COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 63 del 13.06.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo avverso decisione del Giudice sportivo del C.U. n. 62 del 09.06.2011 relativa alla gara di spareggio per eventuale posto nel campionato di eccellenza tra le società S.V. TERMENO TRAMIN e U.S. DRO.
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it
Comunicato Ufficiale N° 63 del 13.06.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Oggetto: Reclamo avverso decisione del Giudice sportivo del C.U. n. 62 del 09.06.2011
relativa alla gara di spareggio per eventuale posto nel campionato di eccellenza tra le
società S.V. TERMENO TRAMIN e U.S. DRO.
La Società S.V. TERMENO TRAMIN ha proposto regolare reclamo avverso la decisione del
Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 62 del 9 giugno 2011 chiedendo in via
preliminare e pregiudiziale la nullità e/o l’invalidità della delibera del Giudice sportivo territoriale.
Nel merito chiedendo la riforma della delibera del Giudice sportivo territoriale ed il ripristino
della validità del risultato acquisito sul campo della gara S.V. TERMENO TRAMIN e U.S. DRO.
La Commissione Disciplinare
Esaminata la documentazione agli atti, sentite le due società ed il direttore di gara, dopo
ponderata discussione, ritiene in primis applicabile al caso di specie l’art. 17 co. 4 del CGS
nella parte in cui prevede che: “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la
loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della
giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di
svolgimento della gara”.
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La Commissione ritiene altresì applicabile al caso in esame, la regola n. 14 ed in particolare
così come interpretato dall’Aia nella guida pratica Aia punto 12, nella parte in cui prevede che:
“il calciatore che effettua regolarmente il tiro, calcia il pallone che, essendo rimbalzato dai pali o
dalla traversa:…c) rimbalza indietro in gioco: il periodo di gioco ha termine”. Risulta pacifico, dal
supplemento del direttore di gara che la palla colpita dal giocatore del S.V. TERMENO TRAMIN
ha colpito la traversa, è rimbalzata sul terreno di gioco nei pressi della linea d’area di porta ed
in quel momento il periodo di gioco ha avuto termine. Il fatto che successivamente sia poi
rotolata verso la porta superando la linea non rileva perché come visto, il periodo di gioco era
già terminato.
PQM
La Commissione respinge il reclamo proposto dal S.V. TERMENO TRAMIN e conferma il
dispositivo della decisione del giudice sportivo territoriale.
Si ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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