F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027 del 18 Ottobre 2011 (88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHRISTIAN BOSCO (Agente di calciatori), GIUSEPPE CIRACI (all’epoca dei fatti, Presidente della Società ADC Ars et Labor Grottaglie), DOMENICO ARCADIO (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società ADC Ars et Labor Grottaglie), Società ADC ARS ET LABOR GROTTAGLIE Spa ▪ (nota N°. 904/335 pf10-11/AM/ma del 9.8.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027 del 18 Ottobre 2011
(88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHRISTIAN BOSCO (Agente di calciatori), GIUSEPPE CIRACI (all’epoca dei fatti, Presidente della Società ADC Ars et Labor Grottaglie), DOMENICO ARCADIO (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società ADC Ars et Labor Grottaglie), Società ADC ARS ET LABOR GROTTAGLIE Spa ▪ (nota N°. 904/335 pf10-11/AM/ma del 9.8.2011).
In data 9 agosto 2010 la Procura federale ha disposto il deferimento di:
▪ Sig. Giuseppe Ciraci, Presidente della Società ADC Ars Et Labor, in merito alla violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 31, comma 3, art. 32 e art. 96 NOIF per aver, con il suo comportamento, tentato di aggirare il divieto di cessione onerosa di giovani calciatori;
▪ la Società ADC Ars Et Labor, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, per i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente;
▪ Sig. Domenico Arcadio, calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato ADC Ars Et Labor, in merito alla violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 92, comma 1, NOIF poiché, nonostante i ripetuti inviti della Società Ars Et Labor e del suo Presidente, ebbe a disertare sia gli allenamenti che le gare di campionato sino al mese di dicembre 2010;
▪ Sig. Christian Bosco, in merito alla violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 3 e 16 del regolamento Agenti Calciatori per aver curato i rapporti tra un calciatore dilettante e una Società professionistica.
All’inizio della riunione odierna il Signor Domenico Arcadio, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente Ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Domenico Arcadio ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Domenico Arcadio, sanzione della squalifica di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici);];
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con Ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Il rappresentante della Procura federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione delle sanzioni: - 6 (sei) mesi di inibizione a Giuseppe Ciraci;
- 3 (tre) mesi di sospensione a Christian Bosco e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
- ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) alla Società ADC Ars Et Labor.
Il Sig. Bosco, assistito dal proprio difensore, si è riportato alla memoria difensiva e ha insistito nella richiesta di audizione di testi. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente Ordinanza: “In ordine alla richiesta di ammissione di prove testimoniali formulata dal Bosco, la CDN, ritenuto che le testimonianze non risultano rilevanti ai fini della decisione, anche tenendo conto di quanto affermato da Domenico Arcadio nella dichiarazione del 22.1.2011, respinge la richiesta”. Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante e alla documentazione depositata in giudizio. Dagli atti acquisiti e in particolare dalla valutazione delle dichiarazioni rese in sede di audizione di fronte al collaboratore della Procura federale, posto che le Società ADC Ars Et Labor e FBC Unione Venezia Srl militavano nel campionato organizzato dalla LND e che il calciatore Domenico Arcadio era tesserato per la Società di Grottaglie Ars Et Labor, risulta provato quanto segue:
▪ nel corso delle trattative intercorse con il Venezia, il Sig. Giuseppe Ciraci, Presidente della Società Grottaglie Ars Et Labor, ha avanzato nei confronti del Venezia stesso richieste economiche - peraltro non esigue - per acconsentire all’impiego e/o trasferimento del giovane calciatore dilettante Domenico Arcadio;
▪ il Sig. Christian Bosco, a più riprese, ha curato rapporti tra la Società FBC Unione Venezia Srl e la Società Grottaglie Ars Et Labor, all’epoca dei fatti militanti nel campionato Nazionale Dilettanti e relativamente al calciatore Domenico Arcadio, parimenti dilettante. Ciò risulta chiaramente dalle dichiarazioni rese alla Procura federale dal Presidente Ciraci e dal calciatore Arcadio in occasione delle audizioni del 3.12.2010 e del 22.01.2011. In particolare, quanto al secondo punto, va sottolineato come lo stesso calciatore in tale ultima audizione afferma, tra l’altro, “venni a parlare unitamente a mio padre, nonché al procuratore Sig. Cristian Bosco, con il Presidente Ciraci per convincerlo a cedermi, e questi ci rispose ...” (da ciò si desume che il Bosco era presente alla trattativa), nonché “il Sig. Bosco Cristian mi risulta un collaboratore del Venezia Calcio … posso dire questo perché quando sono stato in prova con il Venezia il “procuratore” Bosco fu colui che si occupò di tutto, ossia curò i contatti tra la Società del Grottaglie e del Venezia”. Per tutto quanto sopra accertato, le difese presentate nell’interesse dei deferiti non possono essere accolte, ritenendo quindi questa Commissione disciplinare integrate le fattispecie oggetto di deferimento e ascritte ai soggetti deferiti. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale applica la sanzione della squalifica di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) al Signor Domenico Arcadio.
Infligge inoltre le seguenti sanzioni:
- 6 (sei) mesi di inibizione a Giuseppe Ciraci;
- 3 (tre) mesi di sospensione a Christian Bosco;
- ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) alla Società ADC Ars Et Labor.
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