COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 09 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.8. OPPOSIZIONE GIOCATORE DE LAZZARI LUCA – A.S.D. FAVARO 1948 Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 28 del 12/10/2011 – Squalifica sino all’11/4/2013 – Campionato Giovanissimi Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 09 Novembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.1.8. OPPOSIZIONE GIOCATORE DE LAZZARI LUCA - A.S.D. FAVARO 1948
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 28 del 12/10/2011 –
Squalifica sino all’11/4/2013 – Campionato Giovanissimi Regionale
Il giocatore De Lazzari Luca, tesserato per la Società A.S.D. Favaro 1948, assistito dal padre Daniele De Lazzari e dall’Avv. Jacopo Molina, ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 28 del 12/10/2011 con la quale é stata adottata a suo carico la sanzione della squalifica sino all’11/4/2013 : per aver aggredito, assieme al compagno di squadra Libralesso Nicolò, due giocatori avversari che riportavano vistosi danni fisici al volto”. All’udienza del 02.11.2011 la Commissione Disciplinare Territoriale ha trattato ed esaminato congiuntamente i due ricorsi
sopra indicati avendo entrambi ad oggetto l’opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 28 del 12.10.2011, seppur, quanto all’impugnazione proposta da De Lazzari Luca, limitatamente alla sanzione della squalifica irrogata al predetto calciatore. All’udienza sopra indicata sono comparsi il legale rappresentante dell’A.S.D. Favaro 1948, assistito dall’Avv. Mauro Pizzigati, il calciatore Libralesso Nicolò, accompagnato dalla madre, il calciatore De Lazzari Luca, 135accompagnato dal padre Daniele De Lazzari ed assistito dall’Avv. Jacopo Molina. Gli avv.ti Mauro Pizzigati e Jacopo Molina hanno illustrato le ragioni dei rispettivi ricorsi riportandosi alle conclusioni ivi formulate ed hanno effettuato produzioni documentali.
La Commissione ha quindi sentito separatamente il Direttore di gara il quale ha fornito alcune precisazioni in ordine ai fatti esposti nel referto di gara e nel relativo supplemento.
All’esito dell’audizione del Direttore di gara la Commissione Disciplinare Territoriale si è riservata di decidere. Sciogliendo la riserva di cui sopra la Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue. Il reclamo dell’A.S.D. Favaro 1948 avente ad oggetto la squalifica del calciatore Libralesso Nicolò può essere parzialmente accolto nei termini di seguito precisati. Il Direttore di gara ha chiaramente evidenziato nel suo supplemento di referto che il giocatore dell’A.S.D. Favaro 1948 Libralesso Nicolò aggrediva il calciatore avversario Petru Alexandru Geosanu (n. 9 della Fossaltese) colpendolo con un pugno al volto. La circostanza è stata confermata dall’Arbitro nel corso della sua audizione avanti questa Commissione ed è stata altresì ammessa nello stesso reclamo presentato dall’A.S.D. Favaro 1948. L’aggressione trova peraltro riscontro nel referto del pronto soccorso dell’Ospedale di Portogruaro che riporta a carico del giocatore Geosanu una diagnosi di trauma contusivo orbitario da riferite percosse. Non può pertanto essere messo in dubbio che il giocatore Libralesso Nicolò abbia posto in essere un atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario con le conseguenze lesive di cui al riportato certificato medico. Non risulta provato, al contrario, che Libralesso Nicolò, come invece riportato nel provvedimento impugnato, abbia aggredito un secondo giocatore avversario. Il Direttore di gara ha infatti riferito di aver visto, dopo essersi voltato a seguito dei clamori, un giocatore della Fossaltese a terra e il calciatore Libralesso Nicolò che sferrava un pugno al giocatore avversario contraddistinto dal numero 9. Non vi sono elementi per far ritenere Libralesso Nicolò colpevole di atti di violenza nei confronti del giocatore che, al momento in cui veniva sferrato il pugno ai danni del Geosanu, si trovava già a terra. Alla luce di tale circostanza, considerate altresì la giovane età del Libralesso e la sua “condotta processuale” (nel reclamo non si contesta che il pugno sia stato sferrato), ritiene questa Commissione che il comportamento violento posto in essere da Libralesso Nicolò possa essere più adeguatamente sanzionato con la squalifica fino al 15.01.2012. Il reclamo dell’A.S.D. Favaro 1948 avente ad oggetto la squalifica del calciatore De Lazzari Luca può essere parzialmente accolto nei termini di seguito precisati; nei medesimi termini può essere parzialmente accolto il reclamo proposto da De Lazzari Luca.
L’audizione del Direttore di gara effettuata da questa Commissione ha consentito di meglio delineare la condotta posta in essere dal giocatore De Lazzari Luca e di ridimensionarne la portata lesiva. L’arbitro, dopo aver ribadito di aver visto il giocatore Libralesso Nicolò sferrare un pugno ad un avversario, evidenziava che la condotta del De Lazzari si era sostanzialmente concretizzata nello spingere i giocatori avversari che si avvicinavano al luogo dell’incidente precisando che l’intento del predetto non era, a suo parere, pacificatore. Alla luce di tali chiarimenti è evidente che il De Lazzari può essere chiamato a rispondere soltanto della suindicata condotta e non anche dell’atto violento compiuto da Libralesso Nicolò, al quale non risulta aver partecipato. Ciò nondimeno il comportamento posto in essere dal De Lazzari, seppur verosimilmente privo di conseguenze lesive, integra comunque una condotta violenta ed in quanto tale va sanzionato. Nella quantificazione della sanzione andrà inoltre considerato che il De Lazzari, in quanto capitano della sua squadra, avrebbe dovuto non solo astenersi dal compimento di condotte violente, ma anche reprimere le intemperanze dei propri compagni di squadra (nel frangente il Libralesso) come previsto dall’art. art. 73 N.O.I.F., e ciò anche al fine di evitare il verificarsi di situazioni tali da provocare la sospensione della partita da parte dell’arbitro. Alla luce di quanto sopra appare congrua la sanzione di cinque giornate di squalifica a carico di De Lazzari Luca. Va invece rigettato il reclamo dell’A.S.D. Favaro 1948 avente ad oggetto la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico della predetta società. A tal proposito va osservato che l’art. 64 co. 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) prevede che l’Arbitro debba “...astenersi dall’iniziare o far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio....”. Spetta pertanto al Direttore di gara valutare discrezionalmente se si sia o meno in presenza di circostanze che giustifichino, alla luce della normativa richiamata, la sospensione della gara. Nel caso che ci occupa, il Direttore di gara, avendo ritenuto che a seguito dell’episodio di violenza verificatosi in campo non vi fossero più le condizioni per garantire e tutelare l’integrità fisica dei giocatori, ha sospeso la gara e tale decisione, alla stregua del citato art. 64 co. 2 N.O.I.F., non appare sindacabile Dovendo l’A.S.D. Favaro 1948 essere considerata responsabile, ex art. 4 C.G.S., del fatto che ha determinato la mancata prosecuzione della gara, appare corretta, alla luce dell’art. 17 C.G.S., l’irrogazione della sanzione della perdita della gara. La Commissione Disciplinare Territoriale
P.Q.M.
delibera
- di parzialmente accogliere i ricorsi presentati dalla Società ASD Favaro 1948 e dal calciatore De Lazzari Luca (tesserato per la Società ASD Favaro 1948); - di ridurre al 15/01/2012 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Libralesso Nicolò; - di ridurre a cinque giornate di gara la sanzione della squalifica carico del giocatore De Lazzari Luca;
- di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Società Favaro 1948, che viene così omologata: Fossaltese – Favaro 1948 3-0 (applicazione art. 17/1 C.G.S.);
- di restituire la tassa reclamo versata in nome del giocatore De Lazzari Luca.
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