CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 giugno 2011 promosso da: U.S.D. U.S. Ausonia CSI Pescantina / Famiglia Larentis per il minore A.L.

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 giugno 2011 promosso da: U.S.D. U.S. Ausonia CSI Pescantina / Famiglia Larentis per il minore A.L. IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro) Prof. Avv. Luigi Fumagalli (Arbitro) riunito in conferenza personale del 13 giugno 2011 in Roma, ha pronunciatoall'unanimità il seguente L O D O nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 0311 dell’8 febbraio 2011) promosso da: A.S.D. U.S. Ausonia CSI - Pescantina, in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Sig. Prosperino ighetti rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Napoleone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Piazza Bruno Buozzi n. 9 parte istante Contro Famiglia Larentis (nell’interesse del minore A. L.), rappresentata e difesa dall’Avv. Angela Niero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mirano (Venezia), alla Via Barche n. 27 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 8 febbraio 2011 (prot. n. 0311), l’US. D. Ausonia CSI Pescantina (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale” o “TNAS”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Codice”) nei confronti della Famiglia Larentis nell’interesse del minore A. L. (di seguito, per brevità, la “parte intimata”) per sentire “…revocare il nulla – osta concesso per il trasferimento dell’atleta minore Larentis …”. Con la decisione n. 28/10, la CAF – Commissione d’Appello Federale (di seguito, brevità, “CAF”) della Federazione Ciclistica Italiana (di seguito, per brevità, “FCI”) in data 22 dicembre 2010 aveva accolto la richiesta di trasferimento del minore A. L., in considerazione del comportamento della società istante che “a fronte delle analisi mediche rilevanti sulla situazione sanitaria dell’atleta non informa correttamente il minore o gli esercenti della potestà genitoriale dello stesso delle anomalie rilevate, in relazione alle quali non risulta attivata la doverosa attività di tutela della salute del minore. Il fatto costituisce grave inadempimento che giustifica l’accoglimento della domanda di interruzione del rapporto sportivo”. La parte istante presentava il ricorso al Tribunale in base all’art. 5, comma 1, del Codice sul presupposto che “il regolamento della Federazione Ciclistica Italiana non prevede per i casi quello in esame un autonomo mezzo di gravame avverso la decisione n. 28/10 adottata dalla CAF della FCI in data 22.12.2010, notificata il 18.01.2011” e chiedeva la nomina di un arbitro unico. Con nota in data 18 marzo 2011 prot. n. 0629, l’istante designava quale arbitro di parte il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. Con nota in data 23 marzo 2011 prot. n. 0697, l’Avv. Angela Niero quale difensore del Sig. Renato Larentis, in nome e per conto del figlio minore A. L., faceva presente che nessuna istanza arbitrale era stata trasmessa al Sig. Larentis da parte dell’US.D. U.S. Ausonia CSI – Pescantina, con grave lesione dei suoi diritti difensivi, anticipando, comunque, l’intenzione di ricorrere ex art. 19 del Codice al Presidente del TNAS per sentire dichiarare l’incompetenza del Tribunale in materia. Con nota in data 24 marzo 2011 prot. n. 0714, la parte istante eccepiva, allegando apposita documentazione, che il ricorso non era stato ritirato e, quindi, la notifica doveva ritenersi perfezionata per compiuta giacenza. Con provvedimento in data 25 marzo 2011 prot. n. 0733, il Presidente del TNAS, ritenuto di dover garantire il principio del contraddittorio, disponeva procedersi a cura della parte ricorrente alla notifica alla parte intimata dell’istanza di arbitrato e della comunicazione della parte istante del 18 marzo avente a oggetto la nomina del proprio arbitro, dando il termine di venti giorni dalla ricezione dell’istanza di arbitrato alla parte intimata per la costituzione ex art. 12 del Codice. Con memoria depositata in data 28 aprile 2011 prot. n. 1108, si costituiva la parte intimata, che, eccepita preliminarmente l’incompetenza del Tribunale adito, concludeva per il rigetto delle domande tutte proposte dalla parte istante, perché inammissibili e, in via subordinata, infondate «…Con refusione, inoltre, delle spese tutte…»; nominava arbitro di parte il Prof. Avv. Luigi Fumagalli e chiedeva al Presidente del Tribunale una dichiarazione di manifesta incompetenza arbitrale ai sensi dell’art. 19 del Codice. Con provvedimento in data 5 maggio 2011 prot. n. 1237, il Presidente del TNAS rigettava l’istanza di parte intimata. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 13 giugno 2011. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Il Collegio Arbitrale concedeva alle parti termine sino al 24 giugno 2011 per il deposito di memorie sulle eccezioni preliminari e termine sino al 4 luglio 2011 per il deposito di repliche e si riservava. Con memoria in data 23 giugno 2011 prot. n. 1587, la parte istante riteneva sussistere la competenza del TNAS, essendo stati esauriti i gradi interni della giustizia federale, e infondata l’eccezione di tardività dell’istanza arbitrale. Con memoria in data 1 luglio 2011 prot. n. 1652, la parte intimata insisteva nelle eccezioni di incompetenza e inammissibilità e, comunque, di infondatezza dell’istanza arbitrale. Con memoria di replica in data 4 luglio 2011 prot. n. 1666, la parte istante confutava l’eccezione di tardività dell’istanza arbitrale. Con memoria in data 6 luglio 2011 prot. n. 1672, la parte intimata ribadiva le eccezioni proposte, in particolare, quella di inammissibilità dell’istanza arbitrale. DIRITTO 1. Preliminarmente il Collegio ritiene, in disparte la questione relativa all’eccepita tardività dell’istanza arbitrale, di esaminare l'eccezione sollevata dalla parte intimata relativa all'incompetenza del Tribunale a conoscere la presente controversia. L’eccezione è fondata e, perciò, va accolta. E' circostanza pacifica, perché non contestata dalle parti, che la vicenda oggetto del presente giudizio arbitrale scaturisce dalla decisione della CAF della FCI n. 28/10, in data 22 dicembre 2010, che aveva accolto la richiesta di trasferimento del minore A. L., in considerazione del comportamento della società istante che “a fronte delle analisi mediche rilevanti sulla situazione sanitaria dell’atleta non informa correttamente il minore o gli esercenti della potestà genitoriale dello stesso delle anomalie rilevate, in relazione alle quali non risulta attivata la doverosa attività di tutela della salute del minore. Il fatto costituisce grave inadempimento che giustifica l’accoglimento della domanda di interruzione del rapporto sportivo”. In base all’art. 2, comma 1, del Codice, “ai sensi degli articoli 12 ter, comma 1, e 22, comma 3, dello Statuto del CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel solo ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale”. Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che “all’atto dell’affiliazione, dell’iscrizione o dell’assunzione di analoghi vincoli con le Federazioni, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva va manifestata espressa adesione alle norme di tali istituzioni che prevedono la composizione in sede arbitrale”. Il comma 3, infine, dispone che “Anche controversie insorte tra soggetti non legati, o non legati tutti, da rapporti con le Federazioni, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva possono, sulla base di specifici accordi, essere devolute alla definizione arbitrale del Tribunale”. L’art. 12 ter dello Statuto del CONI adottato dal Consiglio Nazionale del CONI il 25 febbraio 2008 e approvato con D.M. 7 aprile 2008, prevede, infatti, al comma 1, che “il Tribunale Nazionale di arbitrato per lo sport, ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping”. Al secondo comma è previsto che “Al tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati”. L’art. 46, comma 1, dello Statuto Federale della FCI, deliberato dall’Assemblea straordinaria del 14 marzo 2009 e approvato dalla Giunta nazionale del CONI con la deliberazione n. 69 del 17 marzo 2010, intitolato significativamente “Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport”, prevede che “le controversie che contrappongono la FCI a soggetti affiliati e/o tesserati, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza delle parti interessate, unicamente al Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport”. Dal sistema così delineato dal combinato disposto della citata norma del Codice e dello Statuto del Coni con la citata norma dello Statuto FCI si evince, da un lato, che la competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport è limitata alle controversie che oppongano un tesserato alla Federazione sportiva; dall’altro, la rilevanza assoluta del c.d. vincolo di giustizia che si atteggia come clausola compromissoria. Ne deriva che la presente controversia che oppone una società ciclistica a un atleta che chiede il nulla-osta al trasferimento, senza che, peraltro, la FCI sia stata neanche evocata in giudizio, non possa essere devoluta alla cognizione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Va anche precisato che, qualora la competenza degli arbitri risieda in una clausola del contratto associativo, solo l’esistenza di uno specifico, espresso accordo compromissorio intercorso fra le parti potrebbe rendere soggettivamente arbitrabile la controversia. Accordo che costituisce la fonte della competenza del Collegio Arbitrale e che, invero, nel caso di specie senz’altro non sussiste, anche perché dovrebbe risultare da atto scritto. La circostanza che parte intimata abbia resistito all’istanza arbitrale non può essere configurata come accordo compromissorio ai sensi del citato art. 2, comma 3, del Codice (in tal senso i lodi Tronci c. FIT del 10 marzo 2010; Abbondanza e altri c. Federazione italiana rugby e altri del 4 novembre 2010). Venendo a mancare il supporto normativo prescritto dall’art. 12 ter dello Statuto del CONI, nonché l’esistenza di una specifica clausola compromissoria, condizione indispensabile perché le controversie di natura arbitrale possano essere devolute in sede arbitrale, mancano i presupposti per radicare la competenza del Collegio a decidere la presente controversia. Va, infine, osservato, superando i dubbi sollevati dalla parte istante a proposito di un’asserita assenza di autonomo mezzo di gravame avverso le decisioni della CAF della FCI, che sulla compatibilità di tale sistema di risoluzione delle controversie con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico si è pronunciata la giurisprudenza amministrativa (sentenza n. 33427/10 del TAR Lazio, Sezione Terza Ter; id., ordinanza in data 28 gennaio 2010, n. 241) e anche la Corte Costituzionale, sebbene in una prospettiva più ampia, con la recente sentenza n. 49/2011 in data 11 febbraio 2011, alla quale è seguita la conforme decisione del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 3, in data 23 marzo 2011 2. Attesa la soccombenza della parte istante, il Collegio Arbitrale pone a suo carico il pagamento delle spese per assistenza difensiva che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) e degli onorari del Collegio Arbitrale che liquida complessivamente in euro 3000,00 (tremila/00) e al rimborso delle spese documentate dal Collegio arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 1. dichiara inammissibile per incompetenza l’istanza di arbitrato proposta dalla A.S.D. U.S. Ausonia CSI - Pescantina; 2. pone a carico della A.S.D. U.S. Ausonia CSI - Pescantina le spese del pro8 cedimento e per assistenza difensiva, liquidate in euro 800,00 (ottocento/ 00); 3. pone a carico della A.S.D. U.S. Ausonia CSI - Pescantina, fermo il vincolo di solidarietà, il pagamento dei diritti del Collegio arbitrale, liquidati in complessivi 3.000,00 (tremila/00) e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio arbitrale, per l’importo che sarà separatamente comunicato dalla Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, oltre IVA e CPA come per legge; 4. pone a carico della A.S.D. U.S. Ausonia CSI - Pescantina il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 13 giugno 2011 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Massimo Zaccheo F.to Luigi Fumagalli
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it