COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 09 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.6. OPPOSIZIONE A.S.D. VEGGIANO CALCIO 2007 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 18 del 26/10/2011 – qualifica per 5 giornate giocatori Rizzi Fabio e Rizzi Michele – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 09 Novembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.1.6. OPPOSIZIONE A.S.D. VEGGIANO CALCIO 2007
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 18 del
26/10/2011 – qualifica per 5 giornate giocatori Rizzi Fabio e Rizzi Michele – Campionato di 3^ Categoria
La Società Veggiano Calcio 2007 ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Padova pubblicate nel Comunicato n. 18 del 26/10/2011 con le quali é stata adottata la
sanzione della squalifica per cinque giornate a carico dei giocatori :
- Rizzi Fabio : “perché, al termine della partita, rincorreva l’arbitro per rivolgergli espressioni gravemente offensive
accompagnate da minacce, anche di tipo fisico”.
- Rizzi Michele : perché, al termine della partita, rincorreva l’arbitro per rivolgergli espressioni gravemente offensive
accompagnate da minacce, anche di tipo fisico”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Veggiano Calcio 2007;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
sentito altresì l’arbitro per le vie brevi il quale ha confermato l’accadimento dei fatti così come sono stati descritti nel
referto di gara ed il suo supplemento;
ritenuta congrua la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado in relazione ai fatti acclarati;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Veggiano Calcio 2007;
- di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico dei giocatori Rizzi Fabio e Rizzi Michele;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 09 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.6. OPPOSIZIONE A.S.D. VEGGIANO CALCIO 2007 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 18 del 26/10/2011 – qualifica per 5 giornate giocatori Rizzi Fabio e Rizzi Michele – Campionato di 3^ Categoria"