• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 04 del 14/07/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO della Procura Federale a carico del Signor Antonio Aquilini e della società FCF COMO 2000 ASD per rispondere: il primo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2 del CGS ed all’art. 40 delle N.O.I.F. anche in relazione agli Artt. 24 e 36 del Regolamento per il SGS, per avere sottoscritto e presentato, in qualità di Presidente della società FCF COMO 2000 ASD, la richiesta di tesseramento della calciatrice minore, Greta Masciaga, residente in regione e provincia (non confinante) diversa rispetto a quella ove ha sede la società, la seconda della violazione dell’Art. 4, commi 1 e 2 CGS per la condotta ascritta al suo Presidente.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 04 del 14/07/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO della Procura Federale a carico del Signor Antonio Aquilini e della società FCF COMO 2000 ASD per rispondere: il primo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2 del CGS ed all'art. 40 delle N.O.I.F. anche in relazione agli Artt. 24 e 36 del Regolamento per il SGS, per avere sottoscritto e presentato, in qualità di Presidente della società FCF COMO 2000 ASD, la richiesta di tesseramento della calciatrice minore, Greta Masciaga, residente in regione e provincia (non confinante) diversa rispetto a quella ove ha sede la società, la seconda della violazione dell'Art. 4, commi 1 e 2 CGS per la condotta ascritta al suo Presidente.
Il rappresentante della Procura Federale ed il sig. Aquilini Antonio, ritualmente comparsi avanti Questa Commissione, dichiaravano di voler definire il giudizio ai sensi dell'Art. 23 CGS, alle seguenti condizioni:
inibizione per il sig. Aquilini Antonio per mesi 2;
ammenda per la società FCF COMO 2000 ASD di Euro 350,00.
La Commissione Disciplinare,
OSSERVA
il comportamento addebitato ai deferiti risulta provato documentalmente in atti e non può quindi trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento.
Preso atto altresì delle richieste dell'applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alla quale ha prestato consenso il Rappresentante della Procura, ritenute accoglibili le sanzioni concordate in considerazione dell'entità e della rilevanza dei comportamenti contestati
APPLICA
al sig. Aquilini Antonio mesi 2 di inibizione;
alla società FCF COMO 2000 ASD Euro 350,00 di ammenda.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 04 del 14/07/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO della Procura Federale a carico del Signor Antonio Aquilini e della società FCF COMO 2000 ASD per rispondere: il primo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2 del CGS ed all’art. 40 delle N.O.I.F. anche in relazione agli Artt. 24 e 36 del Regolamento per il SGS, per avere sottoscritto e presentato, in qualità di Presidente della società FCF COMO 2000 ASD, la richiesta di tesseramento della calciatrice minore, Greta Masciaga, residente in regione e provincia (non confinante) diversa rispetto a quella ove ha sede la società, la seconda della violazione dell’Art. 4, commi 1 e 2 CGS per la condotta ascritta al suo Presidente."