CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 settembre 2004 – SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI SPA E NAPOLI SPORTIVA SPA CONTRO F.I.G.C.

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 settembre 2004 – SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI SPA E NAPOLI SPORTIVA SPA CONTRO F.I.G.C. COLLEGIO ARBITRALE Il Collegio arbitrale composto da Prof. Avv. Massimo Zaccheo in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento per le controversie relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico (Regolamento ad hoc) Prof. Avv. Maurizio Benincasa in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento ad hoc Avv. Ciro Pellegrino in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento ad hoc LODO ARBITRALE relativo al procedimento di arbitrato n. 847 del 29 luglio 2004 promosso da: Società Sportiva Calcio Napoli SpA, con sede in Napoli, via Vicinale Paradiso n. 70, in persona dell’amministratore unico dott. Paolo Bellamio, alla quale è succeduto il Fallimento della Società Sportiva Calcio Napoli SpA, in persona del curatore prof. avv. Nicola Rascio, autorizzato a stare in giudizio giusta decreto del Giudice delegato del Tribunale di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof.ri Francesco Fimmanò e Alfredo Contieri, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Zara n.16 presso lo studio degli avv.ti Michele De Cilla e Salvatore Napoletano; Napoli sportiva SpA, con sede in Napoli, p.zza dei Martiri n. 58, in persona dell’amministratore unico Luciano Gaucci, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine dell’atto introduttivo di giudizio arbitrale, dagli Avv.ti Giovanni Bruno, prof. Andrea Abbamonte e prof. Federico Tedeschini, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico n.7 contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Po n. 9 Svolgimento del giudizio arbitrale. I. Con Atto introduttivo di giudizio arbitrale per la risoluzione di controversia relativa ad iscrizione al campionato italiano di calcio professionistico, la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. (di seguito: NAPOLI) e la Napoli Sportiva SpA (di seguito: NAPOLI SPORTIVA), al fine di ottenere l’ammissione al torneo professionistico di serie B della NAPOLI SPORTIVA, hanno chiesto alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport l’annullamento: “a) della nota/provvedimento del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio – di seguito F.I.G.C. – del 7/7/2004 prot. 1146 di diniego autorizzazione all’iscrizione al campionato di serie B della Società Napoli Sportiva SpA; b) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e consequenziale, ivi compreso le norme N.O.I.F. citate nel provvedimento di cui sub a), comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti; c) della delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 27/7/2004 di non ammissione al campionato di S.S.C.N. SpA, unitamente ai pareri resi su tale argomento da CO.VI.SOC. e CO.A.VI.SOC. sulla pratica di iscrizione al campionato di S.S.C.N.”A norma dell’art. 9 del “Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei club – versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico”, di seguito denominato Regolamento ad hoc, il Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ha nominato gli arbitri componenti il Collegio arbitrale nelle persone del prof. avv. Massimo Zaccheo, con funzione di Presidente, dell’avv. Ciro Pellegrino e del prof. avv. Maurizio Benincasa. Gli arbitri hanno accettato la nomina nei termini stabiliti dal Regolamento ad hoc. Con documento depositato il 30 luglio 2004, definito Istanza istruttoria, il NAPOLI e la NAPOLI SPORTIVA hanno chiesto al Collegio di disporre l’acquisizione agli atti di tutta la documentazione relativa alla iscrizione ai campionati di calcio professionistico, da parte della FIGC, delle società Parma Calcio, Foggia Calcio, Varese Calcio, Monza Calcio e Venezia Calcio. Con memoria di costituzione e risposta del 31 luglio 2004 si è costituita la F.I.G.C. rassegnando le seguenti conclusioni: « […] Piaccia all’adito collegio arbitrale, disattesa ogni contraria eccezione, dichiarare inammissibili le domande proposte dalle società attrici, o comunque rigettarle perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese. […]». A norma dell’art. 12 del Regolamento ad hoc, il Collegio Arbitrale ha fissato l’udienza di discussione per il giorno 4 agosto 2004, alle ore 15.30.Con sentenza n. 995/2004 del 30 luglio 2004, depositata il 2 agosto 2004, il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, ha dichiarato il fallimento della Società Sportiva Calcio Napoli SpA. Con ordinanza 3 agosto 2004, depositata in pari data, il Giudice Delegato, dott. Caria, ha autorizzato “conferirsi mandato congiunto e disgiunto al Prof. Avv. Alfredo Contieri e al Prof. Avv. Francesco Fimmanò perché agiscano – con tutte le azioni, anche di natura cautelare ante causam, ed in corso di giudizio, in ogni giurisdizione e grado, ivi comprese quelle in sede arbitrale, finalizzate alla salvaguardia dell’integrità aziendale e del conseguente valore economico – patrimoniale dell’azienda calcistica di cui il fallimento è titolare, ivi compreso il titolo sportivo. In particolare si autorizza l’esercizio di tutte le azioni dirette a conservare la componente aziendale rappresentata dal diritto a partecipare al prossimo campionato di calcio di serie B 2004/2005 e ad ottenere il risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti provocati al fallimento dal mancato riconoscimento di tale diritto, anche agli aventi causa, nei confronti della F.I.G.C., del C.O.N.I., della L.N.P. serie A e B, di ogni altro controinteressato e ciò anche al fine di bloccare l’assegnazione del titolo sportivo, legittimante la partecipazione al campionato professionistico di calcio di serie B, da conservare alla massa dell’attivo della procedura fallimentare dalla S.S. Calcio Napoli SpA, e di impedire che il campionato di serie B possa iniziare a svolgersi senza la partecipazione della S.S.Calcio Napoli S.p.A., e dei suoi aventi causa”. Su richiesta degli avv. ti Contieri e Fimmanò, preso atto dell’ordinanza del Giudice Delegato, il Collegio Arbitrale, al fine di favorire la costituzione del Fallimento della Società Sportiva Calcio Napoli SpA (di seguito: FALLIMENTO NAPOLI), ha differito l’udienza al giorno 5 agosto 2004, ore 9,45. Con Memoria depositata il 4 agosto 2004 si è costituito il FALLIMENTO NAPOLI insistendo nell’accoglimento del ricorso introduttivo proposto dal NAPOLI e da NAPOLI SPORTIVA. II. In data 5 agosto 2004 si è svolta l’udienza, nel corso della quale, preliminarmente, tutte le parti hanno riconosciuto che, a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento, alla SS Calcio Napoli SpA è succeduto nel giudizio il Fallimento della SS Calcio Napoli SpA. Sempre in via preliminare, a fronte della mancata accettazione del contraddittorio da parte della FIGC, in ordine alla reiterazione delle domande spiegate con rito ordinario davanti ad altro Collegio Arbitrale di questa Camera e dichiarate inammissibili, il difensore della NAPOLI SPORTIVA si è dichiarato disponibile a convertire la procedura arbitrale ordinaria nel procedimento disciplinato dal Regolamento ad hoc, affidando al Collegio costituito in quest’ultimo la risoluzione di entrambe le controversie. A seguito di opposizione della FIGC, il Collegio Arbitrale ha rigettato l’istanza della NAPOLI SPORTIVA, rilevando la diversità di rito dei due arbitrati pendenti. Il Collegio ha altresì rigettato l’istanza della NAPOLI SPORTIVA relativa alla ipotetica incompatibilità dell’arbitro designato dalla FIGC nella vertenza conclusasi con Lodo 23 luglio 2004, rilevando la propria incompetenza a conoscere della eccezione sollevata. La discussione della controversia si è di seguito svolta nel rispetto del principio del contraddittorio, come sintetizzato nei relativi verbali. Esaurita la discussione, le parti hanno concesso al Collegio termine sino al 15 settembre 2004 per la pronuncia del testo integrale del lodo. Il Collegio si è riservato. MOTIVI 1. Le domande rubricate sub (A e (B alle pagg. 1 e 2 dell’istanza di arbitrato proposta con Atto introduttivo di giudizio arbitrale dal NAPOLI, cui è succeduto il FALLIMENTO NAPOLI, e da NAPOLI SPORTIVA sono inammissibili. NAPOLI SPORTIVA e il FALLIMENTO NAPOLI hanno chiesto l’annullamento della cd. “nota/provvedimento” del Presidente della FIGC del 7 luglio 2004 e di ogni altro atto presupposto e consequenziale. Per l’effetto hanno richiesto l’ammissione della NAPOLI SPORTIVA al torneo di calcio professionistico di serie B. Le domande, pur relative alla sola NAPOLI SPORTIVA, sono proposte anche dal FALLIMENTO NAPOLI nella pretesa qualità di titolare del ramo di azienda concesso in affitto alla NAPOLI SPORTIVA con scrittura privata 13 luglio 2004, autenticata dal Notaio Giovanni Cesàro. L’art. 1 del Regolamento ad hoc dispone che quest’ultimo «[…] ha lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie relative […] b) all’iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico […] » . La F.I.G.C. con i C.U. nn. 162 e 167/A del 30 aprile 2004 ha dettato gli «Adempimenti in ordine alla ammissione ai cmpionati professionistici 2004/2005». Tra gli altri Adempimenti, il C.U. n.167 prevede che «Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono: a) aver presentato la domanda alla Lega di competenza entro il termine del 30 giugno 2004 […]». Il C.U. stabilisce, inoltre, che «La decisione definitiva sull’ammissione ai Campionati verrà assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 27 luglio 2004. Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l’ammissione al campionato di competenza , è consentito ad iniziativa della sola società non ammessa ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall’apposito regolamento [id est Regolamento ad hoc] ». In sintesi, pertanto, il ricorso alla Camera, sulla base del Regolamento ad hoc, è ammissibile avverso un provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. che neghi l’ammissione ad un campionato di competenza; ammissione richiesta dalla società interessata, mediante apposita domanda formulata con le modalità e nei termini stabiliti dal C.U. n. 167/A. Nel caso di specie, in primo luogo, le domande spiegate hanno il medesimo oggetto di quelle a suo tempo dichiarate inammissibili da questa Camera con Lodo 22-23 luglio 2004. Pertanto, vertendosi in un caso diverso rispetto a quello disciplinato dal “Regolamento ad hoc”, il Collegio non può conoscere la controversia, applicandosi ad essa la disciplina del Regolamento ordinario e il relativo procedimento. In secondo luogo, peraltro, per un verso, non risulta che NAPOLI SPORTIVA abbia mai presentato, nei termini e con le modalità stabilite dal C.U. 167/A, una domanda alla Lega di competenza per l’ammissione ad un Campionato professionistico; per altro verso, la richiesta di annullamento ha ad oggetto non già un provvedimento del Consiglio Federale, adottato in conclusione del procedimento di ammissione di cui al C.U.167/A, bensì la nota del Presidente della FIGC del 7 luglio 2004 prot. n. 1146. A quanto finora esposto si aggiunga che l’assenza di una domanda di ammissione al campionato di competenza formulata nei termini e con le modalità stabilite nel C.U. n. 167/A si converte in un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso. Infatti, il Regolamento ad hoc, sub art. 2, dispone che «[…] La procedura di arbitrato disciplinata dal presente Regolamento si basa […] b) sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla Società nella domanda di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico [s.d.r.] e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una Società e la Federazione ovvero tra una Società e altra Società ed avente ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte della federazione della iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico […]». NAPOLI SPORTIVA, non avendo formulato la domanda di ammissione al campionato di competenza ex C.U. n. 167/A, non ha mai sottoscritto la clausola compromissoria sulla quale si fonda la competenza del Collegio Arbitrale e, in generale, l’applicabilità del Regolamento ad hoc. La domanda sub (c di cui all’Atto introduttivo di giudizio arbitrale proposta dal NAPOLI, cui è succeduto il FALLIMENTO NAPOLI, non può trovare accoglimento. In primo luogo osserva il Collegio che la delibera assunta dal Consiglio Federale della FIGC il 27 luglio 2004 è assolutamente legittima. Da un punto di vista formale risulta perfettamente rispondente al C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004 e corredata dei necessari pareri della COVISOC e COAVISOC, rispettivamente rilasciati il 19 luglio 2004 e 26 luglio 2004. Indiscutibilmente, come sottolineato dai pareri COVISOC e COAVISOC, il NAPOLI è risultato mancante di alcuni parametri economico-finanziari. Di tale carenza la FIGC ha, a suo tempo, dato evidenza al NAPOLI, con racc.ar 25 maggio 2004, con la quale si sottolineava il mancato rispetto del requisito di cui al comma 1, lett. e, all. B del C.U. n. 162/a del 30 aprile 2004 e si concedeva termine al NAPOLI sino al 12 luglio 2004 per fornire prova documentale del ripianamento della carenze dei parametri riscontrati. In data 13 luglio 2004, con Comunicazione prot. n. 395, inviata alla FIGC e alla COVISOC, la Lega Calcio evidenziava la - “non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera c.a.) dell’Allegato sub B) del Comunicato Ufficiale n. 162/A della FIGC del 30 aprile 2004, per mancato pagamento di debiti scaduti al 30 aprile 2004 nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; - non sussistenza della condizione di cui al comma 1, lettera d.a.) dell’Allegato sub B) del Comunicato Ufficiale n. 162/A della FIGC del 30 aprile 2004, per mancato pagamento di debiti scaduti al 30 giugno 2004 nei confronti di società affiliate alla FIGC; - non sussistenza della condizione di cui al comma 1, lettera d.b.) dell’Allegato sub B) del Comunicato Ufficiale n. 162/A della FIGC del 30 aprile 2004, per mancato pagamento del debito scaduto al 30 giugno 2004 nei confronti della società Sporting Lisbona”. Il 19 luglio 2004, con Comunicazione indirizzata a FIGC e COVISOC, l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i lavoratori dello spettacolo evidenziava la carenza della posizione contributiva del NAPOLI, per aver omesso il versamento dei contributi dei mesi da aprile 2003 a aprile 2004 (per gli addetti agli impianti sportivi cat.611) e da gennaio 2004 a marzo 2004 (per gli sportivi professionisti cat.612). A seguito del parere COVISOC del 19 luglio 2004, la FIGC, con Comunicazione in pari data, prot. n. 6269.04/gc, contestava al NAPOLI il mancato possesso di alcuni requisiti previsti per l’ammissione al campionato di cui ai C.U.162 e 167. Avverso tale Comunicazione il NAPOLI è ricorso alla COAVISOC, sostenendo di aver in parte ottemperato per tempo alle prescrizioni di cui alle richiamate Comunicazioni Ufficiali, ma ammettendo, nel contempo, di essere carente di alcuni dei parametri economico-finanziari indicati nelle richiamate Comunicazioni e nelle norme NOIF. A giustificazione di tali carenze il NAPOLI eccepiva di aver stipulato un contratto definitivo di affitto di ramo di azienda con la società NAPOLI SPORTIVA rappresentata dal Sig. Luciano Gaucci. “In base agli accordi sottoscritti, la nuova società subentrerà nella gestione con effetto dal 1 luglio 2004, non appena vi sarà l’approvazione del contratto da parte degli Organi Federali. Per tale motivo, la ricorrente ha ritenuto di non dover effettuare, nelle more, alcun tipo di adempimento economico – finanziario, in quanto ritiene di non esserne obbligata in virtù del contratto sopra descritto e già in Vostro possesso”. A seguito del parere sfavorevole espresso dalla COAVISOC avverso il ricorso presentato dal NAPOLI, la FIGC, con il C.U. n. 21/A del 27 luglio 2004 ha deliberato di respingere il ricorso del NAPOLI e, conseguentemente, di disporre la non ammissione al campionato di serie B. Se, dunque, sotto un profilo formale, l’iter procedimentale seguito dalla FIGC è del tutto corrispondente a quanto dalla medesima disposto con i C.U. n. 162 e 167 e dalle norme contenute nel Titolo VI delle NOIF e relativi allegati a) e b), aventi ad oggetto le regole di ammissione ai campionati professionistici 2004/2005, sotto l’aspetto sostanziale la condotta della FIGC appare altrettanto ineccepibile. In primo luogo, l’assenza di alcuni parametri economico-finanziari, richiesti dall’art. 86, comma 3,4,5,6 e 7 delle NOIF, non solo risulta accertato dalla COVISOC e dalla COAVISOC, ma addirittura ammesso dallo stesso NAPOLI, anche nelle premesse del contratto definitivo di affitto di ramo di azienda perfezionato il 13 luglio 2004 con la NAPOLI SPORTIVA. E, alla luce della confessione dei ricorrenti, ogni altra riflessione risulta oggettivamente assorbita. Tuttavia, solo per completezza di esposizione, osserva il Collegio che l’art. 2 bis del contratto di affitto di ramo di azienda, concluso tra il NAPOLI e la NAPOLI SPORTIVA, condiziona sospensivamente l’efficacia del medesimo “al verificarsi dell’iscrizione dell’affittuaria (i.e: NAPOLI SPORTIVA) al campionato italiano di calcio di serie B della stagione 2004- 2005. Nel caso in cui si realizzi l’evento dedotto in condizione gli effetti del presente atto retroagiranno a far data dal 1° luglio 2004”. Discende dalla clausola citata che la efficacia del contratto di affitto risulta rimessa all’avverarsi della richiamata condizione sospensiva. A sua volta, ove il fatto si fosse verificato nel termine indicato, gli effetti del contratto sarebbero retroagiti al primo luglio: cioè a data anteriore alla conclusione del contratto. In buona sostanza, l’efficacia del contratto di affitto di ramo di azienda risulta condizionata all’iscrizione al campionato di una società che, non essendo ancora affittuaria del ramo di azienda, non può richiederne l’iscrizione; mentre la società (NAPOLI), legittimata a chiedere l’iscrizione, perché ancora titolare del ramo di azienda, risulta priva dei requisiti richiesti dall’ordinamento sportivo. Ove si volesse sul punto argomentare che l’iscrizione al campionato della Napoli Sportiva è il fatto dedotto in condizione dal quale dipende l’efficacia del contratto di affitto, che è tuttavia, dal punto di vista logico e giuridico, il presupposto dell’iscrizione, se ne dovrebbe inferire che la condizione apposta al contratto di affitto è impossibile. In tale ipotesi, come è noto, poiché, a norma dell’art. 1354, 2° comma, cod. civ. la condizione impossibile, se sospensiva, rende nullo il contratto, si dovrebbe concludere nel senso della nullità del contratto di affitto di ramo di azienda. Ove, invece, si dovesse considerare possibile la condizione apposta al contratto, ai fini del presente giudizio il discorso non sarebbe diverso. Se la condizione non si avvera nel termine indicato dalle parti (iscrizione entro la prima partita del campionato di calcio di serie B 2004-2005) il contratto di affitto sarà inefficace, liberando il NAPOLI e la NAPOLI SPORTIVA da ogni reciproco obbligo. Ma ciò che conta è che l’eventuale avveramento della condizione con effetto dalla data del 1 luglio 2004 non potrebbe retroagire sull’iscrizione della NAPOLI SPORTIVA per le ragioni esposte sub 1). Ciò che rende improponibile la domanda spiegata da quest’ultima. Quanto finora esposto evidenzia la soccombenza della NAPOLI SPORTIVA s.p.a. e del FALLIMENTO NAPOLI che giustifica la condanna al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale e delle spese del procedimento, liquidati con separata ordinanza. Diversamente, il Collegio tenuto conto della natura del presente procedimento arbitrale - reputa che sussistano le ragioni per compensare tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione definitivamente pronunciando: a) dichiara inammissibili le domande sub a) e b) contenute alle pagg. 1 e 2 dell’istanza di arbitrato prot. N. 0847 proposte dalla S.S. Calcio Napoli SpA, alla quale è succeduto il Fallimento della S.S. Calcio Napoli S.p.A. e dalla Napoli Sportiva S.p.A., non avendo le stesse ad oggetto l’annullamento di un provvedimento del Consiglio Federale della FIGC; b) dichiara improponibile la domanda sub c) contenuta alla pag. 2 dell’istanza di arbitrato proposta dalla Napoli Sportiva S.p.A. c) rigetta la domanda sub c) proposta dalla S.S. Calcio Napoli S.p.A., alla quale è succeduto il Fallimento della S.S. calcio Napoli S.p.A., risultando legittima la delibera del Consiglio Federale della FIGC del 27.07.2004 ed i relativi pareri della CO.VI.SOC. e CO.A.VI.SOC. rispettivamente del 19 luglio 2004 e del 26 luglio 2004, per l’assenza, in capo alla S.S. calcio Napoli S.p.A., dei parametri economico – finanziari richiesti dalle norme federali e l’inefficacia dell’affitto di azienda, perfezionato il 13 luglio 2004, sottoposto a condizione sospensiva; d) condanna in solido il Fallimento S.S. Calcio Napoli S.p.A. e Napoli Sportiva S.p.A. al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale e delle spese del procedimento, liquidati con separata ordinanza; e) compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in conferenza personale degli arbitri in data 5 agosto 2004. Roma, 13 settembre 2004 Prof. Avv. Massimo Zaccheo Prof. Avv. Maurizio Benincasa Avv. Ciro Pellegrino
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