COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 09/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.15 della Società A.S.D. CALCIO CITTANOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 43 del 20.10.2011 (squalifica per quattro giornate effettive di gara calciatore COLOSI Francesco).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 09/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.15 della Società A.S.D. CALCIO CITTANOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 43 del 20.10.2011 (squalifica per quattro giornate effettive di gara calciatore COLOSI Francesco). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la società A.S.D. Calcio Cittanovese contesta la delibera del giudice di primo grado dolendosi delle cinque giornate di squalifica (in effetti quattro) comminate al proprio calciatore Francesco Colosi. Afferma nel ricorso che il calciatore non avrebbe posto in essere alcuna delle azioni che gli vengono imputate ma si sarebbe limitato a chiedere all’arbitro spiegazioni in merito all’ammonizione inflittagli durante la gara. Al contrario il direttore d gara nel rapporto rappresenta in modo chiaro, puntuale e circoscritto che il Colosi ha tenuto nei suoi confronti un comportamento gravemente biasimevole (entrava difatti, spalancando la porta, a torso nudo nello spogliatoio dell’arbitro e, trattenuto da persona non identificata, puntava il dito in faccia a quest’ultimo, rivolgendogli frasi volgari e minacciose). La tesi difensiva non merita accoglimento e con essa la richiesta di riduzione della sanzione che certamente non si connota di eccessivo rigore. Il reclamo è da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it