, a carico del seguente soggetto, l’irrogazione della sanzione in appresso indicata :
- del Sig. Luca Alfarè Calciatore ASD Dolomiti : la sanzione della squalifica di due giornate di gara da
scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2011/2012
- della Società A.S.D. Dolomiti la sanzione dell’ammenda di € 70,00.-
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visto gli artt. 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del
predetto articolo 23 del C.G.S.
dispone
di infliggere i seguenti provvedimenti disciplinari :
- a carico del Sig. Luca Alfarè Calciatore ASD Dolomiti : la sanzione della squalifica di due giornate di gara da
scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2011/2012
- a carico della Società A.S.D. Dolomiti la sanzione dell’ammenda di € 70,00.-
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