COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 16 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.4. OPPOSIZIONE A.C.D. SETTIMO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 34 del 3/11/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore Crema Matteo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 16 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.4. OPPOSIZIONE A.C.D. SETTIMO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 34 del 3/11/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore Crema Matteo – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C.D. Settimo ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 34 del 3/11/2011 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Crema Matteo : “per offese razziali rivolte ad un avversario “. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Settimo; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuta congrua la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado assunta in applicazione dell’art. 11 , comma 2 del C.G.S.; constatato che non sussistono ragioni per modificare il provvedimento disciplinare impugnato; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Settimo; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Crema Matteo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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