CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 3 del 23/07/2009 – A.C. PISTOIESE S.P.A. CONTRO FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 3 del 23/07/2009 - A.C. PISTOIESE S.P.A. CONTRO FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto de Roberto dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Prof. Massimo Lucani, Relatore prof. Roberto Pardolesi, ha pronunciato la seguente DECISIONE (in forma semplificata ai sensi dell’art. 21 Codice Alta Corte di Giustizia Sportiva) nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 3/2009 proposto da A.C. Pistoiese S.p.A. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione del Consiglio Federale della F.I.G.C. di cui al C.U. n. 15/A del 14 luglio 2009, relativa a reclamo avverso la delibera di non ammissione dell’ A.C. Pistoiese S.p.A. al Campionato di calcio di Seconda Divisione 2009/2010, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenti alla pronuncia medesima, con precipuo riguardo al parere contrario della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (CO.VI.SO.C.) espresso nella riunione del 13 luglio 2009; uditi all’udienza del 23 luglio 2010 i difensori della parte ricorrente - A.C. Pistoiese S.p.A. – avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, e i difensori della parte resistente – Federazione Italiana Giuoco Calcio – avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli e presente, per delega dell’avv.to Gallavotti, l’avv.to Stefano La Porta. Ritenuto in fatto 1. Con ricorso in data 16 luglio 2009, trasmesso a mezzo di posta elettronica e per fax (h. 23.21) in data 16 luglio 2009, depositato in data 17 luglio 2009, la A.C. Pistoiese S.p.A.ha chiesto a questa Corte con vittoria di spese, di: “A) accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione del Consiglio Federale della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 15/A del 14.07.2009,con cui veniva deliberata la non ammissione dell’ A.C. Pistoiese S.p.A. al Campionato di calcio di Seconda Divisione 2009/2010, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenti alla pronuncia medesima, con precipuo riguardo al parere contrario della CO.VI.SO.C. espresso nella riunione del 13 luglio 2009 e comunicato alla odierna ricorrente il 15 luglio 2009; B) per l’effetto, dichiarare l’annullamento della impugnata delibera e l’immediata iscrizione e/od ammissione della predetta Società al Campionato di Seconda Divisione 2009/2010, anche in sovrannumero, nonché assumere tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi con la situazione medesima; C) in via gradata, accettare la presentazione , da parte dell’A.C. Pistoiese S.p.A., di una nuova ulteriore fideiussione bancaria a prima richiesta di pari importo, emessa da Istituto di credito italiano di primaria importanza, che vada ad affiancare e/o sostituire quella precedentemente presentata dalla Società medesima ed oggetto dell’odierno contendere”. “.- La determinazione di non ammettere la Società ricorrente al campionato di calcio di seconda divisione per la stagione sportiva 2009/20010 era stata assunta dal Consiglio Federale della F.I.G.C. sulla base del parere della CO.VI.SO.C., contrario all’accoglimento del ricorso della stessa A.C. Pistoiese S.p.A. (d’ora innazi Pistoiese). A sua volta, il parere negativo della CO.VI.SO.C. espresso nella riunione del 13 luglio 2009 e comunicato al Consiglio Federale della F.I.G.C. in pari data, con Nota n. 2336.04/CG/cc, era stato determinato dall’accertamento del mancato deposito di idonea fideiussione bancaria dell’importo di € 100.000,00 (centomila/OO), in quanto la società ha depositato un documento su carta intestata Lloyd Bank g.s.ltd.,la quale non risulta iscritta nell’elenco , riferito al 31 marzo 2009 e aggiornato al 3 luglio 2009, delle banche estere in libera prestazione di servizi tenuto presso la Banca d’Italia ex art. 16 D.Lgs. 385/93”. Nel medesimo parere della CO.VI.SO.C. manifestava anche di condividere “gli ulteriori profili di inidoneità esposti dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in relazione ad analogo documento rilasciato dal medesimo soggetto nell’interesse di altra società di calcio”. 3.-Avverso la determinazione del Consiglio Federale della F.I.G.C. la Pistoiese propone un ricorso articolato in un unico, ma complesso, motivo e rileva , in particolare, che: a) la fideiussione prodotta agli organi federali sarebbe “assolutamente regolare e perfettamente in linea con le disposizioni federali in materia”; b) tale documento, infatti, “promana da una Banca di diritto britannico,la Lloyd Bank g.s.ltd.,dotata di tutti i requisiti per operare anche sul territorio italiano”; c) la fideiussione in parole “riproduce pedissequamente il testo all’uopo indicato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e trasmesso a tutte le Società appartenenti alla stessa”; d) non avrebbe rilievo l’eventuale irregolarità della “garanzia bancaria presentata da altra Società”; e) gli organi responsabili della banca che ha rilasciato la fideiussione “hanno riferito come, in precedenza, l’Istituto medesimo avesse rilasciato idonea fideiussione per conto della Società PISA CALCIO S.p.A., per un importo enormemente più elevato di quelli qui in discussione (oltre due milioni di Euro)” e come tale garanzia fosse stata accettata e anzi escussa; f) vi sarebbe, dunque ,”una discrasia oltremodo stridente ed insanabile”, in quanto il medesimo”tipo di fideiussione” sarebbe considerato, ora (e per un importo più elevato) valido, ora (e per un importo meno elevato) inidoneo. Infine, la ricorrente “a dimostrazione dell’assoluta disponibilità e buona fede […], si dichiara disponibile alla immediata presentazione di una nuova ulteriore fideiussione bancaria da parte di altro Istituto di credito di primaria importanza, al fine di affiancare e/o sostituire la precedente garanzia […]”. 4.- con atto in data 17 luglio 2009, trasmesso a mezzo posta elettronica e per fax (h 10.54) in data 18 luglio 20009, depositato in data 20 luglio 2009, si è costituita in giudizio la FIGC , deducendo per il rigetto del ricorso, in base alle seguenti considerazioni: a) i “ termini e modalità di ammissione ai campionati di calcio professionistici” per la stagione sportiva 2009/2010 sono stati resi noti dalla F.I.G.C. con il C.U. n. 142/A del 28 maggio 2009; b) tra gli adempimenti necessari per l’ammissione ai campionati è compresa una fideiussione bancaria in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico per l’importo di € 100.000,00; c) il termine ultimo per gli adempimenti è improrogabilmente fissato, dallo stesso Comunicato Ufficiale, alle ore 13,00 dell’11 Luglio 2009 (“eccezion fatta per la presentazione della domanda di ammissione al campionato di competenza”; d) l’odierna ricorrente non sarebbe “risultata” in possesso della < della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 100.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico>”; e) la perentorietà del termine sarebbe connessa alla “necessità di garantire la par condicio fra gli aspiranti all’ammissione “ e alla “finalità di assicurare la tempestiva formazione degli organici dei campionati nonché il regolare inizio della stagione agonistica”; f) dalla fideiussione depositata dalla Pistoiese emergerebbe “una inquietante serie di elementi di criticità e di incongruenze”; g) “ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs n. 385/1993 […] una banca comunitaria […] può legittimamente operare […] sul territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, soltanto , h) la Lloyd Bank g.s.ltd.,non risulterebbe inclusa nell’elenco dei soggetti legittimati ai sensi della predetta disposizione; i) l’inclusione in tale elenco sarebbe “requisito indefettibile ai fini della legittima erogazione dei servizi bancari di cui trattasi”. Considerato in diritto Il ricorso non è meritevole di accoglimento. La ricorrente non ha dato prova idonea a dimostrare l’infondatezza delle contestazioni poste alla base del provvedimento estromissivo del Consiglio Federale della F.I.G.C. , impugnato innanzi questa Corte. In particolare, non è stato contestato il difetto di iscrizione della Lloyd Bank g.s.ltd., nell’elenco compilato dalla Banca d’Italia in attuazione dell’art. 16, comma 3, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.u.b.), Né sono state date, anche nella discussone orale, prove idonee a dimostrare l’infondatezza delle ulteriori contestazioni e deduzioni, relative all’idoneità della fideiussione rilasciata dalla predetta Lloyd Bank g.s.ltd.,, di cui alla nota della Lega Italia Calcio Professionistico 3 luglio 2009, depositata come documento n. 8 allegato all’atto di costituzione della F.I.G.C. nella presente procedura e a detto atto di costituzione. In merito al principio risulta dell’affidamento, invocato dalla ricorrente, occorre rilevare che la sua tutela non può comportare la compromissione dei diritti e degli interessi dei terzi controinteressati, trattandosi di un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti. Comunque, tale principio risulta sufficientemente tutelato nell’ambito della disciplina del procedimento di ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, atteso che, ai sensi dei paragrafi V e VII dell’All. A C.U. n. 142/A del 28 maggio 2009, le società che avevano chiesto l’ammissione potevano regolarizzare la documentazione prodotta nel periodo intercorrente tra l’8 luglio 2009 (data in cui la CO.VI.SO.C. era tenuta a comunicare alle richiedenti l’esito degli accertamenti compiuti e ad accogliere o respingere le domande di iscrizione). E l’11 luglio 2009, h. 13.00 (termine espressamente qualificato come perentorio dalle norme sopra menzionate). Fermo restando quanto precede, la domanda subordinata, di autorizzazione alla presentazione di una nuova fideiussione, sollecita a questa Corte l’adozione di un provvedimento che esula dalle sue attribuzioni, per come definite dallo Stato del CONI e dal Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Rigetta il ricorso in epigrafe. E, per l’effetto , conferma la decisione del Consiglio Federale della F.I.G.C., di cui al C.U. n. 15/A del 14 luglio 20°0, relativa a ricorso avverso la delibera di non ammissione della A.C. Pistoiese S.p.A. al Campionato di Calcio Seconda Divisione 2009/2010. Spese interamente compensate. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 23 luglio 2009 Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Giovanni F. Lo Turco Il Segretario F.to Alvio La Face Dispositivo pubblicato il 23 luglio 2009 Decisione pubblicata il 23 luglio 2009
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it