F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011 (601) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PATRIZIA FERRO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US CF Vittorio Veneto) E DELLA SOCIETA’ US CF VITTORIO VENETO (nota n. 9206/673pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011
(601) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PATRIZIA FERRO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US CF Vittorio Veneto) E DELLA SOCIETA’ US CF VITTORIO VENETO (nota n. 9206/673pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
rilevato che,• con atto del 1° giugno 2011, la Procura Federale ha deferito la Sig.ra Patrizia Ferro, Presidente della Società USCF Vittorio Veneto, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al capitolo 2, paragrafo a), punto 7 nonché al punto 4, pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS;
rilevato che• le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i• deferiti sono stati incolpati di aver omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della fideiussione richiesta nonché della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, prevista dal punto 4, pag. 7, del citato CU;
rilevato che,• alla riunione del 4.8.2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, alla Sig.ra Ferro, della sanzione della inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 500,00;
rilevato che i• deferiti hanno dedotto di aver trasmesso la documentazione nei termini tanto da essere stati iscritti al campionato e, circa la dichiarazione relativa all’utilizzo dell’allenatore, di essere stati costretti ad inviarla nuovamente, in data 16.7.2010, in quanto la Divisione avrebbe comunicato agli stessi che quella depositata era stata distrutta nell’apertura del plico;
rilevato che,• a seguito dell’acquisizione del fascicolo presso i competenti organi, è emerso che la fideiussione è stata depositata il 19.7.2010, quindi tardivamente, così come la dichiarazione di avvalersi di un allenatore, rimanendo sfornita di prova la prospettazione circa la richiesta di un secondo invio della stessa per circostanze di cui non vi è traccia nel fascicolo (tantomeno desumibili dalla corrispondenza intercorsa) e sussistendo, a carico di chi ha interesse, un onere probatorio che non può ritenersi assolto con quelle che, allo stato, rimangono mere prospettazioni di parte;
rilevato che,• contrariamente a quanto sostenuto dai deferiti, l’aver ottenuto l’autorizzazione all’iscrizione non è circostanza indicativa, in assoluto, del deposito presso la Segreteria della Divisione di tutti i documenti nel rispetto del termine perentorio del 12.7.2010, la cui violazione, nel caso di specie, pur determinando l’applicazione di una sanzione pecuniaria, non implica l’automatica esclusione (invece espressamente ed unicamente prevista per la mancanza della domanda di ammissione) dal campionato né impedisce di realizzare l’effetto sotteso alla tempestiva produzione documentale. Ciò tanto più laddove la stessa, ancorché tardiva, sia pervenuta nella data entro la quale la COVISOD deve comunicare l’esito dell’istruttoria e, comunque, prima del 23.7.2010, termine perentorio ultimo entro il quale devono essere effettuate le opportune integrazioni documentali (ad eccezione di quella relativa alla carenza di domanda), ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste (CU 81/10, pag. 6);
viste le• sanzioni richieste dalla Procura Federale;
ritenuto che• alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS,
P.Q.M.
Infligge alla Sig.ra Patrizia Ferro la inibizione per giorni 30 (trenta) e alla Società l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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