CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione del 04/08/2009 – S.S. FORMIA CALCIO ASD CONTRO FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO E LEGA NAZIONALE DILETTANTI

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione del 04/08/2009 - S.S. FORMIA CALCIO ASD CONTRO FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO E LEGA NAZIONALE DILETTANTI L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, composta dal dott. Alberto De Roberto, in qualità di Presidente dal dott. Giovanni Francesco Lo Turco e dal prof. Massimo Lucani, quest’ultimo in conferenza telefonica e telematica, riunitasi in Camera di Consiglio, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Codice dell’Alta Corte, sulla base di decreto del Presidente in data 3 agosto 2009; VISTO il ricorso ex art. 21. comma 14, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva presentato con atto in data 31 luglio 2009, dalla società S.S. Formia Calcio ASD, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Giannichedda e Luca Mirando, avverso la declaratoria di mancata ammissione della S.S. Formia Calcio ASD al Campionato di Eccellenza 2009/2010, assunta dal Comitato di Presidenza del C.R. Lazio della L.N.D. e riportata sul Comunicato Ufficiale n. 4/LND del 15.07.2009, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio la Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e il Comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC nonché contro la controinteressata società Polisportiva Torrenova ASD; CONSIDERATO che la ricorrente chiede: A) in via cautelare: previa sposnsiva del C.U. n. 4/LND del 15.07.2009 1) orinare alla FIGC, alla LND, al Comitato Regionale Lazio della LND l’ammissione , eventualmente anche con riserva e/o in soprannumero, della S.S. Formia Calcio ASD al campionato di Eccellenza 2009/2010 del Comitato Regionale Lazio; B) inibire alla FIGC alla LND, al Comitato Regionale Lazio della LND nonché alla Polisportiva Torrenova ASD qualsiasi comportamento, commissivo od omissivo, che osti alla prosecuzione dell’attività sportiva della ricorrente; C) nel merito: in via principale, in totale riforma del C.U. n. 4/LND del 15.07.2009 del Comitato Regionale Lazio della LND annullare, dichiarare nulla o revocare la declaratoria di mancata ammissione al campionato maschile di calcio a 11 categoria eccellenza 2009/2010 perché nulla illegittima e/o comunque ingiusta per tutti i motivi esposti nel ricorso stesso; D) per l’effetto: ammettere e/o ordinare alla FIGC, alla LND, al Comitato Regionale Lazio della LND l’ammissione della società istante al campionato di eccellenza 2009/2010 del Comitato Regionale Lazio, eventualmente anche in soprannumero; E) in via subordinata: adottare e/o ordinare ogni altro provvedimento e/o adempimento necessario affinché la società istante possa partecipare al suddetto campionato; VISTO l’atto di costituzione della LND in data 31 luglio 2009 che eccepisce il difetto di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo della presente controversia; VISTO l’atto in data 1 agosto 2009 della società ricorrente che concorda sull’eccepito difetto di notevole rilevanza; VISTO l’art. 21, comma 14, in relazione agli articoli 1, comma 3, e all’art. 6 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva; RILEVATO che non è intervenuta costituzione delle altre parti intimate; CONSIDERATO che la presente controversia esula dalla competenza di questa Alta Corte perché carente dlle caratteristiche di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale ai sensi delle anzidette disposizioni, in relazione all’oggetto, alla posizione soggettiva della ricorrente e ai motivi edotti, RESTA salva la cognizione, in applicazione dei generali principi in tema di traslatio iudicii, dell’organo contenzione competente (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport); P.Q.M. Dichiara la propria incompetenza con salvezza del successivo intervento dell’organo contenzioso competente. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 4 agosto 2009 Il Presidente e relatore F.to Alberto De Roberto Il Relatore F.to Giovanni F. Lo Turco Il Segretario F.to Alvio La Face
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