COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 16 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.6. OPPOSIZIONE A.C. LUGAGNANO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 32 del 26/10/2011 – Squalifica sino al 20/2/2012 giocatore Gasparato Francesco – Campionato Juniores Elite

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 16 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.6. OPPOSIZIONE A.C. LUGAGNANO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 32 del 26/10/2011 – Squalifica sino al 20/2/2012 giocatore Gasparato Francesco – Campionato Juniores Elite La Società Lugagnano ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 32 del 26/10/2011 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica sino al 20/2/2012 a carico del calciatore Gasparato Francesco, “Perchè a fine gara, mentre si recava negli spogliatoi, sputava all’arbitro colpendolo ai pantaloncini e lo offendeva anche con gravi minacce. Successivamente veniva accompagnato fuori dal campo dai dirigenti della sua squadra”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. Lugagnano vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente munito di delega, assistito da legale; sentito personalmente il direttore di gara che ha confermato integralmente quanto riportato nel suo referto di gara, precisando di avere visto il calciatore Gasparato Francesco sputargli addosso con l’inequivocabile intenzione di colpirlo; rilevato che il direttore di gara ha inoltre fatto presente che dopo lo sfogo verbale iniziale il calciatore, rientrato negli spogliatoi, a mezzo del suo allenatore gli ha fatto porgere le sue scuse; la C.D.T. verificati i precedenti del giocatore Gasparato e la giovane età del medesimo, tenuto conto anche del successivo comportamento che ha portato a riconoscere le biasimevoli condotte tenute e lo scusarsi per le stesse, ritiene di ridurre la sanzione assunta nei suoi confronti, rideterminandola in squalifica sino al 30/1/2012 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione della Società Lugagnano; - di ridurre al 30/1/2012 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Gasparato Francesco. La tassa reclamo non é stata versata.
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