CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 aprile 2007 – ANTONIO GIRAUDO CONTRO F.I.G.C.

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 aprile 2007 - ANTONIO GIRAUDO CONTRO F.I.G.C. IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente del Collegio Arbitrale Prof. Francesco Tufarelli Arbitro Avv. Ciro Pellegrino Arbitro Nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 27 aprile 20072007 presso lo studio del Presidente in Roma, via Barnaba Oriani n. 32 Ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 1573 del 3 ottobre 2006) promosso da: Dott. Antonio Giraudo, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente tra loro, dal Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca, dall’Avv. Massimo Krogh e dall’Avv. Luigi Chiappero, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Roma, alla Via G. Paisiello n. 55 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità F.I.G.C.), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Roma, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 resistente 1. Vista l’istanza di arbitrato depositata in data 03.10.2006 dal dott. Antonio Giraudo e le relative domande, tese all’annullamento della decisione degli Organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. e alla riforma integrale della decisione della Corte Federale della F.I.G.C., rese, rispettivamente, in data 17.07.2006 dalla C.A.F. della F.I.G.C. e, in data 25.7/4.8.2006, dalla Corte Federale della F.I.G.C., con le quali è stata inflitta al Ricorrente la sanzione della inibizione per anni cinque, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e l’ammenda di € 20.000,00. Viste le richieste e le memorie della FIGC e le relative conclusioni con le quali si eccepisce, in via preliminare, la pronuncia della improcedibilità / inammissibilità della istanza arbitrale e, nel merito, il rigetto integrale delle domande del dott. Giraudo. Ritenuto che sono state sollevate questioni preliminari che impongono al Collegio l’esame della sussistenza delle condizioni di procedibilità e ammissibilità dell’odierno giudizio arbitrale 2. Esaminati gli atti e i fatti di causa, il Collegio osserva: 2.1. il dott. Antonio Giraudo non è un tesserato della F.I.G.C. non ricoprendo più la qualifica di dirigente della F.C. Juventus S.p.A.. A tal fine è circostanza pacifica che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal ricorrente nel maggio 2006 dalla carica di consigliere di amministrazione, quest’ultimo non sia stato rinnovato nella carica dall’assemblea della Juventus S. p,A del 29/06/2006. In proposito, si osserva che, ai sensi degli artt. 15 e 37 delle N.O.I.F. della F.I.G.C. e dell’art. 2 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti della F.I.G.C., le società “per ottenere l’affiliazione alla detta Federazione Nazionale debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda … corredata dai seguenti documenti … b) elenco nominativo dei componenti l’organo direttivo o gli organi direttivi …” (art. 15 NOIF FIGC) e che le società “ritenute idonee … ad essere iscritte al Campionato di competenza … devono far pervenire (alla Lega Nazionale Professionisti) … c) elenco degli amministratori …autorizzati a rappresentare e ad impegnare validamente la società agli effetti sportivi e nel rapporto con gli Organi Federali” (art. 2 Regolamento LNP) e, infine, che “il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all’atto dell’iscrizione al Campionato della società di appartenenza…” (Art. 37 N.O.I.F.). Il combinato disposto delle richiamate norme e la pacifica circostanza del mancato rinnovo nelle cariche sociali della F.C. Juventus, comportano che il dott. Giraudo non ricopra la qualifica di tesserato presso la F.I.G.C. per la stagione sportiva 2006/2007; 2.2. è, altresì circostanza pacifica che, antecedentemente alla proposizione dell’istanza, non sia intervenuto alcun accordo tra le parti volto a devolvere la controversia alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Infatti, la dedotta eccezione di improcedibilità/inammissibilità dell’odierno procedimento arbitrale - seppur sollevata con motivazione diversa da quella rilevata dal Collegio - deve essere necessariamente intesa come mancata adesione alla proposta del dott. Giraudo di devoluzione a codesto Collegio della decisione della odierna lite; 2.3. la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, ai sensi dell’art. 12, n. 3 dello Statuto del C.O.N.I., ha competenza “sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati…”; 2.4. secondo il n. 5 del medesimo art. 12 dello Statuto C.O.N.I., “alla Camera può … essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati”; 2.5 secondo l’art. 9, n. 2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (di seguito solo “Regolamento”) “la proposizione dell’istanza vale come riconoscimento che la procedura arbitrale richiesta è irrevocabilmente assunta come manifestazione della propria volontà …”. Di conseguenza, l’atto introduttivo del presente procedimento deve venire considerato quale proposta compromissoria irrevocabile. 3. Tutto ciò premesso, osserva il Collegio che: (i) al momento della proposizione della domanda di arbitrato, mancava (e manca ancor oggi) incontestabilmente la qualità di tesserato della F.I.G.C. da parte del dott. Giraudo; (ii) l’irrevocabile proposta del Giraudo di devolvere alla Camera la controversia in discorso contenuta nell’istanza di arbitrato è stata inequivocabilmente respinta dalla F.I.G.C. in quanto la resistente, nei propri scritti difensivi, ha eccepito, in via preliminare, proprio l’inammissibilità/improcedibilità della domanda di arbitrato; iii) il consolidato orientamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato (Cfr. Lodo 5.11.2002 Hockey Club Gherdëina/FISG; Lodo 08.02.2005 Salerno Corse/ACI; Lodo 13.03/03.04.2006 Dal Cin F./F.I.G.C.; Lodo 07.03.2007 Moggi/FIGC), e dal quale questo Collegio non intende discostarsi, ritiene che i procedimento arbitrale non costituisca una prosecuzione del processo svoltosi dinanzi agli Organi di Giustizia della F.I.G.C., ma un nuovo processo. L’arbitrato presso la Camera costituisce, infatti, un procedimento di risoluzione delle controversie sportive esterno agli ordinamenti delle Federazioni Sportive e non può essere considerato in alcun modo come prosecuzione dei procedimenti interni a tali ordinamenti. L’oggetto del giudizio, in sede di arbitrato presso la Camera, non è l’impugnazione in senso stretto di un provvedimento federale, ma l’esame di una controversia relativa alla volontà manifestata dalla Federazione con riguardo a una determinata fattispecie sviluppatasi in ambito endoassociativo. A tal fine l’art. 12 dello Statuto C.O.N.I. attribuisce alla Camera non una mera competenza a riesaminare in appello uno specifico atto federale, ma la competenza a decidere, con pronunzia definitiva, le controversie che contrappongono una Federazione a soggetti affiliati o tesserati sottoponendo al vaglio del Collegio la controversia nel suo intero. Le considerazioni precedentemente svolte in ordine alla inammissibilità / improcedibilità della domanda, nonché l’autonomia dei procedimenti e la conseguente impossibilità di ipotizzare una perpetuatio jurisdictionis nei confronti del dott. Giraudo, escludono radicalmente la competenza dell’odierno Collegio a decidere della presente controversia. 4. In ragione di quanto precede ogni ulteriore questione preliminare e di merito resta assorbita. 5. In considerazione dell’assenza di statuizioni di merito, il Collegio ritiene equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di difesa e porre a carico di ciascuna delle parti, nella misura del 50%, con vincolo di solidarietà, le spese di funzionamento del Collegio. PQM IL COLLEGIO ARBITRALE definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: 1) dichiara la propria incompetenza a decidere sulla controversia; 2) compensa tra le parti le spese di difesa; 3) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna e con vincolo di solidarietà, gli onorari degli Arbitri e le spese di funzionamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, come separatamente liquidati. Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso lo studio del Presidente in data 27 aprile 2007, e sottoscritto in numero tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Massimo Zaccheo Presidente del Collegio Arbitrale F.to Francesco Tufarelli Arbitro F.to Ciro Pellegrino Arbitro
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