COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.25 a carico di: 1) Antonio FALBO, dirigente accompagnatore della società Marca, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, del C.G.S. e dell’art. 36 del Regolamento per il settore dell’attività giovanile e scolastica, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della società Marca, la distinta gara della partita Marca – Real Silana del 12.01.2011 in cui dichiarava che i giocatori, ivi menzionati, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori sopra indicati, inseriti in distinta, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; 2) Emilio GAUDIO, dirigente accompagnatore della società Marca, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1;10, comma 6, del C.G.S. e dell’art. 36 del Regolamento per il settore dell’attività giovanile e scolastica, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della società Marca, la distinta gara della partita Interlogos – Marca del 22.12.2010, in cui dichiarava che i giocatori, ivi menzionati, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori sopra indicati, inseriti in distinta, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; 3) Gianluca MORETTI, dirigente accompagnatore della società Marca, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1; 10, comma 6, del C.G.S. e dell’art. 36 del Regolamento per il settore dell’attività giovanile e scolastica, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della società Marca, la distinte gara della partita Commenda – Marca del 6.12.2010, in cui dichiarava che i giocatori, ivi menzionati, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori sopra indicati, inseriti in distinta, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; 4) la società S.S.D. MARCA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta ai propri tesserati ovvero ai soggetti che abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..
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