F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045 del 05 Dicembre 2011 (149) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. MASSIMO MAROCCHI (dirigente) e DELLA SOCIETÁ IMOLESE CALCIO 1919 SSD Srl, EMESSA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera C.D. Territoriale presso il CR Emilia Romagna C.U. n. 15 del 12.10.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045 del 05 Dicembre 2011
(149) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. MASSIMO MAROCCHI (dirigente) e DELLA SOCIETÁ IMOLESE CALCIO 1919 SSD Srl, EMESSA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera C.D. Territoriale presso il CR Emilia Romagna C.U. n. 15 del 12.10.2011).
la Commissione disciplinare; letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale che ha ribadito la richiesta di affermazione della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti, nonché quella di applicazione al Sig. Marocchi Massimo della sanzione di mesi sei di inibizione ed alla Imolese Calcio 1919 ASD a r.l. quella dell’ammenda di € 600,00, osserva quanto segue Fulcro della vicenda per la quale si procede è stabilire se il Marocchi, nel pronunciare la parola “negretto” (espressione indubbiamente infelice che il deferito avrebbe dovuto esimersi dall’utilizzare) con riferimento al piccolo Andrè Ndayizeye, abbia agito o meno con finalità offensive e/o discriminatorie nei confronti del bambino. Innanzitutto va considerato il contesto nel quale l’episodio si è verificato: si era al termine di una partita disputatasi in maniera tranquilla, nel corso della quale l’unico fatto negativo, peraltro molto marginale, aveva avuto come protagonista proprio Andrè, episodio definitosi con le scuse presentate dal suo allenatore ai dirigenti della compagine avversaria, gara vinta dall’Imolese contro le aspettative della stessa dirigenza di quest’ultima. Nel ritornare negli spogliatoi il Marocchi, parlando di Andrè e giudicandolo il migliore in campo, lo ha sì definito “negretto” ma nel contesto di un commento positivo sotto l’aspetto tecnico formulato nei confronti del giovanissimo calciatore. Peraltro le contrastanti risultanze delle indagini (cfr. dichiarazioni del Sig. Paolo Raspa, dirigente del Fossolo 76 e del Sig. Desirè, padre di Andrea) non hanno permesso di accertare se il bambino abbia assistito all’episodio e soprattutto se abbia percepito la parola pronunciata dal Marocchi. Questa è stato però casualmente sentita dal Sig. Desirè che ha captato lo scambio di battute tra i dirigenti dell’Imolese e che ha immediatamente chiesto spiegazioni al deferito, il quale ha negato ogni finalità offensiva nell’utilizzare quel termine, usando l’efficace paragone con la parola “biondino” comunemente usata per definire un ragazzino con tale caratteristica fisica. Il Sig. Desirè ha affermato che nel suo paese l’epiteto “negretto” ha valenza offensiva, automaticamente estendendo tale finalità al comportamento del Marocchi che, invece, l’ha immediatamente e fermamente negata. La non provata presenza al fatto del bambino, il contesto di commento favorevole alla prestazione di Andrè, la circostanza che la parola in questione è stata pronunciata nell’ambito di un colloquio ristretto tra dirigenti dell’Imolese e che essa è stata solo casualmente udita dal padre del bambino, portano a condividere le conclusioni cui è pervenuta la Commissione disciplinare territoriale che ha ritenuto non provata la volontà offensiva e discriminatoria del Marocchi nel pronunciare la parola “negretto”. Il ricorso della Procura federale, tutto incentrato su una dotta disquisizione di carattere sociologico, si appalesa però generica e non apporta elementi concreti che possano far addivenire alla riforma della decisione del primo Giudice. P.Q.M. rigetta il ricorso e conferma integralmente l’impugnata decisione resa dalla Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Emilia-Romagna.
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