COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 16 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.6. OPPOSIZIONE A.C. LUGAGNANO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 32 del 26/10/2011 – Squalifica sino al 20/2/2012 giocatore Gasparato Francesco – Campionato Juniores Elite
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 16 Novembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.1.6. OPPOSIZIONE A.C. LUGAGNANO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 32 del 26/10/2011 –
Squalifica sino al 20/2/2012 giocatore Gasparato Francesco – Campionato Juniores Elite
La Società Lugagnano ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale
pubblicata nel Comunicato n. 32 del 26/10/2011 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica sino al
20/2/2012 a carico del calciatore Gasparato Francesco, “Perchè a fine gara, mentre si recava negli spogliatoi, sputava
all’arbitro colpendolo ai pantaloncini e lo offendeva anche con gravi minacce. Successivamente veniva accompagnato
fuori dal campo dai dirigenti della sua squadra”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. Lugagnano
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante della Società ricorrente munito di delega, assistito da legale;
sentito personalmente il direttore di gara che ha confermato integralmente quanto riportato nel suo referto di gara,
precisando di avere visto il calciatore Gasparato Francesco sputargli addosso con l’inequivocabile intenzione di colpirlo;
rilevato che il direttore di gara ha inoltre fatto presente che dopo lo sfogo verbale iniziale il calciatore, rientrato negli
spogliatoi, a mezzo del suo allenatore gli ha fatto porgere le sue scuse;
la C.D.T. verificati i precedenti del giocatore Gasparato e la giovane età del medesimo, tenuto conto anche del successivo
comportamento che ha portato a riconoscere le biasimevoli condotte tenute e lo scusarsi per le stesse, ritiene di ridurre la
sanzione assunta nei suoi confronti, rideterminandola in squalifica sino al 30/1/2012
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione della Società Lugagnano;
- di ridurre al 30/1/2012 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Gasparato Francesco.
La tassa reclamo non é stata versata.
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