F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013 del 09 Agosto 2011 (71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BELLAVISTA Antonio, BETTARINI Stefano, BRESSAN Mauro, BUFFONE Giorgio, CIRIELLO Antonio, DEOMA Daniele, DONI Cristiano, ERODIANI Massimo, FABBRI Gianni, FURLAN Claudio, GERVASONI Carlo, GIBELLINI Mauro, MANFREDINI Thomas, MICOLUCCI Vittorio, PAOLONI Marco, PARLATO Gianfranco, QUADRINI Daniele, ROSSI Leonardo, SANTONI Nicola, SAVERINO Davide, SIGNORI Giuseppe, SOMMESE Vincenzo, TISCI Ivan, TUCCELLA Gianluca, VELTRONI Giorgio, ZACCANTI Federico, AC CHIEVO VERONA Srl, US SASSUOLO CALCIO Srl, BENEVENTO CALCIO Spa, RAVENNA CALCIO Srl, ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA, ASD PINO DI MATTEO C5, CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl, US CREMONESE Spa, PIACENZA FC Spa, HELLAS VERONA FC Spa, ASCOLI CALCIO 1898 Spa, FC ESPERIA VIAREGGIO Srl, ASS. REGGIANA 1919 Spa, SPEZIA CALCIO Srl, AS TARANTO CALCIO Srl, ASD CUS CHIETI, US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl, VIRTUS ENTELLA Srl ▪ (nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013 del 09 Agosto 2011 (71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BELLAVISTA Antonio, BETTARINI Stefano, BRESSAN Mauro, BUFFONE Giorgio, CIRIELLO Antonio, DEOMA Daniele, DONI Cristiano, ERODIANI Massimo, FABBRI Gianni, FURLAN Claudio, GERVASONI Carlo, GIBELLINI Mauro, MANFREDINI Thomas, MICOLUCCI Vittorio, PAOLONI Marco, PARLATO Gianfranco, QUADRINI Daniele, ROSSI Leonardo, SANTONI Nicola, SAVERINO Davide, SIGNORI Giuseppe, SOMMESE Vincenzo, TISCI Ivan, TUCCELLA Gianluca, VELTRONI Giorgio, ZACCANTI Federico, AC CHIEVO VERONA Srl, US SASSUOLO CALCIO Srl, BENEVENTO CALCIO Spa, RAVENNA CALCIO Srl, ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA, ASD PINO DI MATTEO C5, CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl, US CREMONESE Spa, PIACENZA FC Spa, HELLAS VERONA FC Spa, ASCOLI CALCIO 1898 Spa, FC ESPERIA VIAREGGIO Srl, ASS. REGGIANA 1919 Spa, SPEZIA CALCIO Srl, AS TARANTO CALCIO Srl, ASD CUS CHIETI, US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl, VIRTUS ENTELLA Srl ▪ (nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011). 1) Il deferimento Con provvedimento del 25 luglio 2011, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: 1. BELLAVISTA Antonio, che risulta, all’epoca dei fatti, iscritto nell’albo del Settore Tecnico quale allenatore di base; 2. BETTARINI Stefano, che risulta, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società A.C. Chievo Verona S.r.l.; 3. BRESSAN Mauro, che risulta, all’epoca dei fatti, allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici; 4. BUFFONE Giorgio, che risulta, all’epoca dei fatti, direttore sportivo della Società Ravenna Calcio S.r.l.; 5. CIRIELLO Antonio, che risulta, all’epoca dei fatti, Vice Presidente della Società Ravenna Calcio S.r.l.; 6. DEOMA Daniele, che risulta, all’epoca dei fatti, allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici; 7. DONI Cristiano, che risulta, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a.; 8. ERODIANI Massimo, che risulta, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Pino Di Matteo C5; 9. FABBRI Gianni, che risulta Presidente della Società Ravenna Calcio S.r.l. in carica fino al 18/12/2010; 10. FURLAN Claudio, che risulta calciatore tesserato dal 13/08/2010 per la Società POL. Nuovo Campobasso S.r.l. e dal 31/01/2011 per la Società Calcio Portogruaro Summaga S.r.l.; 11. GERVASONI Carlo, che risulta, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società U.S. Cremonese S.p.a. trasferito in prestito il 20/01/2011 alla Società Piacenza F.C. S.p.a. nonché allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici; 12. GIBELLINI Mauro, che risulta iscritto all’elenco dei direttori sportivi e, all’epoca dei fatti, D.S. della Società Hellas Verona F.C. S.p.a.; 13. MANFREDINI Thomas, che risulta, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a.; 14. MICOLUCCI Vittorio, che risulta, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Ascoli Calcio 1898 S.p.a.; 15. PAOLONI Marco, che risulta, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società U.S. Cremonese S.p.a. trasferito in prestito il 31/01/2011 alla Società Benevento Calcio S.p.a.; 16. PARLATO Gianfranco, che risulta, all’epoca dei fatti, allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici; 17. QUADRINI Daniele, che risulta, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.; 18. ROSSI Leonardo, che risulta Allenatore Professionisti di 2a Categoria iscritto all’albo dei tecnici e tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società Ravenna Calcio S.r.l.; 19. SANTONI Nicola, che risulta Allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici e tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società Ravenna Calcio S.r.l.; 20. SAVERINO Davide, che risulta, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Reggiana Calcio S.p.a.; 21. SIGNORI Giuseppe, che risulta, all’epoca dei fatti, Allenatore Professionisti di 1° Categoria iscritto all’albo dei tecnici; 22. SOMMESE Vincenzo, che risulta, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Ascoli Calcio 1898 S.p.a.; 23. TISCI Ivan, che risulta, all’epoca dei fatti, calciatore svincolato dalla Società A.C. Sambonifacese S.r.l in data 30/06/2010 e per la quale ha disputato gare nella stagione sportiva 2009/2010 e, quindi, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, sottoposto alla giurisdizione disciplinare; 24. TUCCELLA Gianluca, che risulta, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società C.U.S. Chieti A.S.D.; 25. VELTRONI Giorgio, che risulta, all’epoca dei fatti, Presidente e Amministratore Unico della Società U.S. Alessandria Calcio 12 S.r.l.; 26. ZACCANTI Federico, che risulta, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Virtus Entella S.r.l.; 27. Società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l. 28. Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.a. 29. Società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.a. 30. Società BENEVENTO CALCIO S.p.a. 31. Società A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. 32. Società U.S. CREMONESE S.p.a. 33. Società A.S.D. CUS CHIETI 34. Società F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.r.l. 35. Società HELLAS VERONA F.C. S.p.a. 36. Società PIACENZA F.C. S.p.a. 37. Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5 38. Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l. 39. Società RAVENNA CALCIO S.r.l. 40. Società ASS. REGGIANA 1919 S.p.a. 41. Società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l. 42. Società SPEZIA CALCIO S.r.l. 43. Società A.S. TARANTO CALCIO S.r.l. 44. Società VIRTUS ENTELLA S.r.l. per rispondere: A) Associazione prevista dall’art. 9 CGS 1. ERODIANI Massimo, calciatore tesserato per la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5; PAOLONI Marco, calciatore tesserato fino al 31/1/2011 per la Società U.S. CREMONESE S.p.a. e successivamente trasferito in prestito alla Società BENEVENTO CALCIO S.p.a.; PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti, allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici; BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti, iscritto nell’albo del Settore Tecnico quale allenatore di base; BUFFONE Giorgio, all’epoca dei fatti, direttore sportivo della Società RAVENNA CALCIO S.r.l.; BRESSAN Mauro, all’epoca dei fatti, allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici; GERVASONI Carlo, calciatore tesserato in prestito, all’epoca dei fatti, per la Società PIACENZA F.C. S.p.a. nonché allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici. MICOLUCCI Vittorio, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.a.; SIGNORI Giuseppe, all’epoca dei fatti, Allenatore Professionisti di 1a Categoria iscritto all’albo dei tecnici, SOMMESE Vincenzo, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.a.; TUCCELLA Gianluca, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società C.U.S. CHIETI A.S.D.; della violazione di cui all’art. 9 CGS perché si associavano fra loro, in numero di tre o superiore a tre, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi ex art. 7 CGS e effettuazione scommesse illecite ex artt. 1 e 6 CGS, come dimostrato dalle specifiche contestazioni mosse ai suddetti associati che vengono integralmente richiamate, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare dei campionati nazionali con lo scopo di illecite locupletazioni o mediante dazioni di denaro costituenti il compenso per l’illecita attività posta in essere ovvero mediante scommesse dall’esito sicuro perché realizzate su gare combinate. Programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli come descritto nella parte motiva che deve intendersi integralmente richiamata. In epoca anteriore e contestuale ai fatti evidenziati nel presente procedimento e, comunque, per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti in odierna contestazione. Su tutto il territorio nazionale e con contatti di natura internazionale. 2. la Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5, di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato ERODIANI. 3. la Società U.S. CREMONESE S.p.a., di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato PAOLONI per l’epoca di corrispondente tesseramento quale calciatore, ovvero fino al 31/1/2011. 4. la Società BENEVENTO CALCIO S.p.a., di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato PAOLONI per l’epoca di corrispondente tesseramento quale calciatore, ovvero dal 31/1/2011 in poi. 5. la Società RAVENNA CALCIO S.r.l., di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo dirigente BUFFONE. 6. la Società PIACENZA F.C. S.p.a. di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato GERVASONI Carlo. 7. la Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.a., di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi ai suoi tesserati MICOLUCCI e SOMMESE. 8. la Società C.U.S. CHIETI A.S.D., di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 4 comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato TUCCELLA Gianluca. B) Gara MONZA - CREMONESE del 21.11.2010 9. PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore della società CREMONESE, della violazione dell’art. 7, commi 1, 5 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara MONZA CREMONESE del 21/11/2010, in concorso con altri soggetti non appartenenti all’ordinamento federale e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro, rendendosi volontariamente protagonista di un comportamento che consentiva agli avversari di segnare un goal e di pareggiare una gara che essi avrebbero altrimenti perduta. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere. 10. la società U.S. CREMONESE S.p.a. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere. 11. ERODIANI Massimo, calciatore tesserato dall’11/12/09 per la società A.S.D. Pino Di Matteo C5, per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara MONZA - CREMONESE del 21/11/2010, di cui era a conoscenza come descritto nella parte motiva; 12. la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. C) Gara CREMONESE - PAGANESE del 14.11.2010 13. PAOLONI Marco, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società U.S. CREMONESE S.p.a., della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 7, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara CREMONESE – PAGANESE del 14/11/2010, in concorso con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta con le condotte specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: prima garantendo, dietro il versamento di un corrispettivo, un impegno minore suo e di altri allo stato non identificati compagni di squadra nel corso della gara in oggetto, al fine di garantire il pareggio o la vittoria della società avversaria e, successivamente, alterando le bevande destinate ai compagni di squadra con un farmaco tranquillante, così determinando anche malori a carico di alcuni compagni, come descritto nella parte motiva; Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 14. la società U.S. CREMONESE S.p.a. di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato PAOLONI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 15. ERODIANI MASSIMO, tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Pino Di Matteo C5, per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara. 16. la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato ERODIANI. D) Gara SPAL - CREMONESE del 16.1.2011 17. PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore della società U.S. CREMONESE S.p.a., ERODIANI Massimo, calciatore tesserato dall’11/12/09 per la società A.S.D. Pino Di Matteo C5, PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici, della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SPAL - CREMONESE del 16.1.2011, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non compiutamente identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: il PAOLONI richiedendo una somma di denaro per garantire un minore impegno dei suoi compagni di squadra per favorire la sconfitta della squadra di appartenenza; l’ERODIANI promettendo tale somma di denaro destinata al fine indicato; il PARLATO adoperandosi per l’individuazione dei soggetti che avrebbero messo a disposizione il denaro necessario per il raggiungimento dello scopo. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 18. la società U.S. CREMONESE S.p.a., di responsabilità oggettiva ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PAOLONI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 19. la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato ERODIANI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 20. ERODIANI Massimo, calciatore tesserato dall’11/12/09 per la società A.S.D. Pino Di Matteo C5, PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici, della violazione dell’ art. 1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, avendo gli stessi posto in essere le condotte descritte nella parte motiva ovvero, fra l’altro, un’illecita attività alterativa (di cui ai capi che precedono) e conoscitiva finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro e avendo gli stessi effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla gara SPAL-CREMONESE del 16.1.2011, fra l’altro anche presso soggetti non autorizzati a riceverle; 21. la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato ERODIANI. E) Gara BENEVENTO - VIAREGGIO del 13.2.2011 22. ERODIANI Massimo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5, PAOLONI Marco, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società BENEVENTO CALCIO SPA, PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici, della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara BENEVENTO-VIAREGGIO del 13/2/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: ERODIANI Massimo organizzatore della combine e delle scommesse da effettuare curando, da un lato i rapporti con il PAOLONI e quindi assicurandosi la disponibilità degli atleti all’alterazione del risultato della gara e, dall’altro quelli con i finanziatori della somma necessaria a pagare la prestazione illecita, nonché curando il pagamento di quanto concordato ai calciatori mediante versamenti fatti sulla posta-pay del PAOLONI; il PARLATO tenendo contatti con tesserati della società di cui era stato collaboratore per lo scopo sopra indicato; PAOLONI Marco, quale intermediario con altri calciatori non identificati con certezza e collettore delle cifre da versare ai predetti. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere. 23. la società BENEVENTO CALCIO SPA di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi a PAOLONI; Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere. 24. la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5 di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al tesserato ERODIANI; Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere. 25. la società F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.r.l. di responsabilità presunta, ai sensi dell’ art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, come sopra specificato, in occasione della gara BENEVENTO - VIAREGGIO del 13/2/2011; 26. FURLAN Claudio, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l., per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara BENEVENTO-VIAREGGIO del 13/2/2011; 27. la società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. F) Gara LIVORNO - ASCOLI del 27.2.2011 28. ERODIANI Massimo, calciatore tesserato dall’11/12/2009 per la società A.S.D. Pino Di Matteo C5, SOMMESE Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASCOLI, MICOLUCCI Vittorio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASCOLI, TUCCELLA Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. CHIETI, della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara LIVORNO-ASCOLI del 27.2.2011, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri di cui non si è accertata in modo univoco l’identità, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: Il SOMMESE offrendo la somma di euro 20.000 al MICOLUCCI per ottener dallo stesso un impegno a perdere la gara in oggetto; il MICOLUCCI accettando tale somma di denaro al fine indicato; l’ERODIANI organizzando tale attività finalizzata ad alterare la gara in oggetto: il TUCCELLA rafforzando i propositi dei soggetti predetti e facilitando i contatti necessari al raggiungimento dello scopo. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 29. ERODIANI Massimo, calciatore tesserato dall’11/12/09 per la società A.S.D. Pino Di Matteo C5, SOMMESE Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASCOLI, MICOLUCCI Vittorio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASCOLI, della violazione dell’ art. 1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, avendo gli stessi effettuato o concorso ad effettuare scommesse, peraltro presso soggetti non autorizzati a riceverle; 30. la società ASCOLI CALCIO 1898 S.r.l., di responsabilità oggettiva ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati SOMMESE e MICOLUCCI Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 31. la società C.U.S. CHIETI A.S.D., di responsabilità oggettiva ai sensi dell’ art. 7, comma 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato TUCCELLA; Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 32. la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato ERODIANI; Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. G) Gara HELLAS VERONA - RAVENNA del 27.2.2011 33. - ERODIANI Massimo, calciatore tesserato dall’11/12/09 per la società A.S.D. Pino Di Matteo C5, BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo del RAVENNA, FABBRI Gianni, Presidente del RAVENNA fino al 18/12/2010 e quindi socio di riferimento di detta società, della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara VERONA - RAVENNA del 27 FEBBRAIO 2011, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: ERODIANI tentando di organizzare in concorso con altri l’alterazione della gara al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro; il BUFFONE tentando di organizzare in concorso con altri l’alterazione della gara, in particolare offrendo alla società VERONA per il tramite del D.S. GIBELLINI di vincere con modalità particolari al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro; il FABBRI concordando con il BUFFONE tali modalità di alterazione Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 34. la società RAVENNA CALCIO S.r.l., di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’ art. 7, commi 3, 4 e 6, e dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati BUFFONE e FABBRI; Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 35. la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5 di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato ERODIANI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 36. GIBELLINI Mauro, Direttore Sportivo dell’HELLAS VERONA, per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara VERONA - RAVENNA ed il tentativo posto in essere dal BUFFONE, come descritto nella parte motiva. 37. la società HELLAS VERONA F.C. S.p.a. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato GIBELLINI. H) Gara BENEVENTO - COSENZA del 28.2.2011 38. PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore della società BENEVENTO, ERODIANI Massimo, calciatore tesserato dall’11/12/09 per la società A.S.D. Pino Di Matteo C5 della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara BENEVENTO – COSENZA del 28/2/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti o non appartenenti all’ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: ERODIANI quale organizzatore e finanziatore delle somme da destinarsi ai calciatori, PAOLONI, quale intermediario con i calciatori e destinatario di una parte del denaro messo a disposizione dai finanziatori dell’attività illecita. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché per la pluralità di illeciti posti in essere. 39. SOMMESE Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASC, ERODIANI Massimo, calciatore tesserato dall’11/12/09 per la società A.S.D. Pino Di Matteo C5, TUCCELLA Gianluca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. CHIETI, PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici, della violazione dell’ art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere effettuato, direttamente o per interposta persona, scommesse sulla gara BENEVENTO – COSENZA del 28/2/2011, come specificato nella parte motiva. 40. la società BENEVENTO CALCIO S.p.a., di responsabilità oggettiva ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PAOLONI; Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché per la pluralità di illeciti posti in essere. 41. la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato ERODIANI; Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché per la pluralità di illeciti posti in essere. 42. la società ASCOLI CALCIO 1898 S.r.l., di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato SOMMESE 43. la società CUS CHIETI A.S.D. di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato TUCCELLA; I) Gara ASCOLI - ATALANTA del 12.3.2011 44. ERODIANI Massimo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5, PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici, BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo del RAVENNA CALCIO SRL, MICOLUCCI Vittorio, calciatore all’epoca del fatto tesserato per la società ASCOLI CALCIO 1898 SPA, SOMMESE Vincenzo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.a., SANTONI Nicola, Allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici e tesserato all’epoca dei fatti per la società RAVENNA CALCIO SRL, della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara ASCOLI-ATALANTA del 12/3/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti non appartenenti all’Ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro:PARLATO Gianfranco ed ERODIANI Massimo attivandosi per verificare la possibilità di una combine tra le due squadre; PARLATO contattando propri referenti a Bergamo per avvicinare calciatori dell’ATALANTA eventualmente disposti a realizzare il progetto illecito; ERODIANI svolgendo un’attività conoscitiva realizzata attraverso il sodale P.M. che coltiva i suoi rapporti con i calciatori dell’ASCOLI SOMMESE e MICOLUCCI; MICOLUCCI dimostrandosi pronto a condizionare il risultato nel senso prefissato; BUFFONE svolgendo attività dirette ad avvicinare calciatori dell’ATALANTA approfittando dei rapporti amichevoli intercorrenti tra il preparatore dei portieri del RAVENNA, SANTONI, con il calciatore dell’ATALANTA, Cristiano DONI; SOMMESE Vincenzo, rivolgendosi al MICOLUCCI e prodigandosi al fine di combinare la gara; BUFFONE svolgendo il ruolo di intermediario per conto del P.M. nella ricerca di un interlocutore che potesse trovare un contatto con la squadra dell’Atalanta; SANTONI mostrandosi disposto a fungere da intermediario con i calciatori dell’ATALANTA grazie al suo rapporto di amicizia con Cristiano DONI; Per tutti con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 45. la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5 di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato sopra indicato. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 46. la società RAVENNA CALCIO SRL di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi ai suoi tesserati e dirigenti sopra indicati. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 47. la società ASCOLI CALCIO 1898 SPA di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi ai suoi tesserati sopra indicati. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 48. MANFREDINI Thomas, calciatore, all’epoca dei fatti tesserato per la società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA, - della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara ASCOLI-ATALANTA del 12/3/2011, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, e, in particolare rivolgendosi al calciatore della squadra avversaria MICOLUCCI e chiedendogli se lui ed i suoi compagni fossero disposti ad accordarsi per un pareggio; 49. le società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA, di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, comma 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato MANFREDINI. L) Gara TARANTO - BENEVENTO del 13.3.2011 50. PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore della società BENEVENTO, ERODIANI Massimo, calciatore tesserato dall’11/12/09 per la società A.S.D. Pino Di Matteo C5, PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici, BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici, BRESSAN Mauro, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici, della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara TARANTO-BENEVENTO del 13/3/2011, tutti i tesserati sopra indicati posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: PARLATO Gianfranco quale intermediario per la raccolta del denaro proveniente dai finanziatori dell’illecito accordo ed il versamento della somma all’ERODIANI, BRESSAN Mauro, BELLAVISTA Antonio ed ERODIANI Massimo, quali organizzatori dell’evento in questione ed intermediari con il gruppo degli c.d. “zingari” finanziatori dell’operazione, fungendo PAOLONI quale intermediario con persone non identificate agenti nell’interesse della società del TARANTO ed altri suoi compagni di squadra del BENEVENTO, nonché quale artefice della proposta di alterare il risultato della gara a favore del TARANTO e di realizzare il risultato concordato; Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere. 51. la società del BENEVENTO CALCIO S.p.a. di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato PAOLONI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere. 52. la società del A.S.D. PINO DI MATTEO C5 di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato ERODIANI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere. 53. la società del TARANTO CALCIO di responsabilità presunta, ai sensi dell’ art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero non individuate in modo certo, in occasione della gara di cui sopra; 54. BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo del RAVENNA all’epoca dei fatti e TISCI Ivan, all’epoca dei fatti calciatore svincolato dalla Società A.C. SAMBONIFACESE S.R.L in data 30/06/2010 e per la quale ha disputato gare nella stagione sportiva 2009/2010, della violazione dell’ art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, come descritto nella parte motiva; 55. la società RAVENNA CALCIO S.R.L. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato BUFFONE. M) Gara ATALANTA - PIACENZA del 19.3.2011 56. ERODIANI Massimo, BELLAVISTA Antonio, PAOLONI Marco, PARLATO Gianfranco, SIGNORI Giuseppe, SANTONI Nicola, DONI Cristiano, GERVASONI Carlo della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara ATALANTA-PIACENZA del 19/3/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti o non appartenenti all’ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara predetta, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: BELLAVISTA Antonio, ERODIANI Massimo e SIGNORI Giuseppe incontrandosi per organizzare la combine in BOLOGNA presso lo studio dei commercialisti di SIGNORI, definendo gli accordi necessari alla alterazione del risultato, le somme da investire e da garantire ai calciatori per la realizzazione del fine illecito prefissato; PARLATO Gianfranco partecipando all’organizzazione della combine mediante accordi con il SANTONI per concordare il prezzo dell’illecito, con la successiva dazione da parte del SANTONI di euro 40.000 al PARLATO; il PAOLONI contattando il calciatore ex compagno di squadra GERVASONI; SANTONI scommettendo una cifra ingente su tale gara; il GERVASONI ed il DONI aderendo al programma di alterazione del risultato e dello svolgimento della gara, il GERVASONI scommettendo sulla gara in oggetto. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara; e, per tutti, ad eccezione del DONI, con l’aggravante della pluralità di illeciti posti in essere. 57. la società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato DONI e di responsabilità presunta, ai sensi dell’ art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, in occasione della gara ATALANTA - PIACENZA; Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. 58. la società PIACENZA FC SPA di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato GERVASONI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere. 59. la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5 di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato ERODIANI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere. 60. la società RAVENNA di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato SANTONI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere. 61. BETTARINI Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società CHIEVO VERONA, DEOMA Daniele, all’epoca dei fatti allenatore di base, ZACCANTI Federico, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società VIRTUS ENTELLA SRL, della violazione dell’ art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, avendo gli stessi posto in essere le condotte descritte nella parte motiva ovvero, fra l’altro, un’illecita attività conoscitiva finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro e avendo gli stessi effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla gara ATALANTA – PIACENZA del 19/3/2011, fra l’altro anche presso soggetti non autorizzati a riceverle; 62. la società A.C. CHIEVO VERONA SRL per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato BETTARINI. 63. la società VIRTUS ENTELLA SRL per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato ZACCANTI. N) Gara INTER - LECCE del 20.3.2011 64. ERODIANI Massimo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5, BELLAVISTA Antonio, iscritto all’epoca del fatto nell’albo del Settore Tecnico quale allenatore di base, SIGNORI Giuseppe, all’epoca dei fatti Allenatore Professionista di 1° Categoria, iscritto nell’albo dei tecnici, PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore della società BENEVENTO CALCIO SPA, della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara INTER-LECCE del 20/3/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti non appartenenti all’ordinamento federale ed allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: ERODIANI e BELLAVISTA prodigandosi per organizzare la combine, procacciando il denaro occorrente per ricompensare i calciatori coinvolti, contattando a tal fine i gruppi potenziali di finanziatori, gestendo ed effettuando le scommesse; PAOLONI dimostrandosi disposto a fungere da intermediario con i calciatori disposti a combinare l’incontro; SIGNORI Giuseppe, dimostrandosi interessato a partecipare all’organizzazione della combine nonchè scommettendo sulla gara. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 65. la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5 di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato ERODIANI; Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 66. la società BENEVENTO CALCIO SPA, di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato PAOLONI; Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 67. ERODIANI Massimo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5, BELLAVISTA Antonio, iscritto all’epoca del fatto nell’albo del Settore Tecnico quale allenatore di base, SIGNORI Giuseppe, all’epoca dei fatti Allenatore Professionista di 1° Categoria, iscritto nell’albo dei tecnici, BETTARINI Stefano, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti per la società CHIEVO VERONA SRL, della violazione dell’ art. 1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, avendo gli stessi posto in essere le condotte descritte nella parte motiva ovvero, tra l’altro, un’illecita attività conoscitiva finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro e avendo gli stessi effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla gara INTER-LECCE del 20/3/2011, anche presso soggetti non autorizzati a riceverle. 68. la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al suo tesserato ERODIANI. 69. la società A.C. CHIEVO VERONA SRL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al suo tesserato BETTARINI. O) Gara ALESSANDRIA - RAVENNA del 20.3.2011 70. BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo Ravenna, VELTRONI Giorgio, Presidente Alessandria, ROSSI Leonardo, Allenatore Ravenna, FABBRI Gianni, Presidente Ravenna fino al 18.12.2010 e quindi socio di riferimento di detta società, CIRIELLO Antonio, Vice Presidente Ravenna, della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara ALESSANDRIA - RAVENNA del 20.3.2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: il BUFFONE ed il VELTRONI incontrandosi per negoziare un accordo sul risultato della gara, il FABBRI, il CIRIELLO ed il ROSSI, quali dirigenti (i primi due) ed allenatore (il terzo), per avere concorso nel tentativo di cui vennero posti a conoscenza a causa dei rispettivi ruoli ricoperti Per BUFFONE e FABBRI, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 71. la società RAVENNA CALCIO Srl di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 3, 4 e 6, e dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo legale rappresentante ed ai suoi dirigenti e tesserati sopra indicati. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere dal BUFFONE e dal FABBRI. 72. la società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l. di responsabilità diretta, ai sensi dell’ art. 7, comma 3, e dell’art. 4, comma 1, CGS, per gli addebiti mossi al suo legale rappresentante VELTRONI. 73. DEOMA Daniele, allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici, per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di cui venne posto a conoscenza. P) Gara BENEVENTO - PISA del 21.3.2011 74. ERODIANI Massimo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5, PAOLONI Marco, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società BENEVENTO CALCIO SPA, BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti iscritto all’albo del Settore tecnico quale allenatore di base, della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara BENEVENTO-PISA del 21/3/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti non appartenenti all’ordinamento federale, ed allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: ERODIANI e BELLAVISTA ponendosi immediatamente all’opera per procacciare finanziatori disposti ad investire la somma necessaria per corrompere i calciatori disposti a condizionare il risultato (vale al riguardo evidenziare quanto sopra riportato con riferimento ai contatti intrattenuti sia con il gruppo dei “bolognesi” che con gli “zingari”); PAOLONI ponendosi quale intermediario con i calciatori disposti ad alterare il risultato della gara. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS per la pluralità di illeciti posti in essere. 75. la società BENEVENTO CALCIO SPA di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato PAOLONI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS per la pluralità di illeciti posti in essere. 76. la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5 di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato ERODIANI; Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS per la pluralità di illeciti posti in essere. 77. ERODIANI Massimo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5, SIGNORI Giuseppe, all’epoca del fatto Allenatore professionista di 1° Categoria iscritto all’albo dei tecnici, PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società, della violazione dell’ art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, avendo gli stessi posto in essere le condotte descritte nella parte motiva ovvero, fra l’altro, un’illecita attività conoscitiva finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro e avendo gli stessi effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla gara BENEVENTO – PISA del 21.3.2011, fra l’altro anche presso soggetti non autorizzati a riceverle; 78. la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. Q) Gara PADOVA - ATALANTA del 26.3.2011 79. ERODIANI Massimo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5, PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici, BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo del RAVENNA CALCIO SRL, BELLAVISTA Antonio, iscritto all’epoca del fatto nell’albo del Settore Tecnico quale allenatore di base, SOMMESE Vincenzo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.a., TUCCELLA Gianluca, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società CUS CHIETI A.S.D., della violazione dell’ art. 1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, avendo gli stessi posto in essere le condotte descritte nella parte motiva ovvero, tra l’altro, un’illecita attività conoscitiva finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro e avendo gli stessi effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla gara PADOVA-ATALANTA del 26/3/2011, fra l’altro anche presso soggetti non autorizzati a riceverle. 80. la società RAVENNA CALCIO S.R.L. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato BUFFONE; 81. la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato ERODIANI; 82. la società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.a. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato SOMMESE; 83. la società CUS CHIETI A.S.D. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato TUCCELLA; R) Gara SIENA - SASSUOLO del 27.3.2011 84. BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti iscritto nel Settore Tecnico, ERODIANI Massimo, all’epoca dei fatti calciatore per la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5, PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società BENEVENTO, della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SIENA – SASSUOLO del 27/3/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: BELLAVISTA, ERODIANI organizzando la combine della gara tramite contatti con i calciatori PAOLONI e, per il suo tramite con QUADRINI, e ricercando eventuali finanziatori dell’operazione illecita; il PAOLONI fungendo da intermediario con il QUADRINI ed altri calciatori non identificati con certezza e chiedendo al QUADRINI di rendersi diretto artefice dell’alterazione della gara; Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 85. la società BENEVENTO CALCIO S.R.L., di responsabilità oggettiva ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato PAOLONI; Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 86. la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato ERODIANI; Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione della pluralità di illeciti posti in essere. 87. QUADRINI Daniele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. SASSUOLO SRL, per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara SIENA – SASSUOLO del 27/3/2011. 88. la società U.S. SASSUOLO SRL di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato QUADRINI 89. BUFFONE Giorgio, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società RAVENNA CALCIO S.R.L., SOMMESE Vincenzo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.a., TUCCELLA Gianluca, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società CUS CHIETI A.S.D., BETTARINI Stefano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.C. CHIEVO VERONA S.R.L., della violazione dell’ art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, avendo gli stessi posto in essere le condotte descritte nella parte motiva ovvero, fra l’altro, un’illecita attività conoscitiva finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro e avendo gli stessi effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla gara SIENA – SASSUOLO del 27/3/2011; 90. la società RAVENNA CALCIO S.R.L. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato BUFFONE; 91. la società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.a. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato SOMMESE; 92. la società CUS CHIETI A.S.D. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato TUCCELLA; 93. la società A.C. CHIEVO VERONA S.R.L., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato BETTARINI; S) Gara RAVENNA - SPEZIA del 27.3.2011 94. BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo del RAVENNA, ERODIANI Massimo, calciatore tesserato dall’11/12/09 per la società A.S.D. Pino Di Matteo C5, PARLATO Gianfranco, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici, SANTONI Nicola, allenatore di base tesserato per il RAVENNA, BELLAVISTA Antonio, iscritto nell’albo del Settore Tecnico quale allenatore di base, della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara RAVENNA - SPEZIA del 27/3/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: SANTONI e PARLATO raccogliendo, quali intermediari con persone non identificate, agenti nell’interesse della società dello SPEZIA, la proposta proveniente dai predetti di alterare il risultato della gara a favore dello SPEZIA contro il pagamento di una somma di denaro di euro 100.000; BUFFONE Giorgio formulando una contro-proposta di euro 150.000 al medesimo fine; ERODIANI e BELLAVISTA fornendo la propria disponibilità a procurare e fornire la somma necessaria a colmare la differenza tra le due proposte. Per tutti con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 95. la società del RAVENNA CALCIO SRL di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi ai suoi dirigenti e tesserati sopra indicati BUFFONE e SANTONI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 96. la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5 di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato ERODIANI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 97. la società dello SPEZIA CALCIO S.R.L. di responsabilità presunta, ai sensi dell’ art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee ovvero allo stato non identificate, in occasione della gara Ravenna-Spezia del 27.3.11, attraverso la condotta sopra specificata. T) Gara REGGIANA - RAVENNA del 10.4.2011 98. SAVERINO Davide, all’epoca dei fatti calciatore della società REGGIANA, BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo del RAVENNA, ERODIANI Massimo, calciatore tesserato dall’11/12/09 per la società A.S.D. Pino Di Matteo C5 - della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara REGGIANA – RAVENNA del 10.04.2011, in concorso fra loro e con altri soggetti non appartenenti all’ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: l’ ERODIANI facendo da intermediario fra il calciatore e il Direttore Sportivo del RAVENNA; gli altri due prendendo contatti per raggiungere lo scopo suddetto e incontrandosi in un albergo per concordare il risultato della gara Reggiana - Ravenna. Con l’aggravante per il BUFFONE e l’ERODIANI di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 99. la società RAVENNA CALCIO S.R.L., di responsabilità oggettiva ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato BUFFONE. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 100. la società A.S.D. PINO DI MATTEO C5 di responsabilità oggettiva ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato ERODIANI. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 101. la società A.C. REGGIANA 1919 S.p.a. di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, comma 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato SAVERINO. U) Gara NOVARA - ASCOLI del 2.4.2011 102. GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società PIACENZA, della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara NOVARA - ASCOLI del 2 aprile 2011, in concorso con altri soggetti non appartenenti all’ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti con il MICOLUCCI e tentando di favorire un accordo fra il medesimo e finanziatori stranieri diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: chiedendo un appuntamento a tarda ora della notte al MICOLUCCI e presentandosi in compagnia di finanziatori stranieri interessati ad alterare la partita in oggetto mediante la condotta illecita del calciatore ascolano. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere. 103. la società PIACENZA F.C. S.p.a. di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo tesserato GERVASONI. 104. MICOLUCCI VITTORIO, tesserato all’epoca dei fatti per la società ASCOLI, per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara NOVARA - ASCOLI del 2 APRILE 2011 di cui era venuto a conoscenza. 105. la società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.a. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MICOLUCCI. A fondamento di tale deferimento la Procura Federale ha posto le risultanze dell’attività svolta (riportate nella relazione in data 24 luglio 2011, prot. 1615 - Ind. 491 stagione 2010/11, con i relativi allegati), a seguito della acquisizione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989, in relazione all’art. 116 c.p.p., degli atti riguardanti l’indagine su una ipotizzata associazione per delinquere costituita tra una pluralità di persone, alcune delle quali risultate essere tesserate della FIGC, e su conseguenti episodi di scommesse su partite di calcio e di frode in manifestazioni sportive. In estrema sintesi, in tale relazione viene prospettata l’esistenza di: - una vera e propria associazione di persone appartenenti a diversi settori le quali hanno intrattenuto stabili relazioni volte a incidere illecitamente su competizioni sportive organizzate dalla FIGC al fine, fra l’altro, di effettuare scommesse dall’esito predeterminato e di ottenere guadagni illeciti; - molteplici condotte dirette alla alterazione dello svolgimento e del risultato di gare organizzate dalla FIGC, finalizzate sia al compimento di scommesse, sia a far conseguire un diretto vantaggio a una squadra; - comportamenti di tesserati integranti la violazione dell’obbligo di denunzia in materia di illecito sportivo; - comportamenti di tesserati integranti la violazione del divieto di effettuare o accettare scommesse; - comportamenti di tesserati integranti la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 CGS. 2) Le memorie difensive Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive, ove sono state proposte anche istanze istruttorie. In quella presentata da Stefano BETTARINI si rileva che l’incolpato si sarebbe limitato a qualche scommessa, senza peraltro sapere di non poterlo fare, atteso che il suo tesseramento per la Soc. Chievo sarebbe stato meramente formale, e che comunque non vi sarebbe stata alcuna attività in contrasto con l’art. 1 CGS. In quella presentata da Mauro BRESSAN si eccepisce, preliminarmente, il difetto di giurisdizione della Commissione, in quanto l’incolpato non sarebbe stato iscritto nell’elenco dei tecnici, e, nel merito, l’estraneità alla vicenda associativa e a quella degli illeciti, nonché da qualsiasi attività di scommessa. In quella presentata da Antonio CIRIELLO si eccepisce l’insussistenza e l’infondatezza delle violazioni ascritte all’incolpato, mancando qualsiasi prova sul punto. In quella presentata da Daniele DEOMA si eccepisce la violazione del diritto di difesa per tardiva trasmissione degli atti, l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, il difetto del requisito soggettivo in relazione all’art. 6 CGS, in quanto l’incolpato sarebbe non tesserato ma solo titolare del patentino di allenatore, l’inapplicabilità degli artt. 1 e 19 CGS, la mancanza di prove in ordine ai comportamenti ascritti, l’assoluta estraneità dai fatti contestati. In quella presentata da Mauro GIBELLINI si eccepisce l’insussistenza e l’infondatezza delle violazioni ascritte all’incolpato. In quella presentata da Marco PAOLONI si eccepisce l’inattendibilità delle intercettazioni telefoniche, l’inammissibilità e l’inconfigurabilità della violazione di associazione finalizzata alla commissione di illeciti e di quella di illecito sportivo. In quella presentata da Daniele QUADRINI si eccepisce l’insussistenza dei fatti e la totale assenza di responsabilità dell’incolpato. In quella presentata da Leonardo ROSSI si rileva che il comportamento dell’incolpato è immune da censure e gli addebiti contestati sono infondati. In quella presentata da Nicola SANTONI si eccepisce l’insussistenza e l’infondatezza delle violazioni ascritte all’incolpato. In quella presentata da Davide SAVERINO si eccepisce l’insussistenza e l’infondatezza delle violazione ascritta all’incolpato, mancando qualsiasi prova sul punto. In quella presentata da Giuseppe SIGNORI si eccepisce, pregiudizialmente, il difetto assoluto di giurisdizione, in quanto l’incolpato non sarebbe tesserato, né iscritto nell’elenco dei tecnici, e, nel merito, l’estraneità alla vicenda dell’incolpato in relazione agli addebiti ascritti. In quella presentata da Vincenzo SOMMESE si eccepisce, in via preliminare, l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e, nel merito, l’insussistenza degli addebiti contestati. In quella presentata da Ivan TISCI si eccepisce la violazione del principio di legalità, e il contrasto normativo palese con la normativa FIFA, l’ignorantia legis inevitabile e scusabile e l’assenza di dolo. In quella presentata da Giorgio VELTRONI si eccepisce l’insussistenza degli addebiti contestati. In quella presentata dalla Soc. ALESSANDRIA si eccepisce la nullità del deferimento per mancanza della condotta vietata e non punibilità del tentativo, l’inesistenza o la nullità o la procedibilità del deferimento. In quella presentata dalla Soc. ASCOLI si eccepisce l’irregolarità e l’infondatezza dell’azione disciplinare, l’erroneità e l’infondatezza del procedimento e l’inapplicabilità della responsabilità oggettiva. In quella presentata dalla Soc. BENEVENTO si eccepisce la totale insussistenza di responsabilità dell’incolpata. In quella presentata dalla Soc. CHIETI si eccepisce la totale estraneità dalla vicenda. In quella presentata dalla Soc. CREMONESE si eccepisce l’estraneità della incolpata e l’insussistenza di responsabilità. In quella presentata dalla Soc. ESPERIA VIAREGGIO si eccepisce la carenza dell’elemento oggettivo e l’insussistenza del vantaggio a favore dell’incolpata. In quella presentata dalla Soc. PIACENZA si eccepisce l’insussistenza di responsabilità dell’incolpata. In quella presentata dalla Soc. RAVENNA si eccepisce l’insussistenza di responsabilità diretta in capo all’incolpata. In quella presentata dalla Soc. REGGIANA si rileva l’assoluta estraneità dell’incolpata rispetto alla condotta del proprio tesserato e l’inapplicabilità della responsabilità oggettiva. In quella presentata dalla Soc. SASSUOLO si rileva la non punibilità in ordine alla responsabilità oggettiva. In quella presentata dalla Soc. SPEZIA si eccepisce la totale infondatezza del deferimento. In quella presentata dalla Soc. VERONA si eccepisce l’insussistenza di responsabilità del proprio tesserato e, di conseguenza, l’impossibilità di configurare una responsabilità della Società. In quella presentata dalla Soc. VIRTUS ENTELLA si eccepisce la violazione del diritto di difesa e l’illegittimità dell’art. 4 CGS. Il deferito Gianni FABBRI ha depositato una istanza istruttoria, con relativa documentazione. La Soc. ATALANTA ha prodotto documenti e, con separata istanza, ha chiesto i files audio relativi alle intercettazioni telefoniche di cui al procedimento. Non hanno depositato memorie difensive i deferiti Antonio BELLAVISTA, Giorgio BUFFONE, Cristian DONI, Massimo ERODIANI, Claudio FURLAN, Carlo GERVASONI, Thomas MANFREDINI, Vittorio MICOLUCCI, Gianfranco PARLATO, Gianluca TUCCELLA e Federico ZACCANTI, nonché le Società A.C. CHIEVO VERONA S.r.l., A.S.D. PINO DI MATTEO C5, CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l. e A.S. TARANTO CALCIO S.r.l. Prima dell’inizio del dibattimento, inoltre, sono pervenute istanze di ammissione a partecipare al dibattimento, ai sensi dell’art. 41, comma 7, CGS, da parte delle Società MONZA BRIANZA 1912 S.p.a., UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO, FUSBALLCLUB SUD-TIROL S.r.l., A.S. VARESE 1910 S.r.l. e FROSINONE CALCIO S.r.l…. 3) Il dibattimento Al dibattimento, svoltosi nei giorni 3, 4 e 5 agosto 2011, sono comparsi: - il Procuratore federale Palazzi, i Vice Procuratore federale Loli Piccolomini e Squiquero, i Sostituti Procuratore federale Perugini e Giua, con i collaboratori Arpini e Pinna; - i deferiti Bellavista (assistito dall’avv. Chiusolo), Ciriello (assistito dagli avv.ti Chiacchio, Cozzone e Calò), Deoma (assistito dagli avv.ti Fragapani e Contorno), Doni (assistito dagli avv.ti Pino e Manco), Fabbri (assistito dagli avv.ti Giglioli e D’Avirro), Furlan (assistito dagli avv.ti Cocchini e Brunetti), Gervasoni (assistito dagli avv.ti Alleva, Andreussi e Marconi), Manfredini (assistito dagli avv.ti Pino e Manco), Micolucci (assistito dagli avv.ti Chiacchio, Pigotti, Cozzone e Gervasio), Paoloni (assistito dagli avv.ti Rodella, Curatti e Di Paolo), Parlato (assistito dagli avv.ti Macrelli e Baldacci), Rossi (assistito dagli avv.ti Scudellari e Bolognesi), Sommese (assistito dall’avv. Calabrese), soc. Chievo (assistita dall’avv. De Luca), soc. Atalanta (in persona del Presidente Percassi, assistita dagli avv.ti Chiappero, Bianchi e Morelli), soc. Pino Di Matteo (assistita dall’avv. Di Nella), soc. Reggiana (assistita dall’avv. Corapi), soc. Chieti (in persona del Presidente Di Marco). - i difensori di Bettarini (avv. De Toni), Bressan (avv. Dissegna), Buffone (avv.ti Petrillo e Rossi), Gibellini (avv.ti Rigo e Diana), Quadrini (avv. Ciardullo e Del Re), Santoni (avv. Dinacci), Saverino (avv. Pilla), Signori (avv. Boschetti), Tisci (avv. Mari), Tuccella (avv. Milia e D’Aurizio), Veltroni (avv. Giotti), Zaccanti (avv.ti Malagnini e Delle Donne), soc. Sassuolo (avv. Menichini), soc. Benevento (avv.ti Chiacchio e Fiorillo), soc. Ravenna (avv. Diana), soc. Portogruaro (avv. Roseti), soc. Cremonese (avv.ti Malagnini e Delle Donne), soc. Piacenza (avv. Borgoni), soc. Hellas Verona (avv. Fanini), soc. Ascoli (avv. Proietti), soc. Esperia Viareggio (avv.ti Baroni e Giannecchini), soc. Spezia (avv.ti Angelini e Leccese), soc. Chieti (avv. Micomonaco), soc. Alessandria (avv.ti Trombetta e Rondinelli). - nonché i difensori delle società Monza (avv. Gentile), Triestina (avv.ti Urso e Oliva), Sudtirol (avv.ti Grassani, Duca e Menichini), Varese (avv.ti Grassani, Duca e Menichini), Frosinone (avv.ti Grassani, Duca e Menichini), che hanno chiesto di intervenire nel procedimento. Subito dopo l’inizio del dibattimento, preliminarmente, la Commissione ha esaminato la questione concernente le richieste di ammissione presentate dalle società MONZA BRIANZA 1912 S.p.a., UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO, FUSBALLCLUB SUDTIROL S.r.l., A.S. VARESE 1910 S.r.l. e FROSINONE CALCIO S.r.l., sulle quali, dopo aver ascoltato gli interessati, la Procura federale e i rappresentanti della soc. Ascoli, Piacenza e Atalanta, ha provveduto con l’ordinanza n. 1, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 1 La Commissione, premesso che le istanze di ammissione dei terzi interessati sono pervenute tempestivamente, cioè prima dell’apertura del dibattimento, considerato che l’ammissibilità di tali istanze va valutata esclusivamente in relazione alla sussistenza o meno di un interesse indiretto, rilevato che le società MONZA BRIANZA 1912 S.p.a., UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO, FUSBALLCLUB SUD-TIROL S.r.l., FROSINONE CALCIO S.r.l. risultano portatrici di interessi indiretti per ragioni di classifica, ai sensi dell’art. 41, comma 7, del CGS, rilevato che, invece, la società A.S. VARESE 1910 S.r.l. non risulta portatrice di interessi indiretti per ragioni di classifica, ai sensi dell’art. 41, comma 7, del CGS, in quanto non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’esito del procedimento, P.Q.M. - ammette al dibattimento le società MONZA BRIANZA 1912 S.p.a., UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO, FUSBALLCLUB SUD-TIROL S.r.l., FROSINONE CALCIO S.r.l. - non ammette al dibattimento la società A.S. VARESE 1910 S.r.l.”. In seguito, i deferiti MICOLUCCI, FURLAN, ZACCANTI e Società A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. hanno presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 C.G.S. Su queste ultime istanze la Commissione ha provveduto con le ordinanze n. 2, 3, 4 e 5, di seguito integralmente riprodotte: “Ordinanza n. 2 La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la SOCIETÀ AC CHIEVO VERONA, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, individuata nell’ammenda di euro 80.000,00 (euro ottantamila/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta Società”. “Ordinanza n. 3 La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Vittorio MICOLUCCI, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, individuata nella squalifica di anni 1 (uno) e mesi 2 (due); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto tesserato”. “Ordinanza n. 4 La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. FURLAN Claudio ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, individuata nella squalifica di mesi 6 (sei); rilevato che, nel caso di specie, la sanzione indicata non risulta congrua, in quanto non rispetta quanto previsto dall’art. 7, comma 8 CGS che prevede oltre all’applicazione della sanzione di inibizione o squalifica anche di quella della ammenda; P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale respinge l’istanza. “Ordinanza n. 5 La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. ZACCANTI Federico ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, individuata nella squalifica di mesi 8 (otto); rilevato che, nel caso di specie, la sanzione indicata non risulta congrua, non ricorrendo gli estremi per l’applicazione dell’art. 24 CGS; P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale respinge l’istanza.” La Commissione ha poi esaminato le richieste pregiudiziali e preliminari, sollevate nelle memorie e all’inizio del dibattimento. Dopo ampia discussione, al termine della quale la Procura Federale ha chiesto il rigetto delle richieste e delle eccezioni proposte dai deferiti, la Commissione ha provveduto con l’ordinanza n. 6, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 6 In ordine alle richieste, alle eccezioni e alle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dai deferiti, nelle memorie e in dibattimento, la Commissione osserva quanto segue: a) quanto alla richiesta di astensione della Commissione, a seguito dell’accoglimento della istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS presentata dal Micolucci, la valutazione della Commissione è stata limitata alla congruità della sanzione e non è entrata nel merito della posizione del deferito, in considerazione del fatto che il Micolucci è stato deferito per violazione sia dell’art. 9 CGS, sia dell’art. 7, commi 1, 5, 6, sia dell’art. 7, comma 7, senza che nel verbale risulti nello specifico per quale di queste violazioni sia stata formulata la richiesta; l’applicazione della sanzione è frutto di un “accordo negoziale” tra le parti e non di un accertamento da parte dell’Organo di giustizia; se ne deduce che l’applicazione della sanzione non ha costituito alcun giudizio preventivo in danno degli altri deferiti per violazione dell’art. 9 CGS; d’altra parte, l’ordinamento federale non prevede, in caso di applicazione dell’art. 23 CGS, alcuna incompatibilità, né obbligo di astensione, limitandosi a prevedere la possibilità di chiusura del procedimento nei confronti di alcuni soggetti e così ammettendo che il procedimento prosegua nei confronti di altri deferiti; b) per quanto attiene alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite nell’ambito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Cremona si rileva innanzitutto che il procedimento per illecito sportivo è connotato da una accentuata specialità nell’ambito del più ampio genus disciplinare, correlata alla natura – parimenti speciale – dettata dalla legge n. 401/1989: sia sufficiente richiamare, sotto questo profilo, l’esclusione di ogni pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare sportivo (art. 2) e – per quanto più direttamente rileva in questa sede – la stessa possibilità di attingere dal primo atti ritenuti rilevanti ai fini del secondo (art. 2, comma 3). In quest’ottica, secondo l’orientamento degli Organi della giustizia sportiva, ai fini dell’acquisizione e dell’utilizzo delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali è sufficiente la provenienza delle stesse dalla Autorità Giudiziaria, dovendosi presupporre da tale derivazione la legittimità della loro assunzione in conformità dell’art. 268 c.p.p. In particolare, va ribadita la piena utilizzabilità delle sole trascrizioni delle intercettazioni pur in assenza dei file audio (che peraltro ben potevano essere acquisiti nel processo penale nel quale chi ha sollevato l’eccezione è parte), perché il contenuto, la veridicità e la provenienza delle conversazioni trascritte sono state pienamente riconosciute dai soggetti interrogati dall’Autorità giudiziaria procedente, nonché in sede di audizione di fronte alla Procura federale; peraltro, la Corte di Cassazione (Sez. Unite, 29 maggio 2009, n. 12717) ha statuito che il divieto di utilizzazione di intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui le intercettazioni stesse sono state disposte non è applicabile ai procedimenti disciplinari; c) quanto alla eccezione di difetto di giurisdizione della Commissione perché alcuni incolpati non sarebbero stati iscritti nel ruolo dei tecnici o sarebbero stati sospesi da tale ruolo, si rileva che il dovere di rispettare le norme della FIGC grava in via di principio sui “tecnici”, indipendentemente dal loro tesseramento, a norma di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, CGS, che riguarda tutti i soggetti che abbiano una posizione “comunque rilevante per l’ordinamento federale”, quale è quella dei tecnici che, pur non avendo vincoli con alcuna società, siano iscritti negli albi, elenchi o ruoli tenuti dal Settore tecnico; oltretutto, il diritto positivo e, in particolare, l’art. 18, comma 3, del regolamento del Settore tecnico dispone che i tecnici, anche se sospesi temporaneamente dall’albo, sono soggetti a tutti gli obblighi derivanti dallo status di tecnico, mentre l’art. 35, comma 1, dello stesso regolamento afferma che i tecnici inquadrati nell’albo e nei ruoli del settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali; si aggiunga che, nel caso specifico, risulta che chi ha sollevato l’eccezione è tuttora iscritto nel ruolo dei tecnici federali; sussiste pertanto la giurisdizione della Commissione; d) quanto alla eccezione di difetto di giurisdizione della Commissione per contrasto con il Regolamento FIFA, si rileva che, come sancito dalla Corte di giustizia federale nel CU 229CGF 2010/11, i calciatori che non siano tesserati per la FIGC sono comunque tenuti, per il principio della perpetuatio sancito dall’art. 4 dello stesso Regolamento FIFA, al rispetto della normativa propria della Federazione italiana e in particolare allo Statuto di essa e al Codice di Giustizia per la durata di trenta mesi. P.Q.M. respinge tutte le richieste, eccezioni e questioni pregiudiziali e preliminari proposte dai deferiti.” A questo punto, i deferiti BETTARINI, FURLAN, GIBELLINI, PARLATO, TISCI, TUCCELLA, ZACCARDI, hanno presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 C.G.S. Su queste ultime istanze la Commissione ha provveduto con le ordinanze n. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, di seguito integralmente riprodotte: “Ordinanza n. 7 La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Claudio FURLAN, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, individuata nella squalifica di mesi 6 (sei); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, alla luce della normativa vigente all’epoca dei fatti (modificata con l’introduzione dell’art. 7, comma 8); P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. “Ordinanza n. 8 La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Stefano BETTARINI, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, individuata nella squalifica di anni 1 (uno) e mesi 2 (due); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. “Ordinanza n. 9 La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Gianluca TUCCELLA, tramite il proprio difensore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, individuata nella squalifica di anni 3 (tre); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. “Ordinanza n. 10 La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Ivan TISCI, tramite il proprio difensore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, individuata nella squalifica di anni 1 (uno); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. “Ordinanza n. 11 La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Federico ZACCANTI, tramite il proprio difensore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, individuata nella squalifica di anni 1 (uno); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. “Ordinanza n. 12 La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Mauro GIBELLINI, tramite il proprio difensore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, individuata nella inibizione di mesi 5 (cinque) oltre all’ammenda di euro 10.000,00 (euro diecimila/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. “Ordinanza n. 13 La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Gianfranco PARLATO, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, individuata nella squalifica di anni 3 (tre); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. La Commissione ha quindi esaminato le istanze istruttorie proposte dai deferiti, sulle quali ha provveduto con l’ordinanza n. 14, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 14 In ordine alle richieste istruttorie avanzate dagli incolpati la Commissione dispone quanto segue: 1) ammette tutta la produzione documentale dei deferiti, ad eccezione delle “assunzioni di informazioni difensive”, in quanto non previste come mezzo di prova nell’ordinamento federale; 2) quanto alle istanze del deferito DEOMA: - respinge la richiesta di prove testimoniali, perché generica e ininfluente; - respinge la richiesta di interrogatorio di Giorgio Buffone, in quanto non previsto come mezzo di prova nell’ordinamento federale; - respinge la richiesta di perizia su intercettazioni telefoniche, per i motivi esposti nell’Ordinanza n. 6.” In seguito, il deferito BELLAVISTA ha presentato istanza di ricusazione dei componenti della Commissione. La Commissione, dopo aver ascoltato la difesa del deferito e la Procura federale, la quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza stessa, ha provveduto con l’ordinanza n. 15, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 15 La Commissione, vista l’istanza di ricusazione presentata dal deferito Antonio BELLAVISTA; considerato che la sola proposizione del ricorso per ricusazione non determina ipso jure la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente, spettando alla Commissione procedente il giudizio sulla ammissibilità di tale istanza, come affermato da costante giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato (tra le altre, Cass. civ., I, n. 6309/2000; Cass. civ., I, n. 10406/2003; Cass. pen. V, n. 8472/2005; Cass. civ., III, n. 26089/2005; Cass. civ., III, n. 5236/2006; Cons. Stato, IV, n. 6370/2006); rilevato che l’art. 28, comma 4, CGS, stabilisce che “ai componenti degli Organi della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal codice di procedura civile”; considerato che l’art. 51 c.p.c. prevede ipotesi tassative di obbligo di astensione, tra le quali non rientra la questione sollevata dal BELLAVISTA con l’odierna istanza; considerato che l’art. 52 c.p.c. dispone che l’istanza di ricusazione possa essere proposta solo nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi ex art. 51 c.p.c.; rilevato che sulla richiesta di astensione la Commissione si è già espressa con l’ordinanza n. 6; P.Q.M. Dichiara inammissibile l’istanza di ricusazione presentata dal deferito Antonio BELLAVISTA. Dispone la prosecuzione del procedimento.” Al termine la Commissione ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale e invitato le parti a concludere. 4) Le richieste della Procura Federale e dei deferiti La Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: 1. BELLAVISTA Antonio: 5 anni di squalifica, preclusione e 3 anni e 6 mesi di squalifica in continuazione; 2. BRESSAN Mauro: 5 anni di squalifica, preclusione e 6 mesi di squalifica in continuazione; 3. BUFFONE Giorgio: 5 anni di squalifica, preclusione e 3 anni e 3 mesi di squalifica in continuazione; 4. CIRIELLO Antonio: 4 anni di inibizione; 5. DEOMA Daniel: 1 anno e 9 mesi di squalifica; 6. DONI Cristian: 3 anni e 6 mesi di squalifica; 7. ERODIANI Massimo: 5 anni di squalifica, preclusione e 8 anni di squalifica in continuazione; 8. FABBRI Gianni: 5 anni di inibizione e preclusione; 9. GERVASONI Carlo: 5 anni di squalifica, preclusione e 1 anno di squalifica in continuazione; 10. MANFREDINI Thomas: 3 anni di squalifica; 11. PAOLONI Marco: 5 anni di squalifica, preclusione e 5 anni di squalifica in continuazione; 12. QUADRINI Daniele: 1 anno di squalifica; 13. ROSSI Leonardo: 3 anni di squalifica; 14. SANTONI Nicola: 5 anni di squalifica e preclusione; 15. SAVERINO Davide: 3 anni di squalifica; 16. SIGNORI Giuseppe: 5 anni di squalifica, preclusione e 1 anno e 6 mesi di squalifica in continuazione; 17. SOMMESE Vincenzo: 5 anni di squalifica, preclusione e 2 anni di squalifica in continuazione; 18. VELTRONI Giorgio: 5 anni di inibizione; 19. Società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l.: retrocessione all’ultimo posto nel Campionato di competenza; 20. Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.a.: penalizzazione di sei (6) punti in classifica, da scontare nel campionato 2011-2012 in applicazione del principio di afflittività e euro 90.000,00 di ammenda, in continuazione; 21. Società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO: penalizzazione di sette (7) punti in classifica, da scontare nel campionato di 2011-2012 in applicazione del principio di afflittività; 22. Società BENEVENTO CALCIO S.p.a.: penalizzazione di quattordici (14) punti in classifica, da scontare nel campionato 2011-2012 in applicazione del principio di afflittività e euro 30.000,00 di ammenda, in continuazione; 23. Società U.S. CREMONESE S.p.a.: penalizzazione di nove (9) punti in classifica, da scontare nel campionato 2011-2012 in applicazione del principio di afflittività e euro 30.000,00 di ammenda, in continuazione; 24. Società A.S.D. CUS CHIETI: penalizzazione di punti uno (1) in classifica, da scontare nel campionato 2011-2012 in applicazione del principio di afflittività e euro 4.500,00 di ammenda, in continuazione; 25. Società F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.r.l.: penalizzazione di punti uno (1) in classifica, da scontare nel campionato di competenza 2010-2011 in applicazione del principio di afflittività; 26. Società HELLAS VERONA F.C. S.p.a.: ammenda di euro 50.000,00; 27. Società PIACENZA F.C. S.p.a.: penalizzazione di quattro (4) punti in classifica, da scontare nel campionato 2010-2011 in applicazione del principio di afflittività e euro 50.000,00 di ammenda, in continuazione; 28. Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5: penalizzazione di punti dodici (12) in classifica, da scontare nel campionato 2011-2012 in applicazione del principio di afflittività e euro 1.600 di ammenda, in continuazione; 29. Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l.: ammenda di euro 50.000,00; 30. Società RAVENNA CALCIO S.r.l.: esclusione dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore e euro 50.000,00 di ammenda; 31. Società ASS. REGGIANA 1919 S.p.a.: penalizzazione di due (2) punti in classifica, da scontare nel campionato 2011-2012 in applicazione del principio di afflittività; 32. Società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l.: ammenda di euro 50.000,00; 33. Società SPEZIA CALCIO S.r.l.: penalizzazione di punti uno (1) in classifica, da scontare nel campionato di competenza 2011-2012 in applicazione del principio di afflittività; 34. Società A.S. TARANTO CALCIO S.r.l.: penalizzazione di punti uno (1) in classifica, da scontare nel campionato di competenza 2011-2012 in applicazione del principio di afflittività; 35. Società VIRTUS ENTELLA S.r.l.: ammenda di euro 40.000,00. La Procura federale ha precisato che il deferimento a carico della soc. U.S. SASSUOLO S.r.l. deve intendersi fatto ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS (e non ai sensi dell’art. 7, comma 4 e 6, come indicato, per mero errore materiale, nel capo di incolpazione). I difensori dei deferiti hanno illustrato e integrato le proprie difese, precisando le proprie conclusioni. I difensori delle Società ammesse quali terze interessate hanno chiarito le ragioni del proprio intervento. Il Presidente della A.S.D. CUS CHIETI ha reso spontanee dichiarazioni, affermando l’estraneità della propria Società dai fatti contestati e l’infondatezza del deferimento. Durante la discussione il deferito DEOMA ha presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 C.G.S. Su questa ultima istanza la Commissione ha provveduto con l’ordinanza n. 16, di seguito integralmente riprodotta: “Ordinanza n. 16 La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, nel corso del dibattimento, il Sig. Daniele DEOMA, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, individuata nella squalifica di mesi 12 (dodici) e giorni 20 (venti); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. A conclusione degli interventi, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattimento e si è riunita in camera di consiglio per deliberare. SEGUE… 5) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue, in conformità con il principio di sinteticità sancito dall’art. 34, comma 2, CGS. 5.1. Premessa Nel caso in questione emergono comportamenti palesemente incompatibili con i principi di lealtà, correttezza e probità, ai quali l’ordinamento sportivo non può abdicare, pena la sua irrimediabile caduta di credibilità e persino la sua stessa sopravvivenza. Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l’essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell’elemento psicologico che ha connotato l’agire dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati. Va sottolineato, inoltre, il fatto che la vicenda si caratterizza per quel clima “omertoso” che troppo spesso permea i rapporti tra i tesserati, nonché tra i tesserati e il “sottobosco” di vari pseudo appassionati. Di seguito verranno esaminate le posizioni dei deferiti con riferimento al tipo di comportamento illecito prospettato nel provvedimento di deferimento. 5.2. Violazione art. 9 CGS Tesserati: BELLAVISTA Antonio, BRESSAN Mauro, BUFFONE Giorgio, ERODIANI Massimo, GERVASONI Carlo, PAOLONI Marco, SIGNORI Giuseppe, SOMMESE Vincenzo Società: ASCOLI CALCIO 1898 S.p.a., BENEVENTO CALCIO S.p.a., C.U.S. CHIETI A.S.D., U.S. CREMONESE S.p.a., PIACENZA F.C. S.p.a., A.S.D. PINO DI MATTEO C5, RAVENNA CALCIO S.r.l. Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Cremona e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del dibattimento si evince chiaramente l’esistenza di una vera e propria organizzazione costituita da tesserati e altri soggetti preordinata ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, al fine sia di effettuare scommesse dall’esito predeterminato e di ottenere illeciti guadagni, sia di assicurare un vantaggio ad alcune squadre. Si è così integrata l’ipotesi prevista dall’art. 9 CGS, in quanto più di tre soggetti tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali si sono associati per commettere illeciti. Ritiene la Commissione che la partecipazione organica e non occasionale a tale associazione sia provata per tutti i tesserati deferiti al suddetto titolo, ad eccezione di BRESSAN, per il quale non si riscontrano elementi sufficienti a integrare la violazione dell’art. 9 CGS. Dagli atti, infatti, risulta con certezza la sola partecipazione del BRESSAN all’organizzazione dell’illecito relativo alla gara Taranto-Benevento. In tale occasione, il deferito partecipò a un incontro, svoltosi presso il casello autostradale di Reggio Emilia, nel corso del quale venne consegnata a PARLATO la somma di euro 30.000,00 quale compenso anticipato per i calciatori coinvolti nell’alterazione del risultato della gara. Quanto alle singole posizioni degli altri soggetti deferiti ai sensi dell’art. 9 CGS la Commissione osserva: - che il deferito BELLAVISTA, iscritto nell’albo del settore tecnico quale allenatore di base, ha dato, contrariamente a quanto sostenuto nelle difese, un contributo causalmente rilevante al perseguimento dei fini dell’associazione, intervenendo nella progettazione di numerosi illeciti, costituendo il tramite con il c.d. Gruppo degli zingari e partecipando, insieme a ERODIANI, a SIGNORI e ai commercialisti di quest’ultimo, all’incontro tenutosi a Bologna il 15 marzo 2011 presso lo studio Professionisti Associati, risultato determinante per lo sviluppo e l’ampliamento dell’attività dell’associazione. Dagli atti risulta che egli, da tale momento in poi, ha mantenuto contati stabili e ripetuti con gli altri deferiti appartenenti al gruppo, come si ricava anche dalle numerose telefonate intercorse con ERODIANI; - che il deferito BUFFONE, direttore sportivo del RAVENNA, ha avuto anch’egli un ruolo rilevante nell’associazione, attraverso frequenti contatti con gli altri appartenenti al gruppo, risultando particolarmente attivo nella ricerca di occasioni per l’alterazione di gare e manifestando esplicitamente la propria disponibilità a operare con condotte illecite, anche, ma non solamente, per la realizzazione di un programma che avrebbe dovuto consentire alla sua società di appartenenza l’effettuazione di scommesse vincenti. Egli è intervenuto nella ideazione e realizzazione degli illeciti relativi alle gare Verona-Ravenna, Ascoli- Atalanta, Alessandria-Ravenna, Ravenna-Spezia e Reggiana-Ravenna e alla realizzazione di scommesse per le gare Taranto-Benevento, Padova-Atalanta e Siena- Sassuolo; - che il deferito ERODIANI, calciatore tesserato per la soc. PINO DI MATTEO, ha operato quale dominus dell’organizzazione insieme a soggetto non tesserato, tenendo contatti telefonici e personali frequentissimi con PAOLONI, PARLATO, BELLAVISTA e con gli altri associati. Trovandosi al vertice dell’associazione ha partecipato all’incontro del 15 marzo 2011 a Bologna con il Gruppo dei bolognesi, facente capo a SIGNORI. Ha sempre avuto un ruolo preminente nell’organizzazione di illeciti, procacciando finanziatori, individuando intermediari in grado di contattare i tesserati disponibili di volta in volta alla alterazione di gare e scommettendo personalmente sulle partite ritenute sicure; - che il deferito GERVASONI, calciatore tesserato per la soc. CREMONESE, trasferito in prestito il 20 gennaio 2011 alla soc. PIACENZA, oltre a essere frequentemente indicato nelle conversazioni telefoniche tra associati come elemento fondamentale per la riuscita dell’alterazione di risultati di gare (con particolare riferimento agli illeciti relativi alle gare Atalanta-Piacenza e Novara-Ascoli), risulta avere svolto il ruolo di intermediario con il Gruppo degli zingari, sollecitando MICOLUCCI a partecipare a un incontro svoltosi a notte fonda in Ascoli, al quale si è presentato in compagnia di due esponenti di tale Gruppo, uno dei quali aveva una vistosa cicatrice sull’occhio sinistro. L’organizzazione di tale incontro, sulla cui veridicità si tornerà trattando dell’illecito relativo alla gara Novara-Ascoli, è sintomatico della rilevanza e stabilità del ruolo svolto da GERVASONI e della sua volontà di partecipare all’associazione con compiti non meramente esecutivi ma anche di promozione; - che il deferito PAOLONI, all’epoca calciatore tesserato per la soc. CREMONESE e poi trasferito alla soc. BENEVENTO, risulta essere uno degli elementi più attivi nella realizzazione del programma dell’associazione; mantiene contatti assidui soprattutto con ERODIANI; si attiva con cadenza frenetica nella ricerca di colleghi e tesserati disponibili alla alterazione di gare. Inoltre, PAOLONI è uno scommettitore abituale, spasmodicamente interessato alla realizzazione di “combine” e alla effettuazione di giocate, anche al fine di rientro delle perdite di gioco, maturate soprattutto nei confronti di ERODIANI. Con riferimento a tale ultima circostanza la difesa dell’incolpato ha sostenuto che l’esigenza di soddisfare le pressanti richieste di ERODIANI avrebbe condotto PAOLONI a una situazione psicologica di dipendenza tale da escludere la sua stessa volontà di far parte dell’associazione. Si configurerebbe in sostanza per PAOLONI l’esimente di aver agito in stato di necessità. Ritiene al riguardo la Commissione che tale esimente non possa ritenersi sussistente in capo a chi, come PAOLONI, abbia volontariamente dato a causa alla situazione di pericolo, mettendosi con la propria condotta nella condizione di dover subire quella che, secondo la prospettazione dell’interessato, pare come una minaccia all’incolumità sua e dei familiari; - che il deferito SIGNORI, allenatore iscritto all’albo dei tecnici, quale personaggio di riferimento del Gruppo dei bolognesi, ha partecipato al noto incontro di Bologna presso lo studio Professionisti Associati e da quel momento ha mantenuto, sia pure per interposta persona, contati costanti e frequenti con gli altri soggetti dell’organizzazione, assumendo anche un ruolo propulsivo nella realizzazione di illeciti e di scommesse sicure. Il riscontro di tale attività, che integra con certezza gli estremi della partecipazione all’associazione di cui all’art. 9 CGS, sono riscontrabili in modo incontestabile negli atti; - che il deferito SOMMESE, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la soc. ASCOLI, ha partecipato attivamente, come risulta da numerose intercettazioni telefoniche in atti, sia all’attività di scommesse, sia a quella di preparazione di illeciti, essendo accreditato da parte degli altri membri dell’associazione di un ruolo carismatico nei confronti dei compagni di squadra, malgrado la sua posizione di fuori rosa. È intervenuto nella ideazione degli illeciti relativi alle gare Livorno-Ascoli e Ascoli-Atalanta e alla realizzazione di scommesse per le gare Livorno-Ascoli, Benevento-Cosenza, Padova-Atalanta e Siena- Sassuolo. In conclusione, i deferiti BELLAVISTA, BUFFONE, ERODIANI, GERVASONI, PAOLONI, SIGNORI e SOMMESE hanno sicuramente partecipato all’organizzazione con un ruolo significativo. Deve conseguentemente affermarsi la loro responsabilità, alla quale segue quella oggettiva delle Società di appartenenza ASCOLI, BENEVENTO, CREMONESE, PIACENZA , PINO DI MATTEO e RAVENNA. A seguito della applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS a carico del deferito TUCCELLA, la società C.U.S. CHIETI deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio tesserato. 5.3. Violazione art. 7, comma 1, 5 e 6, CGS Tesserati: BELLAVISTA Antonio, BRESSAN Mauro, BUFFONE Giorgio, CIRIELLO Antonio, DONI Cristiano, ERODIANI Massimo, FABBRI Gianni, GERVASONI Carlo, MANFREDINI Thomas, PAOLONI Marco, ROSSI Leonardo, SANTONI Nicola, SAVERINO Davide, SIGNORI Giuseppe, SOMMESE Vincenzo, VELTRONI Giorgio Società: U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l., ASCOLI CALCIO 1898 S.p.a., ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.a., BENEVENTO CALCIO S.p.a., C.U.S. CHIETI A.S.D., U.S. CREMONESE S.p.a., F.C. ESPERIA VIAREGGIO, PIACENZA F.C. S.p.a., A.S.D. PINO DI MATTEO C5, RAVENNA CALCIO S.r.l., ASS. REGGIANA 1919 S.p.a., SPEZIA CALCIO S.r.l., A.S. TARANTO CALCIO S.r.l. Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Cremona e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del dibattimento emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6, CGS e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 CGS. In particolare, ciò risulta provato, tra l’altro, dalle circostanze di seguito evidenziate. Gara: Monza-Cremonese del 21.11.2010 L’intercettazione telefonica di un colloquio tra ERODIANI e altro soggetto non tesserato (M.P.) nel corso del quale si discute in ordine a gare per le quali “combinare” il risultato consente di trarre riferimento alla gara Monza-Cremonese che si concluse con il risultato di 2-2 a seguito di un gol messo a segno nei minuti di recupero dal Monza grazie a un macroscopico errore del portiere della Cremonese PAOLONI. Il colloquio telefonico tra ERODIANI e altro soggetto non tesserato (M.P.) è del febbraio 2011, mentre la gara incriminata risale al novembre 2010, prima che venisse attivato il servizio di intercettazione delle conversazioni da parte dell’Autorità giudiziaria. Nella telefonata del febbraio 2011 tra ERODIANI e altro soggetto non tesserato (M.P.) emergono dubbi sul fatto che PAOLONI possa garantire la certezza che nella imminente gara tra Benevento e Viareggio si verifichi effettivamente il risultato progettato. Poiché altro soggetto non tesserato (M.P.) lamenta il fatto che “questo è tre o quattro volte che ci incula”, ERODIANI ricorda la partita con il Monza come un incontro con il risultato determinato da PAOLONI, il quale aveva giocato e “se l’era messa lui dentro”, chiara allusione a un clamoroso errore commesso da PAOLONI che aveva consentito al Monza di pareggiare 2 a 2, realizzando il risultato Over in virtù del quale gli scommettitori avevano “un po’ recuperato” sulle perdite causate da PAOLONI. Da tale intercettazione, quindi, emerge con chiarezza che la gara Monza-Cremonese era stata “combinata” dai deferiti in concorso tra loro e che era stata conseguita l’alterazione del risultato in conformità col progetto. Successivi accertamenti hanno portato a riscontrare numerose telefonate intervenute in precedenza e successivamente alla gara in questione tra PAOLONI (con utenza intestata fittizia anagrafica cinese ma in uso allo stesso PAOLONI), ERODIANI e altro soggetto non tesserato (M.P.). Tali risultanze, insieme al rilievo dato dalla stampa all’errore tecnico non giustificabile di PAOLONI, costituiscono ulteriori elementi di convincimento in ordine alla commissione dell’illecito. Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7,comma 1, 5 e 6, per PAOLONI e la violazione dell’art. 7, comma 7, per ERODIANI. Alla affermazione della responsabilità di ERODIANI e PAOLONI segue quella oggettiva delle Società di appartenenza PINO DI MATTEO e CREMONESE. Gara: Cremonese-Paganese 14.11.2010 Dalla gara in epigrafe trae origine l’indagine attualmente in corso presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cremona dalla quale deriva, a sua volta, l’odierno procedimento. Alla vicenda, si è risaliti a seguito della denuncia inoltrata dalla Soc. CREMONESE e alle successive intercettazioni telefoniche tra PAOLONI, ERODIANI e altro soggetto non tesserato (M.P.), del cui contenuto i medesimi non sono stati in grado di fornire spiegazioni plausibili e verosimili. A seguito della gara in questione, conclusasi con il risultato di 2-0 in favore della CREMONESE, i tesserati GERVASONI, Zerzouri, Tacchinardi, Musetti, Zanchetta e Rivetti accusavano malori che ne consigliavano il ricorso alle cure dei sanitari e il successivo esame delle urine. GERVASONI, peraltro, subiva anche un incidente stradale di cui non ricordava nemmeno la dinamica. All’esito degli esami eseguiti presso il Policlinico S. Matteo di Pavia, Laboratorio di Tossicologia Analitica Clinica, emergeva che i predetti avevano ingerito, mescolato con l’acqua contenuta nelle bottigliette messe a diposizione della società, un farmaco denominato Lormetazepan, il cui principio attivo rientra nella categoria dei farmaci delle Benzodiazepine, facente parte di una classe di sostanze psico-attive introdotte per la cura degli stati d’ansia, con effetti compatibili con quelli lamentati dai citati tesserati. La circostanza induceva la soc. CREMONESE a inoltrare denuncia/querela presso le competenti autorità che ponevano immediatamente sotto controllo le utenze telefoniche dei magazzinieri e di PAOLONI, di cui emergevano la forte propensione alle scommesse e i problemi di natura economica. La circostanza allertava immediatamente quelli che sarebbero poi risultati essere i principali esponenti del gruppo di soggetti associatisi al fine di alterare il risultato delle gare di calcio per conseguire profitti scommettendo ingenti somme sul risultato così assicurato. Dalle intercettazioni era dato rilevare, infatti, la preoccupazione che le indagini consentissero di risalire al soggetto che materialmente, tramite una prescrizione a nome della moglie di PAOLONI, a firma di un soggetto non tesserato (M.P.) e inoltrata presso una tabaccheria a mezzo fax, si fosse approvvigionato del farmaco Minias contenente i principi del Lormetazepan. Ai fini dell’accertamento dell’intervento dei deferiti nel tentativo di alterazione del risultato della gara, è significativa la telefonata del 22.1.11, nel corso della quale PAOLONI confida a ERODIANI la sua preoccupazione per “il fatto dell’avvelenamento”. In ulteriori telefonate i deferiti, con linguaggio estremamente criptico, svolgono considerazioni che ne rivelano il coinvolgimento. Significativa, a tal proposito, è la telefonata del 25.1.2011 in cui ERODIANI e PAOLONI parlano del farmaco, auspicando che, pur risaliti al principio del farmaco, gli investigatori non riescano a individuare in modo specifico quello adoperato, peraltro riportato in una prescrizione non a nome di PAOLONI, ma di altro soggetto. E in effetti i due interlocutori sembrano in qualche modo tranquillizzati dalla previsione che potrà risalirsi al principio, equiparato a una marca di auto (AUDI), ma non al farmaco effettivamente usato, equiparato al modello (Q7) dell’auto di tale marca. Inoltre, è emerso che, essendo fallito il tentativo di PAOLONI di alterare il risultato della gara in esame, si è aggravata la sua esposizione debitoria in relazione alla perdita della ulteriore somma di euro. 17.000,00 da parte del soggetto non tesserato (M.P.), il quale aveva appunto scommesso sul risultato garantito da PAOLONI ma non conseguito sul campo (vittoria della PAGANESE). L’analisi del traffico telefonico intervenuto nei giorni a cavallo dell’evento tra l’utenza in uso a PAOLONI, intestata a fittizia anagrafica cinese, l’utenza in uso a un soggetto non tesserato (M.P.) e quella in uso a ERODIANI costituisce ulteriore supporto probatorio della vicenda così ricostruita, che conferma, altresì, le pressioni cui il primo è sottoposto a causa dei debiti accumulati nei confronti del duo composto da ERODIANI e dal soggetto non tesserato (M.P.). I comportamenti ascritti a PAOLONI integrano la violazione dell’art. 7, comma 1 e 6, CGS, mentre quelli ascritti a ERODIANI la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS. Alla affermazione della responsabilità di ERODIANI e PAOLONI segue quella oggettiva delle Società di appartenenza PINO DI MATTEO e CREMONESE. Riguardo a quest’ultima Società, dovrà tenersi conto delle peculiari modalità dell’illecito e del danno dalla stessa subito anche con riferimento alla salute fisica dei propri calciatori. Gara: Spal-Cremonese del 16.1.2011 Secondo la ricostruzione resa possibile dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati sia dinanzi alla Autorità giudiziaria sia dinanzi alla Procura federale, è stato possibile accertare che PAOLONI ed ERODIANI si accordarono per alterare il risultato della gara Spal-Cremonese coinvolgendo PARLATO e una serie di scommettitori interessati a realizzare il disegno. In realtà, il PAOLONI non gioca quella partita e dichiara di aver solo fatto credere di essersi accordato con i compagni di squadra allo scopo di determinare il risultato desiderato.In sostanza, ERODIANI promette a PAOLONI la somma di 30.000,00 euro per garantire l’impegno a perdere della CREMONESE, PARLATO assume il compito di reperire soggetti in grado di supportare una scommessa rilevante senza necessità di anticipare somme, PAOLONI si impegna a garantire un impegno ridotto dei propri compagni di squadra. Sebbene non vi siano certezze circa il coinvolgimento dei due calciatori della CREMONESE Cattaneo e Cremonini, che PAOLONI in un primo tempo afferma di aver contattato, salvo dichiarare successivamente alla Procura federale di averli “tirati in mezzo” solo per trovare una scusa con ERODIANI “perché giocavano in difesa”, gli atti compiuti dai deferiti e l’intreccio di comunicazioni tra loro, che prevedevano la dazione di denaro proveniente da un gruppo di scommettitori milanesi conosciuti da PARLATO, appaiono univocamente diretti ad alterare il risultato della gara. Ulteriore conferma dell’illecito si ricava dall’effettuazione di scommesse sul risultato della gara da parte dei soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda. La mancata concretizzazione del risultato non rileva, essendosi comunque consumata la violazione degli artt. 7, commi 1, 5 e 6 da parte di PAOLONI, ERODIANI e PARLATO e la violazione degli artt. 1, comma 1 e 6, per ERODIANI e PARLATO. Alla affermazione della responsabilità di ERODIANI e PAOLONI segue quella oggettiva delle Società di appartenenza PINO DI MATTEO e CREMONESE. Gara: Benevento-Viareggio del 13.2.2011 La mancata concretizzazione di alcuni illeciti (v. Spal-Cremonese) spinge ERODIANI e PAOLONI a cercare di alterare il risultato della gara tra Benevento-Viareggio in considerazione dei rapporti in essere con PARLATO. A tal fine, definiscono le somme da destinare ai tesserati del VIAREGGIO, negoziandole con PARLATO, e cercano di organizzare, seppur con difficoltà, una rete di scommesse sull’incontro. I tempi brevissimi dell’inchiesta federale non hanno consentito di poter individuare tesserati del VIAREGGIO da deferire, non essendo emersi allo stato elementi certi di responsabilità a carico del Malacarne, calciatore del VIAREGGIO indicato da PAOLONI quale suo referente e compiacente nell’attività di alterazione della gara. È emersa tuttavia la figura del FURLAN, soggetto legato al deferito PARLATO da rapporti chiaramente afferenti alla realizzazione di scommesse, il quale nel corso di telefonate intercettate ha appreso da PARLATO l’esistenza del piano volto all’alterazione del risultato della gara. Le risultanze delle telefonate e le ammissioni di FURLAN, da un lato, corroborano il convincimento in ordine alla realizzazione dell’illecito e, dall’altro, consentono di affermare la responsabilità dello stesso FURLAN ai sensi dell’art. 7, comma 7, del CGS. Infatti il deferito, a conoscenza dell’illecito, non lo ha denunciato alla Procura federale. Questa volta il risultato desiderato si concretizza, sicché alla responsabilità di ERODIANI e PAOLONI segue quella oggettiva delle Società di appartenenza PINO DI MATTEO e BENEVENTO, nei termini di cui al deferimento. La società ESPERIA VIAREGGIO risponde a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5 CGS, per illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, non essendo emersi elementi che inducano, quantomeno in termini di ragionevole dubbio, ad escludere che la società abbia partecipato all’illecito ovvero ad affermare che lo abbia ignorato. La soc. PORTOGRUARO SUMMAGA, in seguito alla applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS a carico del deferito FURLAN, deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta del proprio tesserato. Gara: Livorno-Ascoli del 27.2.2011 Le intercettazioni telefoniche risultano decisive ai fini dell’accertamento dell’illecito commesso. Da una conversazione tra ERODIANI e altro soggetto non tesserato (M.P.) emerge che SOMMESE (al momento “fuori rosa”nell’Ascoli) avrebbe assicurato il risultato grazie alla partecipazione di due compagni di squadra. Si evidenzia anche la definizione delle somme che si intendono ricavare con le scommesse, somme dalle quali detrarre il corrispettivo per gli atleti coinvolti. Nell’illecito entrano pure TUCCELLA, che vanta rapporti personali con SOMMESE, e MICOLUCCI, che però potrebbe non partecipare alla gara. Nelle ultime ore prima della partita MICOLUCCI, al quale SOMMESE ha destinato un compenso di euro 20.000,00, decide di agire da solo, ma non riesce a concretizzare il risultato sperato. Va rilevato che, per quanto attiene alla gara in esame, attraverso le intercettazioni telefoniche è stato possibile accertare chiaramente che MICOLUCCI, contrariamente a quanto lo stesso ha tentato di accreditare nel corso della propria audizione, ha offerto in modo inequivocabile la propria disponibilità all’alterazione del risultato, dichiarando a soggetto non tesserato (M.P.) di essere disposto a prodigarsi anche da solo per soddisfare le aspettative degli scommettitori. Nel corso dell’audizione MICOLUCCI, inoltre, ha affermato di aver ricevuto dal compagno di squadra SOMMESE la richiesta di contribuire alla sconfitta della propria squadra dietro compenso quantificato in euro 20000,00 e di aver subito successivamente insistenti pressioni da parte del SOMMESE anche attraverso sms. Infine, ha confessato di aver inviato a SOMMESE, mentre si trovava sul pullman per raggiungere lo stadio, un sms in cui gli riferiva l’accettazione della proposta, utilizzando il telefono cellulare che il compagno di squadra gli aveva consegnato. Le dichiarazioni di MICOLUCCI, ad avviso della Commissione, appaiono attendibili, mancando in atti elementi che possano accreditare una inimicizia tra i due tale da aver indotto MICOLUCCI a inventare tutta la vicenda. Inoltre, deve essere dato risalto alla telefonata intercorsa il 22.2.2011 tra ERODIANI e un soggetto non tesserato (M.P.), nel corso della quale vengono identificati nominativamente in modo non equivocabile i due soggetti implicati, ovvero MICOLUCCI e SOMMESE. Come rilevato dalla Procura federale nell’atto di deferimento, la contestualizzazione della telefonata nel complesso non lascia dubbi sul fatto che i soggetti implicati fossero edotti che le due persone sopra indicate si stessero adoperando per la riuscita del progetto di alterazione del risultato della gara. Ulteriore conferma dell’illecito si ricava, naturalmente, dalla effettuazione di scommesse, con esito infausto, da parte dei soggetti interessati al riguardo. Tali comportamenti integrano la violazione dell’art. 7, comma 1 e 6, CGS. Alla affermazione della responsabilità di ERODIANI e SOMMESE segue quella oggettiva delle Società di appartenenza PINO DI MATTEO e ASCOLI. A seguito della applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS a carico dei deferiti MICOLUCCI e TUCCELLA, le società ASCOLI e C.U.S. CHIETI devono rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati. Gara: Hellas Verona-Ravenna del 27.2.2011 Dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati sia dinanzi alla Autorità giudiziaria sia dinanzi alla Procura federale, risulta che ERODIANI, BUFFONE e altre persone non tesserate si accordano per alterare il risultato della gara. Va rilevato che BUFFONE, nel corso delle dichiarazioni rese all’Autorità giudiziaria, ha fornito il movente della sua condotta illecita, costituito dall’interesse di contribuire al salvataggio, sia sportivo che finanziario, del RAVENNA. Per realizzare il disegno, BUFFONE, al quale viene garantita la somma di euro 20.000,00, tenta di trovare un accordo con la dirigenza dell’ HELLAS VERONA e, a tal fine, si incontra con GIBELLINI, direttore sportivo della stessa,a Castelvetro ove GIBELLINI ha un’azienda vinicola. L’interlocutore, però, rifiuta la proposta di illecito sostenendo di non avere punti di riferimento, date le precarie condizioni di salute del proprio Presidente. La condotta di GIBELLINI integra la violazione dell’articolo 7, comma 7, CGS, essendo suo dovere informare senza indugio la Procura federale dell’accaduto. Della organizzazione del tentativo viene portato a conoscenza anche FABBRI, rappresentante di riferimento del RAVENNA (seppur non più con la qualifica di Presidente, essendo cessato dalla carica dal 18.12.2010, ma con quella di Consigliere di amministrazione), il quale peraltro appare non solo consapevole dell’attività illecita di BUFFONE ma anche concorrente nella stessa. Secondo le dichiarazioni di BUFFONE, infatti, fu proprio FABBRI (sempre definito da BUFFONE Presidente della Società) a presentargli un soggetto non tesserato (I.M.), indicato come interessato all’acquisto di quote della Società e persona insieme alla quale si sarebbe dovuto attuare il progetto di ricavare denaro da scommesse su partite di calcio del RAVENNA, per le quali “ci si sarebbe dovuti adoperare per predeterminare il risultato”. Precisa BUFFONE che “questo progetto era condiviso dal Presidente FABBRI che era di fatto il mio unico interlocutore”. Contrariamente a quanto sostenuto nelle sue difese, FABBRI è assoggettato al giudizio di questa Commissione quale soggetto che, pur non rivestendo più la carica di Presidente del RAVENNA, ma solo quella di Consigliere di amministrazione, ha operato per conto della stessa Società con un ruolo che, secondo BUFFONE, coincideva con quello di Presidente. Tali comportamenti integrano la violazione degli artt. 1 e 7, comma 1 e 6, CGS. Alla affermazione della responsabilità di ERODIANI, BUFFONE e FABBRI segue quella oggettiva della Società PINO DI MATTEO e oggettiva e diretta della Società RAVENNA, attesa la posizione di rappresentante della Società di FABBRI, come si evince dal fatto che il BUFFONE faceva sempre riferimento a quest’ultimo al fine di assumere ogni decisione. A seguito della applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS a carico dei deferiti MICOLUCCI e TUCCELLA, le società ASCOLI e C.U.S. CHIETI devono rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati. Gara: Benevento-Cosenza del 28.2.2011 Già dalla settimana precedente alla disputa dell’incontro il servizio di intercettazione sulle utenze in uso agli indagati consentiva di avvalorare l’interesse dell’organizzazione criminale sulla partita in questione. ERODIANI aveva ricevuto assicurazioni da PAOLONI in ordine alla volontà di alcuni giocatori del COSENZA di assicurare la sconfitta a fronte del pagamento della somma di euro 20.000,00. Risulta in concreto accertata una serie di versamenti e di investimenti sull’esito assicurato della partita così da concretizzare l’ipotesi di illecito. In particolare, l’attività dei deferiti intesa all’alterazione della gara trova riscontro nell’accredito di somme di denaro sulla carta Poste-Pay intestata a PAOLONI da parte di ERODIANI o comunque di soggetti dallo stesso incaricati, che conferma il ruolo di ERODIANI quale organizzatore e finanziatore e di PAOLONI nel ruolo di intermediario con i calciatori, allo stato non identificati, oltre che destinatario di una parte del denaro messo a disposizione dai finanziatori dell’attività illecita. Inoltre, risultano coinvolti nell’effettuazione di scommesse sulla partita in questione i tesserati SOMMESE, ERODIANI, TUCCELLA e PARLATO. Il risultato della gara venne in effetti alterato nel senso progettato, essendosi concluso il confronto con il punteggio di 3-1 in favore della formazione di casa. Tali comportamenti integrano la violazione degli artt. 7, commi 1, 5 e 6, CGS per ERODIANI e PAOLONI e la violazione degli artt. 1, comma 1, e 6 CGS per SOMMESE ed ERODIANI. Alla affermazione della responsabilità di ERODIANI e PAOLONI, da una parte, e di SOMMESE ed ERODIANI, dall’altra, segue quella oggettiva delle Società di appartenenza PINO DI MATTEO, BENEVENTO e ASCOLI. In ordine alla posizione di eventuali calciatori della soc. COSENZA coinvolti nell’illecito la Procura federale si è riservata di effettuare ulteriori indagini. A seguito della applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS a carico del deferito TUCCELLA, la Società CUS CHIETI risponde a titolo di responsabilità oggettiva dell’operato del proprio tesserato. Gara: Ascoli-Atalanta del 12.3.2011 Tre giorni prima della gara un soggetto non tesserato (M.P.) comunicava a BUFFONE di essere in procinto di incontrarsi con alcuni tesserati dell’ASCOLI per pianificare con loro la sconfitta nella partita casalinga in programma con l’ATALANTA. Nella stessa giornata veniva intercettata anche una telefonata tra ERODIANI e PARLATO nella quale si prospettava di alterare il risultato della partita. Una successiva conversazione tra altro soggetto non tesserato (M.P.) e SOMMESE, calciatore dell’ASCOLI, confermava la diretta partecipazione di quest’ultimo all’illecito progetto. Nel prosieguo manifestava interesse all’illecito anche MICOLUCCI, calciatore dell’ASCOLI. Nonostante queste esternazioni, successivamente emergeva la volontà dei giocatori dell’ASCOLI di non voler perdere la partita. Solo il calciatore MICOLUCCI confermava la propria piena disponibilità a condurre da solo la gara verso il risultato combinato. Emergeva anche un’ipotesi di accordo con il calciatore DONI dell’ATALANTA prospettata da BUFFONE, direttore sportivo del RAVENNA, per il tramite di SANTONI, allenatore di base tesserato per il RAVENNA, ma poi in concreto assolutamente non confermata, tant’è che la gara finiva con il risultato di 1-1. A questo punto, però, emerge quanto riferito da MICOLUCCI in ordine a una proposta ricevuta personalmente in campo da MANFREDINI, calciatore dell’ATALANTA, per pareggiare l’incontro. Proposta che spiazza MICOLUCCI visto che il suo approccio alla partita era per una sconfitta e non per il pareggio. A tale proposta MICOLUCCI aderiva, pur chiedendo tempo per riferirla ai compagni di squadra, i quali però non accettavano la proposta illecita. In ordine alla responsabilità del MANFREDINI va rilevato che l’illecito posto in essere si è pienamente realizzato nel momento in cui è stato proposto e il fatto che sia stato poi rifiutato dai giocatori dell’Ascoli non può certo valere per escludere il comportamento ormai concretizzatosi. Tali comportamenti integrano la violazione degli artt. 7, commi 1, 5 e 6, CGS. Alla affermazione della responsabilità di ERODIANI, BUFFONE, SOMMESE, SANTONI e MANFREDINI segue quella oggettiva delle Società di appartenenza PINO DI MATTEO, RAVENNA, ASCOLI e ATALANTA. A seguito della applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS a carico del deferito MICOLUCCI, la società ASCOLI deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio tesserato. Taranto-Benevento del 13.3.2011 In ordine alla gara Taranto-Benevento, ERODIANI ha dichiarato, in sede di audizione da parte della Procura federale, di aver curato l’organizzazione del risultato “over”, con la collaborazione di PAOLONI, il quale aveva garantito il raggiungimento dell’accordo con due calciatori per ciascuna squadra, senza peraltro farne i nomi. Il finanziamento dell’operazione doveva essere assicurato dal Gruppo degli zingari con il conferimento dell’importo di euro 40.000,00, poi ridotti a 30.000,00. Per l’organizzazione dell’illecito aveva poi avuto notevole rilievo il ruolo di BRESSAN, il quale ha ammesso nella sua audizione di aver agito da intermediario nei contatti tra BELLAVISTA e organizzano altro soggetto non tesserato (G.A.), referente del Gruppo degli zingari, consentendo l’incontro al casello autostradale di Reggio Emilia in cui venne consegnato a PARLATO l’importo di euro 30.000, quale pagamento anticipato dei giocatori coinvolti nell’illecito. PARLATO, peraltro, in sede di audizione della Procura federale, ha confermato l’incontro e il ricevimento da parte di due persone di etnia slava della somma di euro 30.000,00, da lui successivamente consegnata a ERODIANI. In effetti, ERODIANI inizia a ricaricare alcune Poste-Pay intestate a PAOLONI, che quest’ultimo deve destinare ad altri tesserati con i quali si era accordato; se ne ricava il riscontro della veridicità delle affermazioni di PARLATO. Gli elementi raccolti nel caso di specie sono particolarmente numerosi, precisi e univoci e sono costituiti dal contenuto di numerose conversazioni, da appostamenti della Polizia di Stato, dall’esame di documentazione afferente alla ricarica di alcune Poste-Pay, dalle dichiarazioni dei soggetti coinvolti, di cui si è detto. Nel tracciare un quadro riassuntivo della vicenda si può affermare che l’evento è stato realizzato con indispensabile contributo di PAOLONI, il quale ha svolto il ruolo di intermediario con alcuni calciatori di entrambe le squadre (che non è stato possibile identificare), prospettando egli stesso ai sodali, attraverso ERODIANI, la possibilità dell’illecito, in considerazione del fatto che egli aveva la possibilità di contattare alcuni calciatori per ciascuna squadra. Risulta inoltre dalle intercettazioni che BUFFONE e TISCI si sono inseriti nella vicenda, assumendo informazioni utili all’effettuazione di scommesse, poi concretamente realizzate. Tali comportamenti integrano le violazioni di cui all’atto di deferimento. Va quindi affermata la responsabilità di PAOLONI, ERODIANI, BELLAVISTA e BRESSAN per violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, CGS per aver posto in essere atti diretti all’alterazione del risultato della gara, nonché di BUFFONE per violazione dell’art. 1, comma 1, e 6 CGS. Alla affermazione della responsabilità di ERODIANI e PAOLONI segue quella oggettiva delle Società di appartenenza PINO DI MATTEO e BENEVENTO; a quella di BUFFONE, la responsabilità oggettiva della Società di appartenenza RAVENNA. La società TARANTO risponde a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5 CGS, per illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, non essendo emersi elementi che inducano, quantomeno in termini di ragionevole dubbio, ad escludere che la società abbia partecipato all’illecito ovvero ad affermare che lo abbia ignorato. Gara: Atalanta-Piacenza del 19.3.2011 L'incontro di calcio è oggetto delle attenzioni illecite di numerosi soggetti. Esso viene dapprima pianificato in data 15.3.2011 a Bologna dove, presso lo studio Professionisti Associati, si svolge un incontro (confermato dalle risultanze di specifici controlli e appostamenti della Polizia di Stato) al quale partecipano ERODIANI, BELLAVISTA, SIGNORI e i due commercialisti di quest’ultimo. Nel corso di tale incontro viene progettato - anche con riguardo alle somme da investire e da garantire ai calciatori coinvolti - un tentativo di alterazione del risultato finale per consentire di “guidare” un considerevole, anche economicamente, numero di scommesse effettuato, tra gli altri – secondo le dichiarazioni rese da ERODIANI alla Procura federale in data 7.7.11 – anche dal Gruppo degli zingari e dal Gruppo dei bolognesi, che farebbe capo allo stesso SIGNORI. E proprio quest'ultimo, nell'audizione davanti alla Procura federale del 11.7.11, riferisce del citato incontro del 15 marzo e dell'oggetto dello stesso. Dall'esame delle intercettazioni delle telefonate effettuate fra PARLATO, ERODIANI e BELLAVISTA, emerge che il risultato combinato che si va a ricercare è la vittoria dell'ATALANTA con l'Over. Di ciò danno conto anche SIGNORI e ERODIANI, nelle citate deposizione rese, e lo stesso BELLAVISTA che risulta avere avuto un ruolo di raccordo fra i principali scommettitori. Nella organizzazione dell’illecito un ruolo rilevante viene poi svolto da PARLATO, il quale, conversando con ERODIANI, afferma che l’incontro era “alla sua portata” e che lo stava preparando con un amico di DONI, che risulta essere SANTONI. In una telefonata del 15.3.2011 PARLATO, conversando con SANTONI, conferma che i calciatori coinvolti sono tre o quattro e gli chiede di sincerarsi sull’avvenuto accordo. Lo stesso SANTONI - nella audizione del 7.7.2011, nella quale ammette anche di aver scommesso sulla gara in oggetto euro 30.000,00 - dichiara che, in un'altra telefonata, PARLATO gli ha fatto i nomi di alcuni giocatori del PIACENZA coinvolti nella “combine”, fra i quali GERVASONI. Per quanto riguarda l'ATALANTA, invece, il referente dell'accordo risulta essere proprio DONI, come si evidenzia dall'esame dell'intercettazione della telefonata del 18.3.11, avvenuta fra SANTONI e PARLATO, nella quale il primo, tra l'altro, precisa che è tutto a posto. In proposito, ancora SANTONI ha dichiarato, in sede di audizione, di avere sì detto a PARLATO di avere coinvolto DONI, ma di averlo fatto solo per avvalorare la bontà dell'informazione fornita allo stesso PARLATO. Quest'ultima dichiarazione del SANTONI, tuttavia, non risulta credibile posto il tenore estremamente chiaro della su citata conversazione telefonica e della complessiva condotta dallo stesso tenuta, compresa anche l'ingente scommessa effettuata. D'altra parte, lo stesso ERODIANI, nella propria audizione, riferisce che DONI è il principale referente per combinare le gare. A dimostrazione dell’accordo illecito raggiunto, poi, nella telefonata datata 17.3.11, ERODIANI dice al suo interlocutore PARLATO di avere concordato con GERVASONI - contattato dall'ex compagno di squadra PAOLONI - che questi debba andare in campo a stringere la mano a DONI. Nella telefonata del giorno seguente, invece, è PARLATO che comunica a ERODIANI che GERVASONI deve andare da DONI per dirgli che è tutto a posto. Dopo la gara, SANTONI consegna anche euro 40.000,00 a PARLATO, somma che era tra gli stessi stata concordata - come risulta da altre intercettazioni telefoniche – da consegnare ai giocatori del PIACENZA partecipi dell'illecito. Tale circostanza, al di là delle discordanze sull’entità della somma concretamente consegnata a PARLATO, che si spiegano con l’interesse di SANTONI a riferire all’esito delle scommesse la consegna dell’importo, è particolarmente significativa poiché ricalca i termini dell’accordo telefonicamente raggiunto tra SANTONI e PARLATO, costituendone il puntuale perfezionamento. La scommessa effettuata anche da GERVASONI per euro 10.000,00 è altro elemento che avvalora il convincimento in ordine al perfezionamento dell’illecito e, in particolare, al coinvolgimento dello stesso (chiamato in causa da ERODIANI e PARLATO) nella “combine”. Tali comportamenti integrano la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del CGS, come contestato nell’atto di deferimento. Alla affermazione della responsabilità di ERODIANI, SANTONI, DONI e GERVASONI segue quella oggettiva delle Società PINO DI MATTEO, RAVENNA e PIACENZA e quella oggettiva e presunta della Società ATALANTA, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a vantaggio della stessa da persone a essa estranee. Gara: Inter-Lecce del 20.3.2011 Dalle intercettazioni versate in atti e dalla attività di indagine della Procura federale, confermate dalle dichiarazioni delle parti coinvolte, è emerso che il tentativo di “combinare” la gara nasce, da un lato, dalle asserite e dichiarate volontà e possibilità del PAOLONI di contare sulla disponibilità di taluni tesserati del Lecce (Corvia, Vives, Ferrario e il portiere Rosati), dall’altro, dalla disponibilità del Gruppo dei bolognesi, il cui referente è SIGNORI, di investire ingenti somme sull’evento tramite ERODIANI. In particolare, l’interesse degli incolpati appare appuntato sulla vittoria della squadra di casa “1” con più di due reti di scarto Over 2,5 e, successivamente, con più di tre reti di scarto Over 3,5, stante l’assicurazione di ERODIANI, in tanto confortato da PAOLONI in ordine alla disponibilità dei giocatori del Lecce sopra indicati. Tramite BELLAVISTA, manifesta interesse a tale gara anche il Gruppo degli zingari che, a garanzia, chiedono di vedere almeno due “attori” del Lecce. L’intervento del Gruppo degli zingari, peraltro, induce Paoloni, almeno stando alla versione dallo stesso fornita, ad aprire un falso account Skype a nome del calciatore Corvia, servendosene per poter contattare ERODIANI fingendosi Corvia per rappresentare che il risultato non si era concretizzato perché i giocatori dell’Inter si erano tirati indietro. Premesso che allo stato non si hanno precisi elementi per appurare la veridicità del racconto di PAOLONI a proposito della creazione di un finto account Skype, essendo stata, tra l’altro, stralciata la posizione di Corvia, ritiene la Commissione che non vi siano precisi riscontri della reale attivazione dell’incolpato per il compimento dell’illecito. PAOLONI, quindi, va prosciolto dall’addebito di illecito sportivo relativamente alla gara in esame. Ritiene, invece, la Commissione che sia ampiamente provata dalle intercettazioni l’attività illecita posta in essere da ERODIANI e BELLAVISTA, nonché da SIGNORI, il quale ha assunto nella vicenda l’importante ruolo di finanziatore dell’operazione. Inoltre, SIGNORI e BELLAVISTA sono responsabili, per quanto chiaramente emerso dalle intercettazioni telefoniche, di violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6 CGS, per aver posto in essere un’illecita attività conoscitiva finalizzata a scommettere su gare dall’esito sicuro ed aver effettuato scommesse sulla gara in esame. Alla affermazione di responsabilità di ERODIANI consegue la responsabilità oggettiva della società di appartenenza PINO DI MATTEO. Risultano invece stralciate con separato provvedimento della Procura federale le posizioni degli ulteriori tesserati nominati quali possibili autori o concorrenti dell’illecito. Gara: Alessandria-Ravenna del 20.3.2011 Nei giorni che precedono l’incontro del 20 marzo 2011 il sevizio di intercettazione telefonica registra numerosi contatti tra i rappresentanti delle due Società. In data 13 marzo 2011, BUFFONE, direttore sportivo del RAVENNA, parla con VELTRONI, Presidente dell’ALESSANDRIA, ipotizzando un accordo in ordine all’esito della gara. Tre giorni dopo i due dirigenti si sentono nuovamente e fissano un appuntamento per il giorno successivo. Dopo la fissazione dell’appuntamento, BUFFONE ne dà notizia a ROSSI, allenatore del RAVENNA, a DEOMA, tecnico di base iscritto all’Albo dei Tecnici, ad altro soggetto non tesserato (M.P.) e a un soggetto facente parte dell’organizzazione degli scommettitori. Non manca la telefonata tra BUFFONE e FABBRI, rappresentante di riferimento del RAVENNA, nel corso della quale le parti concordano di incontrarsi di persona prima dell’appuntamento con VELTRONI. All’incontro, che si svolge a San Sepolcro, VELTRONI offre euro 50.000,00 per la sconfitta del RAVENNA e BUFFONE contropropone euro 100.000,00 per la sconfitta dell’ALESSANDRIA. Inevitabilmente l’incontro si chiude senza che le parti raggiungano un accordo. Il VELTRONI ha inteso giustificare l’incontro con BUFFONE come utile alla risoluzione della comproprietà del calciatore Scappini, ma la circostanza non risulta credibile. Al mattino successivo BUFFONE informa dell’incontro con VELTRONI il vice presidente del RAVENNA CIRIELLO. Nella vicenda FABBRI viene costantemente informato da BUFFONE ed è dunque parte attiva della trattativa, oltre ad esserne concorrente in esecuzione di un “programma” inteso a reperire fondi a favore della Società Ravenna attraverso scommesse su partite combinate, di cui si è dato atto trattando il deferimento relativo alla gara Hellas Verona- Ravenna. BUFFONE incontra anche ROSSI per informarlo dell’incontro e quest’ultimo lo previene dicendo che in ogni caso lui avrebbe voluto sempre vincere tutte le gare. Su tutti questi contatti, in sede di interrogatorio, BUFFONE ha fornito formale ammissione. Quanto a VELTRONI lo stesso ha ammesso l’incontro con BUFFONE, non fornendo una versione convincente sui contenuti di tale incontro. Non può essere accolta la tesi difensiva che vorrebbe accreditare la mancata consapevolezza di VELTRONI riguardo all’oggetto dell’incontro propostogli da BUFFONE. La Commissione, infatti, considera del tutto attendibili le dichiarazioni confessorie di BUFFONE, il quale ha espressamente affermato di aver palesato a VELTRONI, sin dal primo contatto telefonico, che l’argomento da trattare sarebbe stato un aggiustamento del risultato della gara, fornendo così una precisazione superflua ai fini della ricostruzione dei fatti. In ogni caso, non è credibile che un Presidente di Società si sposti da Alessandria a San Sepolcro per andare a discutere con il Direttore Sportivo della Società prossima avversaria il trasferimento di un calciatore di cui il Ravenna deteneva soltanto la “comproprietà”. Per l’accusa di illecito sicuramente devono considerarsi responsabili BUFFONE, VELTRONI e FABBRI, mentre a ROSSI e a CIRIELLO deve attribuirsi una responsabilità per omessa denuncia in relazione alla consapevolezza dell’illecito, derivante dal racconto fattogli da BUFFONE il giorno successivo all’incontro col Presidente dell’Alessandria. Per quanto riguarda ROSSI, ad avviso della Commissione, ne va esclusa la responsabilità a titolo di illecito sportivo, contestatagli per non aver respinto l’ipotesi di un pareggio nella gara in esame, prospettatagli da BUFFONE prima dell’incontro con VELTRONI. La condotta di ROSSI, infatti, risulta priva di efficacia causale ai fini della realizzazione dell’illecito, essendosi verificata in un momento meramente ideativo e non esecutivo dell’illecito architettato da BUFFONE. Quanto a CIRIELLO, ritiene la Commissione che egli, ricevendo notizia da BUFFONE di un illecito già perfezionato, non abbia compiuto sostanzialmente atti diretti ad alterare il risultato della gara e, pertanto, debba rispondere unicamente di omessa denuncia. Il DEOMA ha già definito la propria posizione a seguito della applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS. Alla affermazione della responsabilità di VELTRONI segue quella diretta della società ALESSANDRIA, attesa la qualifica di Presidente della Società stessa. Alla affermazione della responsabilità di BUFFONE, FABBRI, CIRIELLO e ROSSI segue quella della società RAVENNA, sia oggettiva che diretta, attesa la qualifica di rappresentante della Società del FABBRI (pur se non più con la qualifica di Presidente essendo cessato dalla carica il 18 dicembre 2010). Gara: Benevento-Pisa del 21.3.2011 Al fine di garantire il recupero delle somme perse per il nefasto esito (per gli scommettitori) della gara Inter-Lecce della settimana precedente, che ne aveva fortemente indebolito la credibilità, PAOLONI assicura a ERODIANI di essere in grado di garantire l’Over 3,5. Stante la disponibilità del PAOLONI, ERODIANI coinvolge nella organizzazione dell’evento BELLAVISTA, che interviene per conto del Gruppo dei bolognesi. La circostanza si desume dalle intercettazioni successive alla gara, anch’essa dall’esito nefasto per gli scommettitori, ERODIANI e BELLAVISTA inclusi. La gara, infatti, termina con il risultato di 1-0 e proprio PAOLONI risulta il migliore in campo. Ecco, allora, dopo l’evento, le telefonate minacciose di ERODIANI, BELLAVISTA e di altro soggetto non tesserato (G.F.). Quest’ultimo telefona per conto di una persona che ha realizzato più di duecento reti in Serie “A” (SIGNORI) e che lamenta una perdita di euro. 300.000,00. Anche in questa circostanza, dunque, PAOLONI, pur succube delle incessanti richieste di rientro da parte dei suoi creditori, si è reso promotore della “combine”, assumendo anche il coinvolgimento di tesserati della squadra avversaria. I fatti, come accertati per mezzo delle intercettazioni telefoniche, configurano atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara in esame, attraverso i contatti con calciatori, della cui identità peraltro non vi è certezza, e la ricerca di finanziatori. Dell’illecito rispondono ERODIANI, PAOLONI e BELLAVISTA. Risulta altresì provata l’effettuazione di scommesse da parte di ERODIANI e SIGNORI, di cui si tratterà in apposito capitolo. Alla affermazione della responsabilità di ERODIANI e PAOLONI segue quella oggettiva delle Società di appartenenza PINO DI MATTEO e BENEVENTO. Gara: Padova-Atalanta del 26.3.2011 Dall'esame di numerose telefonate intercorse fra vari soggetti tesserati emerge che il risultato della gara era stato probabilmente concordato tra le due società e che la prova dell'accordo si ricavava dalla telefonata di BELLAVISTA a ERODIANI nella quale il primo comunicava che sui siti asiatici erano state già scommesse sulla gara somme per complessivi euro 23.000.000,00 (cifra poi ridimensionata da BELLAVISTA). In seguito ERODIANI, nella conversazione con PARLATO del 24.3.11, riferiva di essere certo del risultato della gara, essendo venuto a conoscenza di una giocata di euro 10.000,00 di DONI. Il giorno seguente PARLATO, nella conversazione intercettata con uno sconosciuto, otteneva anch'egli la conferma che il capitano (DONI) con le sue scommesse aveva di fatto contribuito a sancire l'avvenuta “combine”. E sempre il 24.3.11 ERODIANI veniva a conoscenza da persona non tesserata che le società ATALANTA e PADOVA si sarebbero accordate per un pareggio. Molti altri soggetti, fra cui anche BUFFONE, TUCCELLA e SOMMESE, si scambiano successivamente sull'argomento interessate telefonate (sempre intercettate), al fine di conoscere lo stato delle scommesse e il probabile esito della gara. Premesso che la gara è effettivamente terminata con un pari e che la Procura federale non è stata in grado di acquisire ulteriori elementi validi di prova, tuttavia si può con certezza affermare, per le condotte tenute finalizzate a un'attività conoscitiva legata alle scommesse, la responsabilità di ERODIANI, BUFFONE e SOMMESE, alla quale consegue quella oggettiva delle Società di appartenenza PINO DI MATTEO, RAVENNA e ASCOLI. A seguito della applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS a carico del deferito TUCCELLA, la società C.U.S. CHIETI deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio tesserato. Gara: Siena-Sassuolo del 27.3.2011 Dalla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Cremona e dalle audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale emerge chiaramente che ERODIANI, PAOLONI e BELLAVISTA si accordano per alterare il risultato della gara. A tal fine, si attivano organizzando contatti con tesserati e cercando finanziatori, poi trovati nel Gruppo degli zingari. In particolare, PAOLONI telefona a QUADRINI, dicendogli che doveva sentire “l’amico mio” al fine di fargli sapere “se c’era margine di fare qualcosa” relativamente alla gara Siena-Sassuolo. Successivamente QUADRINI richiama PAOLONI per comunicare che non c’è nulla da fare (nella audizione di fronte alla Procura federale, QUADRINI tenta di dare una spiegazione della telefonata che risulta del tutto inverosimile). Vi è poi una serie di contatti concitati tra ERODIANI, PAOLONI, BELLAVISTA e altri, tutti diretti a organizzare la “combine” della gara, in previsione della effettuazione di scommesse. Il PAOLONI, peraltro, attiva un account su Skype, facendosi passare per QUADRINI nelle conversazioni con i propri interlocutori, al fine di dare affidamento sull’esito della gara nei termini auspicati. Dai fatti suesposti risulta chiaramente che PAOLONI ha contattato l’amico QUADRINI per chiedergli di indurre a un accordo alcuni compagni di squadra del SASSUOLO, ricevendo risposta negativa dopo il rientro di QUADRINI dall’allenamento, nel corso del quale evidentemente era stato tentato un approccio con i compagni di squadra. Il tentativo di riferire le espressioni “devo sentire l’amico mio … che voleva sapere se c’era margine di fare qualcosa” (PAOLONI) e “non si può fare nulla” (QUADRINI) è un mero espediente difensivo privo - come si è già detto - di qualsiasi fondamento. Deve essere affermata, quindi, la responsabilità di BELLAVISTA, ERODIANI e PAOLONI per violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, della pluralità di illeciti posti in essere, mentre QUADRINI è responsabile di violazione dell’art. 7, comma 7, per aver omesso di informare senza indugio dei fatti la Procura federale. Alla affermazione della responsabilità di ERODIANI E PAOLONI segue quella oggettiva delle Società di appartenenza PINO DI MATTEO e BENEVENTO. Gara: Ravenna-Spezia 27.3.2011 Dall'esame delle intercettazioni telefoniche, svolte sulle utenze dei soggetti indagati, si è potuto rilevare come la partita sia stata al centro delle attenzioni di vari soggetti col fine ultimo di pilotarne il risultato e “orientare” così le scommesse da effettuarsi. L'organizzazione della “combine” ha il suo inizio il 23.3.11 quando, durante una conversazione telefonica intercettata fra ERODIANI e PARLATO, quest'ultimo riferisce di essere stato informato da un suo amico, che lo Spezia era disposto a versare ingenti somme (euro 100.000,00) per vincere la gara del successivo giorno 27 marzo e che aveva cercato come referente del RAVENNA il direttore generale BUFFONE. Quest'ultimo, anche grazie all’intervento di SANTONI, controproponeva la somma di euro 150.000,00, come risulta anche dalla intercettazione della telefonata del 25.3.11 fra ERODIANI e BELLAVISTA, dalla quale emerge appunto la differenza di euro 50.000,00 fra domanda e offerta e anche l'ipotesi di BELLAVISTA e ERODIANI di integrare eventualmente la differenza di persona pur di ottenere benefici dalle future scommesse. Non si hanno certezze che l'accordo si sia trovato e, anzi, almeno fino al giorno 26.3.11, dall'esame di intercettazioni ulteriori su utenze di BUFFONE e ERODIANI, pare che questo accordo non sia intervenuto.È tuttavia agevole sostenere che tutti i su citati tesserati abbiano comunque posto in essere atti diretti a pilotare l'esito della gara in esame. Tra l'altro, pur non avendo certezze del prosieguo delle citate trattative, a causa dell'intervenuto termine naturale al 27.3.11, giorno dell'incontro, del servizio di intercettazioni telefoniche, bisogna evidenziare come effettivamente l'incontro si sia concluso proprio con la vittoria esterna dello SPEZIA. Alla affermazione della responsabilità di BUFFONE e ERODIANI segue quella oggettiva delle Società di appartenenza RAVENNA E PINO DI MATTEO. La soc. SPEZIA, avendo tratto beneficio dall'illecito commesso a suo vantaggio da persone allo stato non note è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità presunta in quanto non è possibile escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, che la Società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato. Tale convincimento si ricava dalla circostanza che, in seguito alla proposta di un versamento di euro 100.000,00 venne contrapposta un’offerta di euro 150.000,00 e che BELLAVISTA e ERODIANI ipotizzarono persino di integrare personalmente con euro 50.000,00 la somma offerta, pur di ottenere la prospettata eventualità di effettuare le scommesse. Tale condotta di BELLAVISTA e ERODIANI comprova la serietà e fondatezza della proposta in questione e non consente di superare la soglia del ragionevole dubbio. Deve essere affermata, quindi, la responsabilità di BUFFONE, ERODIANI, SANTONI e BELLAVISTA per violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, della pluralità di illeciti posti in essere. Alla affermazione della responsabilità di SANTONI, BUFFONE e ERODIANI segue quella oggettiva delle Società di appartenenza RAVENNA e PINO DI MATTEO. Gara: Reggiana-Ravenna del 10.4.2011 Dalle dichiarazioni rese da un soggetto non tesserato (M.P.) davanti all’Autorità giurisdizionale e dalle attività di indagine svolte dalla Procura federale emergono elementi precisi, dettagliati e concordanti in ordine alla responsabilità di ERODIANI, BUFFONE e SAVERINO nel tentativo di manipolare il risultato della gara. In particolare, emerge che ERODIANI fa da intermediario tra il SAVERINO e il BUFFONE. Questi ultimi, poi, si incontrano a Imola, qualche giorno prima della gara, per concordarne l’esito, anche se non raggiungono nessun accordo, poiché il calciatore proponeva la vittoria per la sua squadra. Sulla vicenda BUFFONE ha reso alla Procura federale dichiarazioni determinanti. SAVERINO, invece, non potendo negare il fatto oggettivo dell’incontro avvenuto con il dirigente della REGGIANA, squadra che egli avrebbe dovuto incontrare nella imminente gara, ha però tentato di alleggerire la propria posizione, asserendo che l’argomento trattato non era stato un eventuale accordo sulla gara, ma una trattativa inerente il futuro trasferimento del calciatore. È persino superfluo precisare che la versione di SAVERINO, per il contrasto insanabile con le chiare dichiarazioni di BUFFONE, è priva di qualsiasi valore. Tali comportamenti concretizzano atti diretti a condizionare l’esito della gara e, quindi, integrano le violazioni contestate. Alla affermazione della responsabilità di ERODIANI, BUFFONE e SAVERINO per illecito sportivo aggravato segue quella oggettiva delle Società di appartenenza PINO DI MATTEO, RAVENNA e REGGIANA. Gara: Novara-Ascoli del 2.4.2011 Dall’esame delle intercettazioni telefoniche e delle audizioni effettuate dalla Procura federale emerge che MICOLUCCI e GERVASONI si accordano per alterare il risultato della gara. A tal fine GERVASONI chiede con un sms di incontrare MICOLUCCI. All’incontro, che si svolge ad Ascoli, GERVASONI arriva a bordo di una Mercedes nera in compagnia di due persone, uno dei quali con una vistosa cicatrice sull’occhio sinistro, appartenente al Gruppo degli zingari. Allo scopo di invogliare il MICOLUCCI, le due persone che accompagnano GERVASONI offrono un importo superiore a euro 100.000,00 in ipotesi di risultato esatto. Il MICOLUCCI respinge l’offerta, anche per la paura di avere rapporti con tal genere di persone. Tale versione dei fatti, fornita da MICOLUCCI in sede di audizione della Procura federale, è solo parzialmente contrastata da GERVASONI, il quale a sua volta ha ammesso nell’audizione in Procura federale di aver avuto un incontro notturno in Ascoli con MICOLUCCI, affermando di non ricordare il luogo preciso dell’appuntamento e anticipandone l’orario dall’una del mattino a mezzanotte. La discordanza sulla data dell’incontro, eccepita con vigore dalla difesa di GERVASONI, non assume rilevanza determinante, ben potendo essere riferita a un impreciso ricordo di MICOLUCCI. Del resto, se questi avesse volutamente mentito, avrebbe certamente avuto cura di collocare l’incontro in data diversa da quella della gara. È altresì significativa la circostanza che GERVASONI, nella audizione del 19.7.2011 presso la Procura federale, dopo aver riconosciuto di essersi incontrato con MICOLUCCI intorno alla mezzanotte ad Ascoli , non ha dato alcuna risposta alle domande che gli venivano rivolte a proposito dello svolgimento di tale incontro, giustificandosi con la necessità di fare il punto con i propri Legali e allontanandosi dal luogo dell’audizione per non farvi più ritorno. In base alle dichiarazioni di MICOLUCCI, che per le considerazioni svolte la Commissione valuta attendibili, si ritiene accertata la responsabilità di GERVASONI in ordine alle violazioni contestate. Alla affermazione della responsabilità di GERVASONI segue quella oggettiva delle Società di appartenenza PIACENZA. A seguito della applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS a carico dei deferiti MICOLUCCI, la società ASCOLI deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio tesserato. 5.4. Violazione art. 7, comma 7, CGS Tesserati: ERODIANI Massimo, QUADRINI Daniele Società: A.S.D. PINO DI MATTEO C5, U.S. SASSUOLO S.r.l., CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA s.r.l. Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Cremona e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del dibattimento emerge che alcuni tesserati, pur essendo venuti a conoscenza della esistenza di attività volte ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive non hanno provveduto a informarne la Procura federale, in violazione dell’art. 7, comma 7, CGS. In particolare, risulta provato, soprattutto dalle intercettazioni telefoniche effettuate prima e dopo le relative gare, che il deferito ERODIANI è venuto a conoscenza della esistenza di attività volte ad alterare lo svolgimento delle gare Cremonese-Paganese e Monza- Cremonese. Ugualmente risulta provato, sempre dalle intercettazioni telefoniche effettuate prima della gara Siena-Sassuolo, che il deferito QUADRINI ha ricevuto una telefonata da PAOLONI, nella quale quest’ultimo gli diceva che doveva sentire “l’amico mio” al fine di fargli sapere “se c’era margine di fare qualcosa” relativamente alla gara, e che successivamente il QUADRINI richiamava il PAOLONI per comunicare che non c’era nulla da fare. Nella audizione davanti alla Procura federale il QUADRINI ha precisato che, nella telefonata con PAOLONI, si riferiva a una ristrutturazione della propria casa in Sardegna, ma si tratta di una spiegazione del tutto inverosimile e incompatibile con il tenore del colloquio. Ne deriva che ERODIANI e QUADRINI hanno violato la prescrizione di cui all’art. 7, comma 7, CGS. Alla affermazione della responsabilità di ERODIANI e di QUADRINI segue quella oggettiva delle Società di appartenenza PINO DI MATTEO e SASSUOLO. A seguito della applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS a carico dei deferiti FURLAN e GIBELLINI, in relazione alla violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, le società PORTOGRUARO SUMMAGA e HELLAS VERONA devono rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati. 5.5. Violazione artt. 1 e 6 CGS Tesserati: BELLAVISTA Antonio, BUFFONE Giorgio, ERODIANI Massimo, SIGNORI Giuseppe, SOMMESE Vincenzo, Società: ASCOLI CALCIO 1898 S.p.a., A.S.D. PINO DI MATTEO C5, RAVENNA CALCIO S.r.l., VIRTUS ENTELLA S.r.l. Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Cremona e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del dibattimento si evince che diversi tesserati hanno effettuato scommesse, talvolta presso soggetti non autorizzati a riceverle, anche sulla base di attività dirette ad acquisire conoscenze tali da consentire di puntare su gare sicure, in violazione del divieto sancito dall’art. 6 CGS e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 CGS. In particolare, risulta provato, soprattutto dal contenuto delle intercettazioni telefoniche effettuate prima e dopo le relative gare, che il deferito BELLAVISTA ha scommesso sulle gare Inter-Lecce e Padova-Atalanta, il deferito BUFFONE sulle gare Taranto-Benevento, Padova-Atalanta e Siena-Sassuolo, il deferito ERODIANI sulle gare Spal-Cremonese, Livorno-Ascoli, Benevento-Cosenza, Inter-Lecce, Benevento-Pisa e Padova-Atalanta, il deferito SIGNORI sulle gare Inter-Lecce e Benevento-Pisa e il deferito SOMMESE sulle gare Livorno-Ascoli, Benevento-Cosenza, Padova-Atalanta e Siena-Sassuolo. Tali comportamenti integrano la violazione degli articoli 1 e 6 CGS da parte di BELLAVISTA, BUFFONE, ERODIANI e SOMMESE. Alla affermazione della responsabilità dei deferiti BUFFONE, ERODIANI e SOMMESE segue quella oggettiva delle Società di appartenenza RAVENNA, PINO DI MATTEO e ASCOLI. A seguito della applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS a carico dei deferiti TUCCELLA e ZACCANTI, in relazione alla violazione degli art. 1 e 6 CGS, le società C.U.S. CHIETI e VIRTUS ENTELLA devono rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati. 6) La tipologia delle sanzioni applicabili Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei tesserati: a) in caso di violazione dell’art. 9 CGS (associazione finalizzata alla commissione di illeciti) si applicano le sanzioni di cui alle lettere f) (squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione) e h) (divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA) dell’art. 19, comma 1; b) in caso di violazione dell’art. 7, comma 1, CGS (illecito sportivo) si applicano la sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni, con aggravamento in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito; c) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia) CGS si applicano, in mancanza di previsione specifica, le sanzioni previste dall’art. 19, comma 1, CGS. d) in caso di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 CGS si applicano le sanzioni di cui alle lettere c) (ammenda), d) (ammenda con diffida), e) (squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara), f) (squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione), g) (divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA), h) (inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro) dell’art. 19, comma 1, CGS. L’art. 19, comma 3, peraltro, precisa che la sanzione dell’inibizione temporanea non può superare la durata di cinque anni, fermo rimanendo il potere degli Organi della giustizia sportiva, in caso di applicazione di tale sanzione nel massimo edittale e di valutazione di particolare gravità dei fatti, di disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Ritiene pertanto la Commissione di non dover applicare sanzioni ulteriori in tutti i casi in cui venga applicata la sanzione massima di cinque anni di squalifica o inibizione (con eventuale preclusione), apparendo invalicabile il limite imposto dal richiamato art. 19, comma 3 CGS. Per quanto riguarda le sanzioni a carico delle società: a) in generale, in caso di responsabilità diretta o oggettiva per i comportamenti di chi le rappresenta, dei dirigenti, dei tesserati, dei soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché di coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale, si applicano le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, CGS; b) in particolare, in caso di violazione dell’art. 7, comma 1, CGS (illecito sportivo): b1) se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, si applicano le sanzioni di cui alle lettere h) (retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore), i) (esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale a uno dei campionati di categoria inferiore) e l) (non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale) dell’art. 18, comma 1, CGS, salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività; b2) se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, si applicano le sanzioni di cui alle lettere g) (penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente) h) (retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore), i) (esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore), l) (non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale) e m) (non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni) dell’art. 18, comma 1, CGS. c) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia) CGS si applicano, in mancanza di previsione specifica, le sanzioni previste dall’art. dell’art. 18, comma 1, CGS, in quanto l’introduzione del comma 8 (contenente la previsione della squalifica non inferiore a sei mesi e del’ammenda non inferiore a euro 30.000,00) è avvenuta in un momento successivo a quello dei fatti contestati. d) in caso di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 CGS si applicano le sanzioni di cui alle lettere a) (ammonizione), b) (ammenda), c) (ammenda con diffida) e g) (penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente) dell’art. 18, comma 1, CGS. Con riferimento al principio della responsabilità delle Società, peraltro, la Commissione ritiene opportuno ricordare che le società possono essere chiamate a rispondere a titolo diretto presunto e oggettivo. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili sino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone a esse estranee; sono infine oggettivamente responsabili dell’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari. Se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento comune. Su quest’ultimo punto, si è osservato come la responsabilità oggettiva trova, nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva. Tuttavia, ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo trasporre in via automatica nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, in quanto posto in essere al di fuori del rapporto sportivo intercorrente tra società e tesserato, e in cui, anzi, la società stessa, oltre a non conseguire alcun vantaggio, risulta in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato. 7) La determinazione delle sanzioni In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, CGS, gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.Ai fini della concreta quantificazione delle sanzioni nel caso in questione, la Commissione deve evidenziare in via generale come le modalità stesse dei comportamenti illeciti suscitino un rilevante allarme generale, tanto più a fronte delle implicazioni che il campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell’ordine pubblico. In particolare, in relazione alle singole posizioni, la Commissione ritiene che, tra l’altro, assumano specifico rilievo: - quanto a BELLAVISTA Antonio: l’accertata partecipazione dell’incolpato all’associazione di cui all’art. 9 CGS che, ad avviso della Commissione, costituisce la più grave violazione prevista dalle norme federali, la rilevanza del ruolo dallo stesso rivestito nell’organizzazione con partecipazione attiva e la violazione del divieto di scommettere comportano l'applicazione della squalifica nella misura massima di cinque anni, nonché della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, attesa la particolare gravità delle condotte; - quanto a BRESSAN Mauro: per l’accertata responsabilità del deferito in ordine alla realizzazione dell’illecito sportivo aggravato relativo alla gara Taranto-Benevento del 13.3.2011 sanzione congrua appare quella della squalifica per 3 anni e 6 mesi; - quanto a BUFFONE Giorgio: per la partecipazione all’associazione di cui all’art. 9 CGS, per l’accertata responsabilità in ordine alla realizzazione di cinque illeciti sportivi e per la reiterata violazione del divieto di scommettere, sanzione congrua appare quella della inibizione nella misura massima di cinque anni, nonché della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, attesa la particolare gravità delle condotte; - quanto a CIRIELLO Antonio: per la violazione dell’art. 7, comma 7, CGS per omessa denuncia, così derubricata rispetto all’originaria incolpazione, sanzione congrua, attesa la qualifica di Vice Presidente di Società dell’incolpato, appare quella della inibizione per anni 1; - quanto a DONI Cristiano: per l’accertata responsabilità del deferito in ordine alla realizzazione dell’illecito sportivo aggravato relativo alla gara Atalanta-Piacenza del 19.3.2011 sanzione congrua appare quella della squalifica per 3 anni e 6 mesi; - quanto a ERODIANI Massimo: per l’accertata partecipazione dell’incolpato all’associazione di cui all’art. 9 CGS, per la posizione di vertice dallo stesso rivestita nell’organizzazione, per la partecipazione a tredici illeciti sportivi, per le accertate omesse denunce e per la reiterata violazione del divieto di scommettere, sanzione congrua appare quella della squalifica nella misura massima di cinque anni, nonché della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., attesa la particolare gravità delle condotte; - quanto a FABBRI Gianni: per l’accertata responsabilità del deferito in ordine alla realizzazione di due illeciti sportivi aggravati, attesa la posizione di vertice rivestita dal deferito nella Società Ravenna con ampio potere decisionale, sanzione congrua appare quella della inibizione nella misura massima di cinque anni; - quanto a GERVASONI Carlo: per la partecipazione all’associazione di cui all’art. 9 CGS con ruolo rilevante e per l’accertata responsabilità del deferito in ordine alla realizzazione di due illeciti sportivi aggravati sanzione congrua appare quella della squalifica nella misura massima di cinque anni, nonché della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., attesa la particolare gravità delle condotte; - quanto a MANFREDINI Thomas: per l’accertata responsabilità del deferito in ordine alla realizzazione dell’illecito sportivo relativo alla gara Ascoli – Atalanta del 12.3.2011, sanzione congrua appare quella della squalifica per tre anni; - quanto a PAOLONI Marco: per la partecipazione all’associazione di cui all’art. 9 del CGS e per l’accertata responsabilità del deferito in ordine alla realizzazione di 9 illeciti sportivi, sanzione congrua appare quella della squalifica nella misura massima di cinque anni, nonché della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., attesa la particolare gravità delle condotte; - quanto a QUADRINI Daniele: per l’accertata responsabilità del deferito per omessa denuncia ai sensi dell’art. 7 comma 7 CGS, sanzione congrua appare quella della squalifica per un anno; - quanto a ROSSI Leonardo: per l’accertata responsabilità del deferito per omessa denuncia ai sensi dell’ art. 7, comma 7 CGS, così derubricata rispetto all’originaria incolpazione di illecito sportivo, sanzione congrua appare quella della squalifica per un anno; - quanto a SANTONI Nicola: per l’accertata responsabilità del deferito in ordine alla realizzazione di tre illeciti sportivi aggravati, considerata la reiterazione delle condotte, sanzione congrua appare quella della squalifica per quattro anni; - quanto a SAVERINO Davide: per l’accertata responsabilità del deferito in ordine alla realizzazione dell’illecito sportivo relativo alla gara Reggiana – Ravenna del 10.4.2011, sanzione congrua appare quella della squalifica per tre anni; - quanto a SIGNORI Giuseppe: per la partecipazione all’associazione di cui all’art. 9 CGS con ruolo di vertice, per l’accertata responsabilità del deferito in ordine alla realizzazione di due illeciti sportivi e per la reiterata violazione degli articoli 1 comma 1 e 6 CGS, sanzione congrua appare quella della squalifica nella misura massima di cinque anni, nonché della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., attesa la particolare gravità delle condotte; - quanto a SOMMESE Vincenzo: per la partecipazione all’associazione di cui all’art. 9 CGS con ruolo non meramente esecutivo, per l’accertata responsabilità del deferito in ordine alla realizzazione degli illeciti sportivi relativi alle gare Livorno – Ascoli del 27.2.2011 e Ascoli – Atalanta del 12.3.2011 e per la reiterata violazione degli articoli 1 comma 1 e 6 CGS, sanzione congrua appare quella della squalifica nella misura massima di cinque anni, nonché della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., attesa la particolare gravità delle condotte; - quanto a VELTRONI Giorgio: per l’accertata partecipazione del deferito alla realizzazione dell’illecito sportivo relativo alla gara Alessandria – Ravenna del 20.3.2011, in considerazione della carica di Presidente di Società rivestita dal deferito, sanzione congrua appare quella della inibizione per quattro anni; - quanto alla Società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l.: per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, sanzione congrua appare quella edittale della retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato di competenza; - quanto alla Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.a.: per responsabilità oggettiva della Società in relazione agli illeciti contestati ai suoi tesserati, sanzione congrua appare, anche in applicazione dei criteri di valutazione enunciati nell’apposito capitolo, quella della penalizzazione di 6 punti in classifica, da scontare nel campionato 2011 – 2012 in applicazione del principio di afflittività e dell’ammenda di euro 50.000,00; - quanto alla Società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO: per responsabilità oggettiva della Società in ordine agli illeciti contestati ai suoi tesserati relativamente alle gare Ascoli – Atalanta del 12.3.2011 e Atalanta – Piacenza del 19.3.2011 e per la responsabilità presunta nell’illecito commesso in suo favore relativamente alla gara Atalanta – Piacenza del 19.3.2011, valutata l’aggravante contestata, sanzione congrua appare quella della penalizzazione di 6 punti in classifica (4 punti per responsabilità oggettiva, 1 per la responsabilità presunta ed 1 per l'aggravante di cui all'art. 7 comma 6 CGS) da scontare nel campionato 2011 – 2012 in applicazione del principio di afflittività; - quanto alla Società BENEVENTO CALCIO S.p.a.: per responsabilità oggettiva in ordine agli illeciti contestati al suo tesserato Marco PAOLONI, valutata in via equitativa secondo i principi enunciati al punto 6), sanzione congrua appare quella della penalizzazione di 9 punti in classifica da scontare nel campionato 2011 – 2012 in applicazione del principio di afflittività e dell’ammenda di euro 30.000,00; - quanto alla Società U.S. CREMONESE S.p.a.: per responsabilità oggettiva in ordine agli illeciti contestati al proprio tesserato Marco PAOLONI, attenuata con riferimento alla gara Cremonese – Paganese per i motivi già esposti in motivazione, valutata l’aggravante di cui all’art. 7 comma 6 CGS, sanzione congrua appare quella della penalizzazione di 6 punti in classifica, da scontare nel campionato 2011 – 2012 in applicazione del principio di afflittività e dell’ammenda di euro 30.000,00; - quanto alla Società A.S.D. CUS CHIETI: appaiono congrue le sanzioni richieste dal Procuratore Federale, in misura di punti 1 in classifica, da scontare nel campionato 2011 – 2012 in applicazione del principio di afflittività e dell’ammenda di euro 4.500,00; - quanto alla Società F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.r.l.:per responsabilità presunta nell’illecito sportivo commesso a vantaggio della Società relativamente alla gara Benevento – Viareggio del 13.2.2011, sanzione congrua appare quella della penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nel campionato 2011 – 2012 in applicazione del principio di afflittività. - quanto alla Società HELLAS VERONA F.C. S.p.a.: per responsabilità oggettiva relativamente alla condotta del suo tesserato, sanzione congrua appare quella dell’ammenda di euro 20.000,00; - quanto alla Società PIACENZA F.C. S.p.a.: appaiono congrue le sanzioni richieste dal Procuratore Federale (3 punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva nell’illecito sportivo aggravato relativo alla gara Atalanta – Piacenza del 19 marzo 2011 ed 1 punto di penalizzazione per l’illecito sportivo commesso dal tesserato per la gara Novara – Ascoli del 2.4.2011 non disputata dalla Società) complessivamente 4 punti di penalizzazione da scontare nel campionato 2011 – 2012 in applicazione del principio di afflittività oltre all’ammenda di euro 50.000,00 per responsabilità oggettiva in ordine alla partecipazione del proprio tesserato GERVASONI all’associazione di cui all’art. 9 CGS; - quanto alla Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5: per responsabilità oggettiva della Società in ordine alla pluralità di illeciti commessi dal proprio tesserato Erodiani, considerando anche la situazione complessiva in via equitativa, appare congrua la sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica da scontare nel campionato 2011 – 2012 in applicazione del principio di afflittività e dell’ammenda di euro 1.000,00; - quanto alla Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l.:per responsabilità oggettiva nella omessa denuncia del proprio tesserato, sanzione congrua appare quella dell’ammenda di euro 20.000,00; - quanto alla Società RAVENNA CALCIO S.r.l.: la gravità e la reiterazione delle condotte, il coinvolgimento del Direttore sportivo e il livello di responsabilità a essi connesso, la rilevante partecipazione alla commissione dell’illecito nel ruolo di promotore del Direttore sportivo e il suo ruolo di carattere essenzialmente attivo, l’interesse primario alla realizzazione degli illeciti, comportano l’applicazione della sanzione richiesta dal Procuratore federale di esclusione dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore e dell’ammenda di euro 50.000,00; - quanto alla Società ASS. REGGIANA 1919 SpA: per responsabilità oggettiva in ordine all’illecito sportivo commesso dal suo tesserato SAVERINO in relazione alla gara Reggiana – Ravenna del 10.4.2011, sanzione congrua appare quella della penalizzazione di due punti in classifica, da scontare nel campionato 2011 – 2012 in applicazione del principio di afflittività; - quanto alla Società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l.: per responsabilità oggettiva per la omessa denuncia del proprio tesserato, sanzione congrua appare quella dell’ammenda di euro 20.000,00; - quanto alla Società SPEZIA CALCIO S.r.l.: per l’accertata responsabilità presunta nell’illecito sportivo relativo alla gara Ravenna – Spezia del 27 marzo 2011, sanzione congrua, in conformità a precedenti decisioni degli organi di giustizia, appare quella della penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nel campionato 2011/2012, in applicazione del principio di afflittività; - quanto alla Società A.S. TARANTO CALCIO S.r.l.: per responsabilità presunta nell’illecito commesso a favore della Società da soggetti ad essa estranei per la gara Taranto – Benevento del 13.3.2011 sanzione congrua, in conformità a precedenti decisioni degli organi di giustizia sportiva, appare quella della penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nel campionato 2011 – 2012, in applicazione del principio di afflittività; - quanto alla Società VIRTUS ENTELLA S.r.l.: per responsabilità oggettiva relativamente alla condotta ascritta al suo tesserato, sanzione congrua appare quella dell’ammenda di euro 15.000,00: Per quanto attiene alle sanzioni inflitte alle Società ASCOLI e PIACENZA la Commissione precisa quanto segue. Il CGS impone che le sanzioni debbano essere applicate nel campionato di competenza e, eventualmente, ove non risultino afflittive, in quello successivo. Poiché, nel caso in questione, l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti in classifica ad ambedue le Società con riferimento al campionato di competenza (2010/11), non incidendo sulla loro posizione nella classifica finale, non risulterebbe afflittiva, occorre disporre che le rispettive penalizzazioni vengano scontate nel campionato 2011/2012. Quanto alla sanzione inflitta alla Società ESPERIA VIAREGGIO la Commissione rileva che l’applicazione della penalizzazione di un punto nel campionato 2010 – 2011 non ne modificherebbe la posizione acquisita in classifica, risultando così inefficace; in applicazione del principio di afflittività, la sanzione dovrà, pertanto, essere scontata nel campionato 2011/2012. 8) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione: A) proscioglie: 1. BRESSAN Mauro dall’incolpazione di cui all’art. 9 CGS; 2. PAOLONI Marco dall’incolpazione di cui all’art. 7 CGS relativamente alla gara Inter- Lecce del 20.3.2011; B) dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: 1. BETTARINI Stefano: squalifica di anni 1 (uno) e mesi 2 (due); 2. DEOMA Daniele: squalifica di mesi 12 (dodici) e giorni 20 (venti); 3. FURLAN Claudio: squalifica di mesi 6 (sei); 4. GIBELLINI Mauro: inibizione di mesi 5 (cinque) e ammenda di euro 10.000,00 (euro diecimila/00); 5. MICOLUCCI Vittorio: squalifica di anni 1 (uno) e mesi 2 (due); 6. PARLATO Gianfranco: squalifica di anni 3 (tre); 7. TISCI Ivan: squalifica di anni 1 (uno); 8. TUCCELLA Gianluca: squalifica di anni 3 (tre); 9. ZACCANTI Federico: squalifica di anni 1 (uno); 10. Società AC CHIEVO VERONA: ammenda di euro 80.000,00 (ottantamila/00); C) infligge le seguenti sanzioni: 1. BELLAVISTA Antonio: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; 2. BRESSAN Mauro: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi; 3. BUFFONE Giorgio: inibizione per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; 4. CIRIELLO Antonio: inibizione per 1 (uno) anno; 5. DONI Cristiano: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi; 6. ERODIANI Massimo: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; 7. FABBRI Gianni: inibizione per 5 (cinque) anni; 8. GERVASONI Carlo: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; 9. MANFREDINI Thomas: squalifica per 3 (tre) anni; 10. PAOLONI Marco: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; 11. QUADRINI Daniele: squalifica per 1 (uno) anno; 12. ROSSI Leonardo: squalifica per 1 (uno) anno; 13. SANTONI Nicola: squalifica per 4 (quattro) anni; 14. SAVERINO Davide: squalifica per 3 (tre) anni; 15. SIGNORI Giuseppe: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; 16. SOMMESE Vincenzo: squalifica per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; 17. VELTRONI Giorgio: inibizione per 4 (quattro) anni; 18. Società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l.: retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato di competenza (campionato 2010/2011); 19. Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.a.: penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica da scontare nel campionato 2011/2012 e ammenda di euro 50.000,00 (cinquantamila); 20. Società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO: penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica da scontare nel campionato 2011/12; 21. Società BENEVENTO CALCIO S.p.a.: penalizzazione di 9 (nove) punti in classifica da scontare nel campionato 2011/12 e ammenda di euro 30.000,00 (trentamila); 22. Società U.S. CREMONESE S.p.a.: penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica da scontare nel campionato 2011/12 e ammenda di euro 30.000,00 (trentamila); 23. Società A.S.D. CUS CHIETI: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nel campionato 2011/12 e ammenda di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento); 24. Società F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.r.l.: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nel campionato 2011/12; 25. Società HELLAS VERONA F.C. S.p.a.: ammenda di euro 20.000,00 (ventimila/00); 26. Società PIACENZA F.C. S.p.a.: penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica da scontare nel campionato 2011/2012 e ammenda di euro 50.000,00 (cinquantamila); 27. Società A.S.D. PINO DI MATTEO C5: penalizzazione di 8 (otto) punti in classifica da scontare nel campionato 2011/12 e ammenda di euro 1.000,00 (mille); 28. Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.r.l.: ammenda di euro 20.000,00 (ventimila); 29. Società RAVENNA CALCIO S.r.l.: esclusione dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio federale a uno dei campionati di categoria inferiore e ammenda di euro 50.000,00 (cinquantamila); 30. Società ASS. REGGIANA 1919 S.p.a.: penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontare nel campionato 2011/12; 31. Società U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l.: ammenda di euro 20.000,00 (ventimila); 32. Società SPEZIA CALCIO S.r.l.: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nel campionato 2011/12; 33. Società A.S. TARANTO CALCIO S.r.l.: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nel campionato 2011/12; 34. Società VIRTUS ENTELLA S.r.l.: ammenda di euro 15.000,00 (quindicimila). FINE ricorrendo una chiara ipotesi di ne bis in idem, non può essere nuovamente sottoposta a ulteriore procedimento disciplinare né, tantomeno, sanzionata autonomamente, ricorrendo, tutt’al più, un’ipotesi di recidiva con conseguente applicazione dell’ammenda. Alla responsabilità dei legali rappresentanti, cui è applicabile la sanzione della inibizione nella misura non inferiore a mesi 6 (sei), ai sensi dell’art. 8, co. 10, CGS, consegue quella diretta della Società, ex art. 4, co. 1, CGS. P.Q.M. Infligge ai Sigg.ri Valentina Maio e Guglielmo Maio la inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno e alla Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) e la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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