COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 16 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.5. OPPOSIZIONE U.S.D. LENTIAI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 34 del 3/11/2011 – Squalifica sino 28/11/2011 allenatore Manfroi Marco – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 16 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.5. OPPOSIZIONE U.S.D. LENTIAI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 34 del 3/11/2011 – Squalifica sino 28/11/2011 allenatore Manfroi Marco – Campionato di 2^ Categoria La Commissione Disciplinare Territoriale non prende in esame l’opposizione presentata dalla Società dell’U.S.D. Lentiai, riguardante il provvedimento disciplinare in epigrafe e lo dichiara inammissibile. Infatti la squalifica a carico dell’allenatore Manfroi Marco non é sanzione impugnabile ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva (inferiore ad un mese). P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile l’opposizione presentata dalla Società U.S.D. Lentiai; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 28/11/2011 a carico dell’allenatore Manfroi Marco; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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