COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 09 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.6. OPPOSIZIONE A.S.D. VEGGIANO CALCIO 2007 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 18 del 26/10/2011 – qualifica per 5 giornate giocatori Rizzi Fabio e Rizzi Michele – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 09 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.6. OPPOSIZIONE A.S.D. VEGGIANO CALCIO 2007 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 18 del 26/10/2011 – qualifica per 5 giornate giocatori Rizzi Fabio e Rizzi Michele – Campionato di 3^ Categoria La Società Veggiano Calcio 2007 ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova pubblicate nel Comunicato n. 18 del 26/10/2011 con le quali é stata adottata la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico dei giocatori : - Rizzi Fabio : “perché, al termine della partita, rincorreva l’arbitro per rivolgergli espressioni gravemente offensive accompagnate da minacce, anche di tipo fisico”. - Rizzi Michele : perché, al termine della partita, rincorreva l’arbitro per rivolgergli espressioni gravemente offensive accompagnate da minacce, anche di tipo fisico”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Veggiano Calcio 2007; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito altresì l’arbitro per le vie brevi il quale ha confermato l’accadimento dei fatti così come sono stati descritti nel referto di gara ed il suo supplemento; ritenuta congrua la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado in relazione ai fatti acclarati; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Veggiano Calcio 2007; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico dei giocatori Rizzi Fabio e Rizzi Michele; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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