COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 27/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 25 – Reclamo del GSD Arsenalspezia 1913 avverso la squalifica del calciatore Marcobello Federico fino al 10 novembre 2011 – Gara Arsenalspezia -Vecchio Levanto del 9.10.2011 Campionato Prima Categoria. C.U. n.18 del 13.10.2011.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 27/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 25 – Reclamo del GSD Arsenalspezia 1913 avverso la squalifica del calciatore Marcobello Federico fino al 10 novembre 2011 – Gara Arsenalspezia -Vecchio Levanto del 9.10.2011 Campionato Prima Categoria. C.U. n.18 del 13.10.2011. Riferiva l’arbitro della gara in epigrafe, che in occasione del gesto violento compiuto ai suoi danni da parte dell’allenatore della società GSD Arsenalspezia 1913, il calciatore Marcobello Federico presente nelle vicinanze del fatto, aveva omesso di portargli assistenza. Il Giudice Sportivo rilevava nel comportamento del calciatore la violazione di quei principi di lealtà e probità sportiva posta a base dell’ordinamento calcistico dall’art. 1/1 CGS e infliggeva la squalifica fino al 10.11.2011 affermando che il pronto intervento a difesa del direttore di gara da parte del Marcobello, avrebbe potuto impedire che avvenisse l’evento. Propone reclamo la società mettendo in evidenza l’illegittimità della sanzione perché contraddittoria a quanto scrive il primo giudice, laddove afferma che l’allenatore si avvicinava all’arbitro e, in modo del tutto inaspettato, lo colpiva…Nella stessa declaratoria il giudice parla di aggressione a sorpresa. Dal che la richiesta d’affrancamento della squalifica. Il reclamo merita l’accoglimento. Dalle risultanze ufficiali non risultano esserci stati dei prodromi che potessero far intuire il gesto violento ai danni dell’arbitro, dal che si arriva facilmente alla conclusione che il Marcobello non avrebbe potuto col suo intervento impedire che il gesto violento si verificasse. Quanto alla mancata assistenza all’arbitro, questa va attribuita all’intera squadra intesa come giocatori in campo, giocatori e dirigenti in panchina. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di ridurre la squalifica del calciatore Marcobello Federico, a quanto già scontato alla data di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. Nulla per la tassa reclamo.
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