CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 dicembre 2006 – ADRIANO GALLIANI CONTRO F.I.G.C.

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 dicembre 2006 - ADRIANO GALLIANI CONTRO F.I.G.C. C O L L E G I O A R B I T R A L E Il Collegio arbitrale composto da Avv. Mario Antonio Scino Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Aurelio Vessichelli Arbitro Avv. Massimo Ciardullo Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”) su congiunta richiesta delle parti; riunito in conferenza personale in data 18 dicembre 2006, presso la sede dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1869 del 6.11.2006) promosso dal Sig. Adriano Galliani, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Leandro Cantamessa e Prof. Andrea Di Porto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via Guido d’Arezzo 2 – istante – Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, Avv. Luca Pancalli, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Guido Valori, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Po 9- resistente vista l’istanza arbitrale del sig. Andrea Galliani, con la quale si chiede: in via principale, l’annullamento della decisione in data 4 agosto 2006 con cui la Corte Federale della FIGC ha irrogato all’istante l’inibizione di mesi nove e, conseguentemente, la revoca della sanzione medesima o, in via subordinata, la riduzione della sanzione a non oltre il 31.12.2006; viste la memoria della resistente e le relative conclusioni, che si limitano a chiedere la conferma delle sanzioni inflitte dalla Corte Federale della FIGC e quindi precludono a questo Collegio ogni reformatio in peius; vista la concorde richiesta formulata dalle parti nell’udienza del 6.12.2006 di «pronunciare il lodo con procedura d’urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica sui punti fondamentali della controversia»; ritenuta la ammissibilità del ricorso e la sussistenza della competenza del Collegio Arbitrale a conoscere delle domande proposte, essendo soddisfatte tutte le condizioni a tal riguardo previste, preso atto che si è infruttuosamente esperito il procedimento di conciliazione disciplinato dagli artt. 3 ss. del Regolamento della Camera; affermato il potere di piena cognizione sulla controversia, in ragione del carattere devolutivo del giudizio arbitrale, il cui procedimento costituisce un istituto per la risoluzione delle controversie in materia sportiva esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell’art. 3.1 del d.l. 18 agosto 2003 n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003 n. 280), in armonia con i principi dell’ordinamento sportivo internazionale e dello statuto della FIFA, espressamente richiamato dallo Statuto della FIGC; vista la memoria dell’11.12.2006 con cui la FIGC, nel riportarsi alle proprie conclusioni, autorizza il Collegio Arbitrale a decidere anche secondo equità, e la nota in pari data sottoscritta dal Sig. Adriano Galliani, con cui si manifesta adesione alla richiesta di giudizio anche secondo equità; acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endofederale e ascoltate le difese delle parti svolte all’udienza; ritenuto in fatto e in diritto: a) che costituisce violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità, cui sono tenuti i soggetti dell’ordinamento della FIGC ai sensi dell’art. 1 CGS, l'attivazione di canali, anche istituzionali, al fine di ottenere "attenzione", se non esplicitamente "favore" da parte della terna arbitrale, in quanto condotta potenzialmente idonea ad attentare, tanto più in contesti comportamentali e dichiarativi oggettivamente ambigui, all'imparzialità della funzione arbitrale; tale violazione è aggravata se il canale attivato conduce all’instaurazione di un contatto diretto con i soggetti che partecipano alla designazione della terna arbitrale e/o con i componenti della terna arbitrale nell’imminenza della gara, pur senza tradursi nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero di assicurare un vantaggio in classifica, rilevanti ai fini dell’art. 6 CGS; b) che la violazione di tali obblighi ha trovato un ambiente giuridico e istituzionale favorevole sia nella mancanza nell’ordinamento federale di adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali e nel grave sconfinamento dai compiti amministrativi e dai doveri deontologici degli organi direttivi federali e di designazione arbitrale; sia nell’assenza di modelli organizzativi interni alla società idonei a garantire la assoluta correttezza e trasparenza delle condotte individuali dei tesserati e a prevenire la commissione di illeciti; c) di dover condividere la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale e la conclusione da essa tratta in punto di responsabilità del sig. Galliani per violazione dell’art. 1 CGS; d) risulta, infatti, evidente che il comportamento del Sig. Adriano Galliani sia lesivo dei doveri di lealtà e probità sportiva, per avere egli tollerato e implicitamente approvato il comportamento del sig. Leonardo Meani, addetto agli arbitri per l'A.C. Milan s.p.a., che direttamente interloquiva con soggetto partecipante al processo di designazione della terna arbitrale esercitando pressioni sullo stesso in vista delle future designazioni, anche facendo implicito riferimento al risentimento del sig. Adriano Galliani, indicava il nome di un assistente di linea 'gradito' e, ottenuta la designazione, prendeva diretto contatto con gli assistenti di linea in prossimità della partita di campionato dell’A.C. Milan s.p.a. per la quale essi erano stati appena designati; e) risulta peraltro che il sig. Adriano Galliani abbia tollerato e implicitamente approvato il comportamento del sig. Leonardo Meani nella sola parte relativa alla doglianza rivolta nei confronti dei soggetti partecipanti alla designazione delle terne arbitrali, così di fatto avallando un comportamento scorretto che andava al di là dei compiti propri del dirigente accompagnatore addetto agli arbitri; f) che tuttavia sussistono le attenuanti derivanti dall'esigenza di reagire a un precedente 'torto' arbitrale, oggetto putativamente di un più complessivo disegno 'criminoso' volto a favorire la diretta contendente per lo scudetto, unitamente al fatto che non vi è prova che il Sig. Galliani abbia dato impulso in alcun modo ai suindicati comportamenti del sig. Meani; g) che in considerazione di quanto sopra, dell’apprezzabile comportamento processuale tenuto dal sig. Galliani e delle stesse richieste della parte, il Collegio ritiene, pronunciando sul punto in via equitativa, di dover disporre l’inibizione del sig. Galliani fino al 23 dicembre 2006, commutando la residua sanzione con il versamento, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente lodo, della somma di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) con vincolo di destinazione a finalità di promozione dell’attività giovanile e dilettantistica; h) che gli onorari e le spese di arbitrato debbano essere poste a carico dell’istante quanto al 80% e a carico della FIGC quanto al 20%, mentre sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di difesa; i) che i diritti amministrativi versati devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: 1. dispone l’inibizione al sig. Galliani fino alla data del 23 dicembre 2006; 2. condanna il sig. Galliani, a titolo di commutazione della residua sanzione, a versare alla FIGC, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente lodo, la somma di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) con vincolo di destinazione a finalità di promozione dell’attività giovanile e dilettantistica; 3. pone le spese del presente arbitrato, per onorari e spese del Collegio arbitrale, a carico dell’istante quanto al 80% e a carico della FIGC quanto al 20%, con il vincolo della solidarietà; 4. dispone la integrale compensazione tra le parti delle rispettive spese di difesa; 5. dispone che tutti i diritti amministrativi versati siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, il giorno 18 dicembre 2006. F.to Mario Antonio Scino F.to Aurelio Vessichelli F.to Massimo Ciardullo
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