COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 16 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.3. OPPOSIZIONE U.S.D. COMELICO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 35 del 9/11/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Topran Marco – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 16 Novembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.1.3. OPPOSIZIONE U.S.D. COMELICO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 35 del 9/11/2011 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Topran Marco – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S.D. Comelico ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 35 del 9/11/2011 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per
quattro giornate a carico del giocatore Topran Marco : “si avvicinava all’arbitro e lo offendeva e spingeva lo stesso, il
quale si allontanava “.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Comelico;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il direttore di gara per le vie brevi che ha confermato quanto riferito nel proprio referto arbitrale, fornendo ulteriori
dettagli e precisazioni;
constatato che non sono emersi elementi atti ad una riforma della sanzione contestata;
ritenuta congrua la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Comelico;
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Topran Marco;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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