COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 27 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 8.3.3. A.S.D. POGGIO SANNITA – INIBIZIONE DIRIGENTE (GARA POGGIO SANNITA – SESTO CAMPANO DEL 4.12.2010 – CAMPIONATO CALCIO A 5 C2 – GIRONE B – 12^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 54 del 27 Gennaio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare
8.3.3. A.S.D. POGGIO SANNITA – INIBIZIONE DIRIGENTE
(GARA POGGIO SANNITA – SESTO CAMPANO DEL 4.12.2010 – CAMPIONATO CALCIO A 5 C2 - GIRONE B – 12^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
Preliminarmente va rilevato che il richiesto confronto diretto tra il direttore di gara e le parti interessate, come previsto dall'art. 34, comma 5, ultimo periodo, del C.G.S., non è consentito.
Quanto sostenuto in ricorso trova parziale riscontro nelle risultanze del supplemento di rapporto a firma dell'arbitro. Il comportamento tenuto dal dirigente Palomba Aurelio va comunque sanzionato in quanto si è concretizzato con un contatto fisico con l'arbitro, che non ha avuto alcun effetto fisico sullo stesso.
Ciò porta a ritenere che la sanzione inflitta dal G.S. deve essere ridotta.
P.Q.M.
delibera di ridurre la sanzione della inibizione al dirigente Palomba Aurelio fino a tutto il 28 gennaio 2011. Nulla per la tassa non versata.
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