CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 luglio 2004 – A.C. PERUGIA S.P.A. CONTRO F.I.G.C. + PARMA A.C. S.P.A. + ALTRI

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 luglio 2004 – A.C. PERUGIA S.P.A. CONTRO F.I.G.C. + PARMA A.C. S.P.A. + ALTRI C O L L E G I O A R B I T R A L E Il Collegio arbitrale composto da Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro Prof. Avv. Angelo Piazza Arbitro IL COLLEGIO ARBITRALE Nei procedimenti di arbitrato riuniti prot. n. 614 del 03.07.04, prot. n. 627 del 06.07.04 e prot. n. 748 del 19.07.04 promossi da: A.C. PERUGIA S.P.A. in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. Alessandro Gaucci nella sua qualità di Amministratore Delegato, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli Avvocati Andrea Scuderi del Foro di Catania, e Ruggero Stincardini del Foro di Perugia, giusta procura, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Via Martiri dei Lager n. 92/a – 06128 PERUGIA (fax 0755011479 – e-mail studio.perugia@stincardini.it) - attrice - contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO in persona del Presidente e legale rappresentante Dr. Franco Carraro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Via Po n. 9 – 00198 Roma (tel. 06858231 - fax 0685823200) - convenuta - nonché contro PARMA A.C. S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario Straordinario Dott. Enrico Bondi, corrente in Parma – Viale Partigiani d’Italia n. 1, Cod. Fisc. E P. IVA 00946230349, e PARMA F.C. S.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, dott. Guido Angiolini, corrente in Parma – Viale Partigiani d’Italia n. 1, in qualità di società conferitaria dell’azienda sportiva di Parma A.C. S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, rappresentate e difese giuste deleghe a margine del presente atto dagli avv.ti Giuseppe Maggioni, Umberto Tracanella e Gabriele Spada del Foro di Milano presso lo studio del primo dei quali in Milano – Via C.G. Merlo n. 3 sono elettivamente domiciliate (fax 02-780947, e-mail: giuseppe.maggioni@inwind.it). - convenuta - PREMESSO IN FATTO CHE 1. In data 9 settembre 2003 era sottoscritta la transazione tra la LNP e le 18/società di serie B che avevano impugnato avanti al TAR/Lazio la delibera straordinaria del C.O.N.I. adottata ai sensi del d.l. 19 agosto 2003, n. 220; 2. Tale transazione prevedeva la modifica dell’ordinamento dei campionati 2004-2005 di LNP, e prevedeva a carico della F.I.G.C. il pagamento della somma di € 5/milioni in favore della società perdente nello spareggio tra la 15° classificata in serie A e la 6° classificata in serie B nella stagione 2003-2004; 3. Con decreto in data 24 dicembre 2003, il ministro delle AA.PP. ammetteva la società Parmalat alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell’art. 3.3 (d.l. 23.12.2003, n 347, poi convertito nella legge 39/2004); 4. In data 7 aprile 2004, il Presidente/F.I.G.C. – ai sensi dell’art. 22/CGS- richiedeva alla Corte Federale/F.I.G.C. di interpretare l’art. 16.6/N.O.I.F. con particolare riferimento alla applicabilità di tale norma (che prevede che il Presidente Federale deliberi la revoca dell’affiliazione delle società dichiarate fallite) anche all’ipotesi di assoggettamento di una società alla procedura di amministrazione straordinaria, così come prevista nella L.39/2004 che ha convertito il DL 347/2003); 5. Il 15 aprile 2004 si riuniva la Corte Federale che pronunciava il parere, di cui al CU 17/Cf, con il quale l’art. 16.6/N.O.I.F. era interpretato nel senso che “l’Assoggettamento di una società alla procedura dell’amministrazione straordinaria prevista per le grandi imprese in crisi non comporti la revoca dell’affiliazione ai sensi dell’art. 16.6/N.O.I.F.”; 6. Con decreto del 23 aprile 2004 il Ministro delle AA.PP. ammetteva la soc./Parma-AC (già partecipante al campionato di serie A 2003-2004, 5a classificata finale) alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell’art. 3.3 L.39/2004, in quanto società facente parte del Gruppo Parmalat già in amministrazione straordinaria (DM 24/12/2003); 7. Il 26 aprile 2004 era pubblicato il CU 17/Cf di cui al precedente punto n.5; 8. La soc./Parma A.C. veniva dichiarata in stato di insolvenza con sentenza del 28 aprile 2004. 9. Il 20 giugno 2004 la soc/Perugia perdeva lo spareggio Serie/A con la soc/Fiorentina e maturava la retrocessione nella serie cadetta; per posizione di classifica finale la soc/Perugia A.C. assumeva comunque titolo di prima avente diritto alla riammissione alla massima serie in caso di revoca dell’affiliazione della soc/Parma A.C. 10. In data 23 giugno 2004 la soc/Perugia A.C chiedeva al Presidente Federale di procedere alla revoca dell’affiliazione della soc/Parma ai sensi dell’art.16.6 delle N.O.I.F.-F.I.G.C.; 11. Il 23 giugno 2004 la soc/Perugia chiedeva al Presidente Federale il pagamento della somma di € 5/milioni di cui al precedente punto n.2; 12. In pari data la medesima società introduceva, avanti la CCA/C.O.N.I., la prima procedura avente ad oggetto l’impugnazione del CC.UU. della F.I.G.C. nn. 17/Cf e 178/A; 13. Il 24 giugno 2004 il Ministro delle attività produttive deliberava l’autorizzazione alla costituzione da parte di Parma/AC di una nuova società mediante sottoscrizione e versamento del capitale sociale ed all’aumento di detto capitale mediante conferimento di ramo d’azienda. 14. Il 25 giugno 2004 era costituita la nuova società Parma Football Club Spa (Parma/FC), integralmente partecipata dal Parma/AC; 15. Il 26 giugno 2004 il giudice delegato accoglieva l’istanza, nell’ambito del conferimento dell’azienda sportiva in una nuova società interamente posseduta dalla società Parma/AC in amministrazione straordinaria, di autorizzazione al conferimento dei debiti nei confronti del “sistema calcio”; 16. Il 29 giugno 2004 si teneva l’assemblea straordinaria del Parma/FC nella quale il socio unico Parma/AC sottoscriveva integralmente l’aumento di capitale sociale conferendo la propria azienda; 17. In pari data il Parma/AC chiedeva alla F.I.G.C. l’approvazione ex art.20.1-2-3-4-5/N.O.I.F. del conferimento dell’azienda nella conferitaria Parma/FC; 18. L’8 luglio 2004, il Presidente della F.I.G.C. approvava il conferimento dell’azienda nella conferitaria Parma/FC, con il conseguente trasferimento alla conferitaria del titolo sportivo e dell’anzianità di affiliazione, previo parere favorevole della LNP, della Covisoc e della speciale Commissione ex art.20.4/N.O.I.F.. I PROCEDIMENTI ARBITRALI RIUNITI I. PROC. PROT. N.614 DEL 03.07.04 In data 02.07.2004 l’A.C. PERUGIA S.p.A. presentava istanza di arbitrato PROT. 614/ARB. (ex art. 7 e ss./regolamento) contro la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.), nonché nei confronti della PARMA ASSOCIAZIONE CALCIO S.P.A., avente ad oggetto l’annullamento: 1. “della decisione della Corte Federale di cui al comunicato ufficiale ( C.U. ) n. 17/CF pubblicata in data 26.03.2004 con la quale è stato interpretato l’art. 16.6/N.O.I.F. nel senso che : “l’assoggettamento di una società alla procedura dell’amministrazione straordinaria prevista per le grandi imprese in crisi non comporti la revoca dell’affiliazione ai sensi dell’art. 16.6/N.O.I.F.”, e per l’effetto ordinare alla F.I.G.C. di procedere alla revoca dell’affiliazione della soc/Parma con decorrenza dal 23.03.2004, ovvero in subordine dal 30.06.2004”. 2. Della decisione della Corte Federale di cui al Comunicato Ufficiale ( C.U. ) n. 178/A pubblicato in data 14 maggio 2004, “nella parte in cui disciplinando i criteri e le procedure per la sostituzione delle società non ammesse ai campionati professionistici 2004-2005, dispone che la prima avente diritto all’ammissione- ovvero la società sconfitta nello spareggio tra la 15° classificata in serie A e la 6° classificata in serie B- sia obbligata a rinunciare al contributo straordinario di 5.000.000,00 euro, e per l’effetto dichiarare la F.I.G.C. debitrice nei confronti della soc./Perugia della suddetta somma, per aver quest’ultima perso lo spareggio per l’accesso alla serie A 2004-2005”. I.1 In ordine alla decisione della Corte Federale di cui al C.U. n.17/Cf, pubblicato in data 26 aprile 2004, l’A.C. Perugia lamentava: A) la falsa interpretazione, violazione ed errata applicazione delle leggi statali e delle norme federali, B) la disparità di trattamento. 1.A) Quanto al primo profilo “falsa interpretazione, violazione ed errata applicazione delle leggi statali e delle norme federali”, la difesa della ricorrente, nel richiamare la L. 39/2004, rilevava nel provvedimento impugnato: a) la mancata distinzione – tra imprenditore (la società affiliata) e impresa (l’azienda esercente l’attività sportiva cui appartiene quel titolo sportivo che costituisce il suo nucleo essenziale, sostanziato nel diritto a partecipare alla competizione sportiva di pertinenza); b) la mancata previsione della possibilità di riconoscere solo a quest’ultima (impresa) la possibilità di risanamento o conversione in forza dell’ammissione alla A.S.G.I.; c) la mancata rilevazione in danno del primo (imprenditore/società sportiva) dell’intervenuta sua estinzione quale figura imprenditoriale, e comunque la sua incapacità a proseguire e perseguire l’oggetto sociale costituito dall’attività sportiva; d) il mancato riconoscimento dell’equivalenza tra l’insolvenza dichiarata ex L.39/2004 e la dichiarazione di fallimento ex art. 5 RD 267/1942; e) la mancata applicazione dell’art.16.6/N.O.I.F. evidenziando che la dichiarazione di insolvenza pronunciata ex art. 4.1 della L.39/2004 costituisce causa della revoca dell’affiliazione ai sensi della citata norma/N.O.I.F.. In ordine a tale ultimo aspetto, la difesa della ricorrente, sosteneva che la scelta del legislatore sportivo fosse chiara laddove l’art.16.6/N.O.I.F. fa riferimento letterale alla sola ipotesi di fallimento e non ad altre analoghe procedure, per il semplice fatto che la redazione della norma federale è anteriore alla legge Prodi/bis ed alla recente L.39/2004 che quel legislatore non poteva considerare; infatti, nel caso di specie, per poter revocare l’affiliazione alla soc/Parma non è necessario procedere ad interpretazione estensiva e/o analogica dell’art.16.6/N.O.I.F., ma è sufficiente applicare la norma nella omogeneità tra dichiarazione di fallimento ex art.5 RD 267/1942 e dichiarazione di insolvenza ex L.39/2004 1.B) Quanto, poi alla seconda censura, ovvero la disparità di trattamento, la difesa della ricorrente sosteneva che qualora si ritenesse per assurdo che la conclusione cui la Corte è pervenuta sia corretta, ci troveremmo di fronte al caso in cui una società sportiva possa “risparmiarsi” la revoca dell’affiliazione alla F.I.G.C. per il solo ed esclusivo fatto di avere la ventura di far parte di un gruppo imprenditoriale di dimensioni aventi rilevanza strategica per l’economia nazionale. Al contrario, una società sportiva autonoma da importanti gruppi imprenditoriali, che mai potrà arrivare ai livelli di impiego e di dissesto che costituiscono i presupposti oggettivi per l’ammissione alla A.S.G.I, dovrà inevitabilmente subire la revoca della sua affiliazione e sparire dal sistema I.2 Per quanto riguarda il secondo dei provvedimenti impugnati la decisione della Corte Federale di cui al Comunicato Ufficiale (C.U.) n. 178/A pubblicato in data 14 maggio 2004, la difesa della ricorrente, lamentava la violazione di legge e l’eccesso di potere, affermando: “come il contributo di € 5.000.000,00 trova genesi nell’accordo transattivo stipulato in data 9/9/2003 tra la LNP e le 18/società di Serie B che nell’estate 2003 avevano impugnato al TAR/Lazio la delibera C.O.N.I. con la quale erano state ammesse straordinariamente in serie B le quattro società già retrocesse al termine del campionato 2002-2003. Né la transazione de qua né alcuno dei successivi atti di adesione e/o di esecuzione della medesima hanno disposto alcunché in ordine all’eventuale rinuncia alla somma di € 5.000.000,00 per il caso di ripescaggio in serie A della società che – sul campo – avrebbe conseguito il diritto a percepirla”. Il vizio in rubrica, afferma la difesa, è di evidenza palmare, laddove solo si consideri che “la natura pattizia dell’accordo transattivo del 9/9/2003 (e di ogni successivo atto ad esso adesivo e/o confermativo) esige che qualsivoglia sua modifica sia convenuta ed approvata da tutti i soggetti che hanno partecipato alla sua originaria formazione. Ne consegue che l’unilaterale modifica apportata da una sola parte dell’accordo (la F.I.G.C.) senza il concorso della volontà delle altre parti contrattuali, costituisce evidente violazione (civilistica) delle norme fondamentali in materia di contratti, nonché violazione (amministrativa) di eccesso di potere”. In considerazione di quanto sopra, la difesa della A.C. Perugina S.p.A. rassegnava le seguenti conclusioni: a) “in via principale: annullare la decisione della Corte Federale di cui al Comunicato Ufficiale (C.U.) n. 17/Cf pubblicata in data 26 aprile 2004 con la quale è stato interpretato l’art.16.6/N.O.I.F. nel senso che “l’assoggettamento di una società alla procedura dell’amministrazione straordinaria prevista per le grandi imprese in crisi non comporti la revoca dell’affiliazione ai sensi dell’art.16.6/N.O.I.F.”, e per l’effetto ordinare alla F.I.G.C. di procedere alla revoca dell’affiliazione della soc/Parma con decorrenza 23 aprile 2004, ovvero – in subordine – 30 giugno 2004; b) sempre in via principale: annullare il C.U. F.I.G.C. n. 178/A, pubblicato in data 14 maggio 2004, nella parte in cui, disciplinando i criteri e le procedure per la sostituzione di società non ammesse ai campionati professionistici 2004-2005, dispone che la prima avente diritto all’ammissione – ovvero la società sconfitta nello spareggio tra la 15a classificata in Serie A e la 6a classificata in serie B – sia obbligata a rinunciare al contributo straordinario di €/5.000.000,00, e per l’effetto dichiarare che la suddetta somma costituisce credito della soc/Perugia nei confronti della F.I.G.C. per il solo effetto della verificata condizione di aver perso lo spareggio per l’accesso alla Serie A 2004-2005; c) pronunciare ogni e qualsivoglia altro provvedimento utile agli effetti di quanto domandato e/o a dare attuazione alla decisone arbitrale; d) condannare parte convenuta al pagamento delle spese del procedimento arbitrale (e quello pregresso di conciliazione) e dei compensi degli Arbitri e degli altri Organi della Camera, nonché a rifondere alla parte attrice ogni spesa sostenuta per la propria assistenza legale e per il presente procedimento, ivi compresa la fase obbligatoria del tentativo di conciliazione, e di tutti diritti amministrativi versati alla Camera”. In data 08.07.2004 si costituiva il collegio arbitrale, che fissava per il giorno 21 luglio 2004 la prima udienza e concedeva contestualmente termine alle parti fino al 19.07.2004 per la presentazione di memorie e documenti. In pari data si costituiva la FEDERAZIONE ITALIANA CALCIO per chiedere la declaratoria di inammissibilità e/o improponibilità e comunque il rigetto nel merito delle domande proposte dalla società A.C. Perugia. Il successivo 9 Luglio 2004, la PARMA A.C. S.P.A e la PARMA F.C. S.P.A. presentavano alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport Istanza di autorizzazione all’intervento ai sensi dell’art. 9 comma 6 del Regolamento nel procedimento di Arbitrato n. 614. In particolare con detta istanza le resistenti: 1. instavano autorizzazione all’intervento; 2. eccepivano l’insuscettibilità della decisione della Corte Federale CU 17/Cf a costituire oggetto dell’arbitrato, in quanto essa, per il suo carattere di generalità ed astrattezza, non è rivolta ad incidere sugli interessi dei singoli affiliati e quindi non idonea ad essere oggetto di arbitrato tra singole parti; 3. eccepivano, in via gradata e nel merito, l’infondatezza giuridica della tesi attorea sulla dicotomia imprenditore/impresa, riconducendo ( sulla base del D.Lgs 2701999) l’ASGI ad un modello di procedura difforme da quello del fallimento in quanto la prima persegue finalità esclusivamente conservative del patrimonio, il secondo ha finalità ordinariamente liquidatorie, e ritenendo che solo il fallimento ordinario costituisce legittima revoca dell’affiliazione. Nel rispetto del termine concesso dal Collegio Arbitrale tutte le parti presentavano memorie. Con la memoria Autorizzata l’A.C. PERUGIA S.P.A. contestava le eccezioni e le istanze della Parma A.C. S.p.A e Parma F.C. S.p.A, ed in particolare : 1. sull’impugnabilità in arbitrato della decisione della Corte Federale, la difesa del’A.C. Perugia S.p.A. riteneva che tale decisione, pur avendo natura formale di parere, produce effetti diretti nell’ordinamento sportivo che l’applica ai singoli casi in deliberazione, e che comunque in ogni caso tale decisione, qualunque sia la sua natura, deve e può essere oggetto di impugnazione quale atto presupposto agli atti. e/o alle omissioni, che hanno leso i diritti della soc/Perugia. 2. sulla natura ordinariamente liquidatoria della procedura di ASGI, la difesa del’A.C. Perugia S.p.A. richiamava la legge 39/2003 promossa dal Ministro Marzano, ritenendo che ciò è sufficiente a rendere comunque doverosa la revoca ex art. 16/N.O.I.F. dell’affiliazione, proprio per effetto della intervenuta messa in liquidazione. Con Memoria difensiva la F.I.G.C., eccepiva : 1. In via preliminare, l’improponibilità della domanda, in quanto nessuno degli atti impugnati è tale da determinare l’insorgenza tra le parti di una controversia caratterizzata dai connotati della concretezza e attualità. 2. Nel merito, in ordine all’inapplicabilità dell’art.16.6 N.O.I.F. anche ad una società sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, ma alla sola ipotesi di fallimento, la difesa della F.I.G.C. richiama le diverse finalità della procedura del fallimento e dell’amministrazione straordinaria, in quanto la prima è una procedura che comporta l’immediata cessazione dell’impresa ed è volta alla liquidazione del patrimonio del fallito, la seconda, invece è volta alla conservazione dell’attività dell’impresa, che può avvenire sia mediante dismissione totale o parziale, sia mediante ristrutturazione e quindi prosecuzione della stessa. La difesa conclude che essendo presupposto dell’amministrazione straordinaria proprio la continuazione aziendale dell’impresa, la continuazione nel caso di azienda sportiva non può realizzarsi se non con la conservazione dell’affiliazione. 3. Nel merito, in ordine all’annullamento del C.U. n.178/A, la difesa ritiene che la domanda sia presentata prematuramente, in quanto presuppone un’eventualità allo stato meramente ipotetica, il ripescaggio in serie A; quindi fino a quando questo non accadrà, la previsione regolamentare non potrà provocare il lamentato danno lesivo, con carenza di interesse concreto e attuale a coltivare la questione.Inoltre, viene paventata anche l’inammissibilità della domanda per la mancata estensione del contraddittorio alla Lega Nazionale Professionista, parte necessaria in qualità di destinataria dell’importo controverso.Con memoria difensiva la PARMA A.C. S.P.A. e la PARMA F.C. S.P.A., eccepivano: 1. l’insuscettibilità della decisione della Corte Federale a costituire oggetto di arbitrato, in quanto trattasi di una decisione che ha fornito un interpretazione autentica di una norma federale. La funzione di interpretazione delle norme federali è un’attribuzione che fa da corollario all’attività di normazione ed è indirizzata alla generalità dei soggetti affiliati, non essendo rivolta ad incidere sugli interessi di uno o più soggetti determinati. Ne consegue che tale attività in quanto tale è del tutto sottratta a qualsiasi sindacato da parte della singola interessata. 2. l’inaccettabilità della tesi promossa dalla difesa della ricorrente per cui l’Amministrazione Straordinaria andrebbe equiparata al Fallimento, proprio riguardo all’impresa, e non solo all’imprenditore, la quale vedrebbe preclusa la possibilità di conseguire lo scopo precipuo della normativa sulla A.S.G.I., cioè la finalità conservativa del patrimonio produttivo mediante la prosecuzione dell’attività imprenditoriale. La revoca dell’affiliazione avrebbe un effetto diretto ed immediato sull’impresa, determinandone l’impossibilità di proseguire quell’attività sportiva tipica che ne costituisce presupposto essenziale ed insostituibile ai fini del recupero dell’ impresa medesima. La concreta prospettiva di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali rappresenta la differenza fondamentale tra ASGI e Fallimento. 3. l’irragionevole equivalenza sostenuta dalla difesa della ricorrente tra la dichiarazione d’insolvenza della soc. Parma AC pronunciata ai sensi dell’art. 4.1 della legge 392004 e la dichiarazione di fallimento ex art. 5 del R.D.267/1942. Questo assunto confonde una situazione di fatto, sia pur giuridicamente accertata, quale l’insolvenza, con una situazione di diritto, le procedure concorsuali, quali istituti che si applicano all’impresa insolvente e ne regolano in maniera differente attività, funzioni ed effetti. Infatti, mentre l’insolvenza è solo un presupposto della procedura concorsuale, il fallimento e l’ASGI sono due sistemi di composizione della crisi dell’impresa, tra i quali è consentito fare un raffronto. In conclusione, la difesa delle convenute chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate dall’A.C. Perugia S.P.A. e la condanna della stessa alle spese del procedimento arbitrale, di quello pregresso di conciliazione compresi i compensi degli Arbitri e del conciliatore, le spese e onorari di difesa legale ed i diritti amministrativi versati alla Camera. II. PROC. PROT. 627 DEL 06.07.04 In data 6 Luglio 2004 l’A.C. Perugia presentava istanza di arbitrato (ex art. 7 e segg.ti/Regolamento) prot. n. 627, con richiesta di deroga dei termini, nei confronti della FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.) e della PARMA ASSOCIAZIONE CALCIO SPA, avente ad oggetto le seguenti domande: 1. “accertare e dichiarare l’applicabilità dell’art.16.6 delle N.O.I.F. della F.I.G.C. anche al caso di dichiarazione dello stato di insolvenza a seguito di ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese, e per l’effetto 2. ordinare alla F.I.G.C. di revocare l’affiliazione della società Parma Associazione Calcio Spa già ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese con effetto a decorrere dal dì della intervenuta dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale di Parma, e per l’effetto 3. dichiarare la nullità e/o l’inefficacia in sede sportiva di ogni e qualsivoglia atto formalizzato dalla soc/Parma, successivamente al dì di efficacia della revoca dell’affiliazione, con o presso la F.I.G.C. e/o la LNP, ovvero con altri soggetti affiliati e/o tesserati della Federcalcio, ed avente ad oggetto il trasferimento diretto e/o indiretto e/o l’assegnazione del titolo sportivo per la partecipazione al campionato di serie A 2004-2005.” II. 1 In relazione all’accertamento dell’applicabilità al caso di specie dell’ar. 16.6 della N.O.I.F. della F.I.G.C., in contrasto con la decisione della Corte Federale n. 17/CF, la difesa della ricorrente a tal proposito lamenta: A) la falsa interpretazione, violazione ed errata applicazione delle leggi statali e delle norme federaliste e B) la disparità di trattamento. 1.A La difesa della ricorrente adduce essere stata erroneamente applicata e violata la legge 39/2004, operando il seguente iter: a) che in sede civilistica sussiste eterogeneità tra la procedura “ordinaria” di Fallimento e quella della Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese (A.S.G.I.) , laddove la prima ha effetti e finalità liquidative dell’azienda imprenditoriale, mentre la seconda ha finalità conservative del patrimonio produttivo vocate alla sua riattivazione o riconversione; b) che tale eterogeneità in sede ordinaria si deve trasfondere anche nell’ordinamento settoriale sportivo, nel quale ai fini dell’applicazione dell’art.16.6/N.O.I.F. deve assumere centralità solo l’impossibilità a conseguire l’oggetto sociale costituito dallo svolgimento dell’attività sportiva c) la legge 39/2004, così come la precedente Prodi/bis (che dispongono una specialissima deroga al sistema fallimentare “ordinario” per quelle imprese che hanno dimensioni straordinarie), trovano ragione e causa nell’interesse pubblico – di mantenere la produttività di imprese che, per dimensioni operative e penetrazione territoriale, hanno un ruolo strategico nell’economia nazionale) prevedono, sempre ed obbligatoriamente, l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. In particolare la legge 39/2004 ha previsto specificatamente che l’impresa che richieda di essere ammessa a questa procedura deve contestualmente presentare ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui essa ha la sua sede principale (art.2.1). Ciò premesso, la ricorrente conclude asserendo:“il vizio fondamentale della decisione della Corte Federale qui gravata, va ravvisato laddove essa ha confuso le finalità non liquidative della A.S.G.I. nei confronti dell’impresa, ed ha ritenuto tout cour che tali effetti non liquidativi si estendessero anche all’imprenditore, e quindi sancendo la non applicabilità della revoca dell’affiliazione in danno di quest’ultimo, per “eterogeneità” dei due istituti concorsuali”. Tale siffatta ricostruzione dualista (imprenditore/impresa), prosegue la difesa, fa già parte integrante del corpus normativo federale essendovi stata introdotta dal cosiddetto Lodo Petrucci che costituisce nei presupposti, nelle finalità e negli effetti, la copia pedissequa del sistema di cui alla A.S.G.I. In proposito la ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 52/N.O.I.F. comma 6 e 7, il quale: “individua e consente, in via assolutamente straordinaria e speciale, una scissione tra la società/imprenditore (da una parte) ed il titolo sportivo/impresa (dall’altra parte), consentendo che, pur in caso di insolvenza finanziaria del primo (che sportivamente significa il mancato rispetto dei criteri economici-finanziari), sia fatto salvo il secondo con una riattribuzione (seppur nella categoria di campionato inferiore) ad altro e diverso imprenditore, che non abbia vincoli con il precedente (che corrisponde alle finalità del legislatore della A.S.G.I. che consentono il salvataggio dell’impresa quale entità autonoma da quell’imprenditore che, dichiarato insolvente e sostituito da altro soggetto imprenditoriale, l’ha indotta in stato di decozione); inoltre consente il mantenimento di quel titolo sportivo che costituisce l’essenza ed il vero valore economico dell’impresa sportiva così risanata e riconvertita in capo ad altro imprenditore e nell’interesse generale dell’ordinamento sportivo a non privarsi di Club storici in consolidate realtà calcistiche (così come avviene nella A.S.G.I. ove l’impresa è mantenuta operativa per salvaguardare il suo avviamento per quell’interesse pubblico che, nel caso della L.39/2004, afferisce al mantenimento dei posti di lavoro e dei livelli di produzione interna nazionale)”. Secondo la ricorrente, l’applicazione corretta della normativa nazionale e federale nel caso di specie avrebbe invece comportato: i) “la distinzione alla luce della L.39/2004 - tra imprenditore (la società affiliata) e impresa (l’azienda esercente l’attività sportiva cui appartiene quel titolo sportivo che costituisce il suo nucleo essenziale, sostanziato nel diritto a partecipare alla competizione sportiva di pertinenza); ii) il riconoscimento solo a quest’ultima (impresa) la possibilità di risanamento o conversione in forza dell’ammissione alla A.S.G.I.; iii) l’accertamento in danno del primo (imprenditore/società sportiva) dell’intervenuta sua estinzione quale figura imprenditoriale, e comunque la sua incapacità a proseguire e perseguire l’oggetto sociale costituito dall’attività sportiva; iv) il riconoscimento dell’equivalenza tra l’insolvenza della soc/Parma dichiarata ex L.39/2004 e la dichiarazione di fallimento ex art.5 RD 267/1942; v) l’applicazione delll’art.16.6/N.O.I.F. evidenziando che la dichiarazione di insolvenza pronunciata ex art.4.1 della L.39/2004 costituisce causa della revoca dell’affiliazione ai sensi della citata norma/N.O.I.F.;” 1.B. In ordine, poi alla seconda censura, ovvero la disparità di trattamento, la difesa della ricorrente sosteneva, anche in questo procedimento così come in quello prot. 614/04 precedentemente esaminato sub punto I.1B, che anche a voler considerare corretta la conclusione cui la Corte è pervenuta, ci si troverebbe di fronte al caso in cui una società sportiva possa “risparmiarsi” la revoca dell’affiliazione alla F.I.G.C. per il solo ed esclusivo fatto di avere la ventura di far parte di un gruppo imprenditoriale di dimensioni aventi rilevanza strategica per l’economia nazionale. Diversamente, una società sportiva autonoma da importanti gruppi imprenditoriali, che mai potrà arrivare ai livelli di impiego e di dissesto che costituiscono i presupposti oggettivi per l’ammissione alla A.S.G.I, dovrà inevitabilmente subire la revoca della sua affiliazione e sparire dal sistema. Sull’operazione di trasferimento dell’azienda Parma alla Neo costituita Parma F.C. S.P.A., la ricorrente ritiene, poi, violato l’art.16.6/N.O.I.F. che impone: “che la revoca dell’affiliazione abbia effetto dalla data della dichiarazione di fallimento, con facoltà disospenderne gli effetti fino alla fine della stagione sportiva (30 giugno) per il solo caso di esercizio provvisorio”. Ne consegue, secondo la ricorrente, che: “nel caso Parma in delibazione, la declaratoria di revoca dell’affiliazione, doveva intervenire già al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza (28 aprile scorso) con eventuale rinvio degli effetti al 30/6/2004 per il caso in cui si volesse ritenere l’ammissione alla A.S.G.I. evento analogo all’autorizzazione all’esercizio provvisorio di cui alla legge fallimentare. Ma ciò solo ed esclusivamente al fine di consentire la regolare conclusione del campionato in corso”. “Mai e poi mai gli effetti della revoca dell’affiliazione possono – quindi – essere rinviati oltre la fine della stagione sportiva in corso (30 giugno 2004), per cui oggi, 6 luglio 2004, la soc/Parma deve essere esclusa con effetto al 23/4/2004 o al 30/6/2004, dal novero delle affiliate F.I.G.C. con perdita definitiva di ogni titolo sportivo, eventualmente da riassegnarsi secondo le procedure dell’art.52/N.O.I.F.” (Lodo Petrucci). La AC Perugia rassegnava dunque le seguenti conclusioni: a) “accertare e dichiarare l’applicabilità dell’art.16.6 delle N.O.I.F. della F.I.G.C. anche al caso di dichiarazione dello stato di insolvenza a seguito di ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese, e per l’effetto b) ordinare alla F.I.G.C. di revocare l’affiliazione della società Parma Associazione Calcio Spa già ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese con effetto a decorrere dal dì della intervenuta dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale di Parma, e per l’effetto c) dichiarare la nullità e/o l’inefficacia in sede sportiva di ogni e qualsivoglia atto formalizzato dalla soc/Parma, successivamente al dì di efficacia della revoca dell’affiliazione, con o presso la F.I.G.C. e/o la LNP, ovvero con altri soggetti affiliati e/o tesserati della Federcalcio, ed avente ad oggetto il trasferimento diretto e/o indiretto e/o l’assegnazione del titolo sportivo per la partecipazione al campionato di serie A 2004-2005; d) pronunciare ogni e qualsivoglia altro provvedimento utile agli effetti di quanto domandato e/o a dare attuazione alla decisone arbitrale; e) condannare parte convenuta al pagamento delle spese del procedimento arbitrale (e quello pregresso di conciliazione) e dei compensi degli Arbitri e degli altri Organi della Camera, nonché a rifondere alla parte attrice ogni spesa sostenuta per la propria assistenza legale e per il presente procedimento, ivi compresa la fase obbligatoria del tentativo di conciliazione, e di tutti diritti amministrativi versati alla Camera”. In data 8 Luglio 2004, si costituiva la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO chiedendo la declaratoria di inammissibilità eo improponibilità, e comunque il rigetto nel merito delle domande proposte dalla A.C. Perugia. In pari data si costituiva il Collegio arbitrale, che fissava al 21.07.2004 la prima udienza di comparizione e concedeva termine alla parti fino al 19.07.2004 per il deposito di memorie e documenti. Successivamente il 9 Luglio, la PARMA A.C. S.P.A e la PARMA F.C. S.P.A. presentavano alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport Istanza di autorizzazione all’intervento ai sensi dell’art. 9 comma 6 del Regolamento nel procedimento di Arbitrato n. 627. In particolare con detta istanza le resistenti: 1. eccepivano l’insuscettibilità della decisione della Corte Federale CU 17/Cf a costituire oggetto dell’arbitrato, in quanto essa, per il suo carattere di generalità ed astrattezza, non è rivolta ad incidere sugli interessi dei singoli affiliati e quindi non idonea ad essere oggetto di arbitrato tra singole parti. A tal proposito veniva richiamato l’art. 22, comma 1, lett. a del Codice di Giustizia Sportiva, che attribuisce alla Corte Federale la funzione di interpretazione delle norme federali, “attribuzione che fa da corolario all’attività di normazione, ed è quindi rivolta alla generalità dei soggetti affiliati, non essendo rivolta sugli interessi di uno o più soggetti determinati, bensì di tutti i soggetti sottoposti a tale ordinamento”. 2. eccepivano, in via subordinata e nel merito, l’infondatezza giuridica della tesi attorea sulla dicotomia imprenditore/impresa, riconducendo ( sulla base del D.Lgs 2701999) l’ASGI ad un modello di procedura difforme da quello del fallimento in quanto la prima persegue finalità esclusivamente conservative del patrimonio, il secondo ha finalità ordinariamente liquidatorie, e ritenendo che solo il fallimento ordinario costituisce legittima revoca dell’affiliazione. La difesa delle resistenti eccepisce in particolare come: “l’A.C. Perugina confonda la figura dell’imprenditore come soggetto che organizza l’attività d’impresa, con il management responsabile della cattiva gestione dell’impresa stessa. Il management nella procedura di Amministrazione Straordinaria è sostituito dal Commissario liquidatore, senza che ciò precluda all’impresa di conseguire l’oggetto sociale tipico. L’impossibilità di svolgere l’attività sportiva conseguente alla dichiarazione di fallimento comporta la revoca dell’affiliazione, la prosecuzione dell’attività, al contrario esclude la revoca. Se così non fosse la legislazione sportiva si porrebbe in contrasto con la legislazione nazionale, azzerandone le finalità. Infatti la revoca dell’affiliazione non consentirebbe il perseguimento di quelle finalità di ristrutturazione dell’impresa che il legislatore nazionale ha inteso proteggere ed incentivare con le norme dettate per l’Amministrazione Straordinaria”. In conclusione, chiedevano il rigetto di tutte le domande avanzate dal A.C.Perugia. Nel rispetto del termine concesso dal Collegio Arbitrale tutte le parti presentavano memorie. Precisamente, l’A.C. PERUGIA S.P.A. contestava le eccezioni e le istanze della Parma A.C. S.p.A e Parma F.C. S.p.A, ed in particolare : 1. “In via preliminare, sulla impugnabilità in arbitrato della decisione della Corte Federale (a parte quanto si è già motivato negli atti di cui all’arbitrato 614/ARB) va rilevato che la decisione della Corte Federale non è oggetto del presente procedimento. 2. Nel merito, in primo luogo: non è assolutamente vero che la procedura di ASGI/Legge Prodi-bis non abbia, anch’essa ed al pari del fallimento, finalità ed effetti ordinariamente liquidatori. In ogni caso tali finalità ed effetti ordinariamente liquidatori sussistono nel modello procedurale di cui alla Legge 39/2003 promossa dal Ministro Marzano, e ciò è sufficiente a rendere comunque doverosa la revoca ex art.16/N.O.I.F. dell’affiliazione proprio per effetto della intervenuta messa in liquidazione. 3. In secondo luogo: il paventato contrasto tra normativa statale e ordinamento sportivo, non ha alcun fondamento in quanto quest’ultimo si riferisce, prima che alle leggi Prodi/Marzano, al decreto/Melandri che costituisce la massima espressione normativa statale in materia di ordinamento settoriale sportivo, e che (insieme allo Statuto/C.O.N.I., approvato con DM) prevede il principio generale della partecipazione di tutti all’attività sportiva con garanzia pari opportunità. 4. In terzo luogo: non si paventa nel caso de quo un’interpretazione estensiva dell’art.16.6/N.O.I.F., ma si rivendica – a monte dell’interpretazione estensiva - la pedissequa natura e sostanza (negli intenti normativi, nonché nei presupposti ed effetti, in sede di legislazione sportiva con particolare riferimento all’art.16/N.O.I.F.) tra la dichiarazione di insolvenza contenuta nella dichiarazione di fallimento e quella susseguente l’ASGI”. Infine, la soc/Perugia presentava, contestualmente alla memoria Istanza di riunione del procedimento arbitrale in esame con quello prot. n. 614/ARB avente ad oggetto la decisione della Corte Federale di cui al CU 17/Cf (provvedimento presupposto al diniego di revoca dell’affiliazione della soc/Parma ex art.16.6/N.O.I.F., oggetto – invece – del presente arbitrato). Con memoria difensiva la PARMA A.C. S.P.A.e la PARMA F.C. S.P.A., eccepivano: 1. l’inconferenza con il presente procedimento arbitrale dell’atto di conferimento d’azienda sportiva da Parma A.C. a Parma F.C.. Infatti, scrive la difesa delle resistenti, dapprima la resistente nella propria istanza di arbitrato “si è riferita alla costituzione della nuova società Parma Football Club S.P.A. cui era stata conferita l’azienda già di proprietà del Parma A.C.”, quindi “ successivamente a seguito della congiunta richiesta d’intervento da parte sia del Parma A.C. che del Parma F.C. ha chiesto con propria comunicazione del 10.07 che il Collegio arbitrale richiedesse la produzione della documentazione inerente sia il conferimento dell’azienda al Parma F.C. nonché dell’affiliazione della stessa alla F.I.G.C.”. Inoltre, la difesa delle resistenti si è opposta alla richiesta avanzata dalla AC Perugia di produzione di qualsivoglia documentazione inerente il conferimento dell’azienda da Parma AC a Parma FC, nonché all’affiliazione di quest’ultima, rilevando la totale estraneità di detta documentazione al presente giudizio arbitrale, avente ad oggetto i quesiti in ordine: “a) all’applicabilità dell’art. 16.6 della N.O.I.F. della F.I.G.C. all’ipotesi di ammissione della società sportiva alla procedura di Amministrazione Straordinaria; b) alla conseguente richiesta di revoca dell’affiliazione alla società Parma AC per effetto della sua ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria”. 2. L’insuscettibilità della decisione della Corte Federale CU 17/Cf a costituire oggetto dell’arbitrato, in quanto essa, per il suo carattere di generalità ed astrattezza, non è rivolta ad incidere sugli interessi dei singoli affiliati e quindi non idonea ad essere oggetto di arbitrato tra singole parti. A tal proposito veniva richiamato l’art. 22, comma 1, lett. a del Codice di Giustizia Sportiva, il quale attribuisce alla Corte Federale la funzione di interpretazione delle norme federali, “attribuzione che fa da corollario all’attività di normazione, ed è quindi rivolta alla generalità dei soggetti affiliati, non essendo rivolta sugli interessi di uno o più soggetti determinati, bensì di tutti i soggetti sottoposti a tale ordinamento”. 3. La corretta condotta della F.I.G.C., che in conformità al disposto della norma così come interpretata dalla Corte Federale, che esclude che la sottoposizione ad Amministrazione straordinaria di una società affiliata comporti l’onere di revoca dell’affiliazione stessa ai sensi dell’art. 16.6N.O.I.F., non ha dato riscontro alla richiesta avanzata dal A.C. Perugia di procedere alla revoca. 4. L’infondatezza giuridica della tesi attore a sulla dicotomia imprenditore/impresa, riconducendo (sulla base del D.Lgs 2701999) l’ASGI ad un modello di procedura difforme da quello del fallimento in quanto la prima persegue finalità esclusivamente conservative del patrimonio, mentre il secondo ha finalità ordinariamente liquidatorie, e ritenendo che solo il fallimento ordinario costituisce legittima revoca dell’affiliazione . A tale riguardo la difesa delle resistenti ha rilevato in particolare che: “l’A.C. Perugina confonda la figura dell’imprenditore come soggetto che organizza l’attività d’impresa, con il management responsabile della cattiva gestione dell’impresa stessa. Il management nella procedura di Amministrazione Straordinaria è sostituito dal Commissario liquidatore, senza che ciò precluda all’impresa di conseguire l’oggetto sociale tipico. L’impossibilità di svolgere l’attività sportiva conseguente alla dichiarazione di fallimento comporta la revoca dell’affiliazione, la prosecuzione dell’attività, al contrario esclude la revoca. Se così non fosse la legislazione sportiva si porrebbe in contrasto con la legislazione nazionale, azzerandone le finalità. Infatti la revoca dell’affiliazione non consentirebbe il perseguimento di quelle finalità di ristrutturazione dell’impresa che il legislatore nazionale ha inteso proteggere ed incentivare con le norme dettate per l’Amministrazione Straordinaria”. 5. l’irragionevole equivalenza sostenuta dalla difesa della ricorrente tra la dichiarazione d’insolvenza della soc. Parma AC, pronunciata ai sensi dell’art. 4.1 della legge 392004, e la dichiarazione di fallimento ex art. 5 del R.D.267/1942. Tale assunto, afferma in proposito la difesa della AC Parma S.p.A. e della Parma F.C. s.p.a., confonde una situazione di fatto, sia pur giuridicamente accertata, quale l’insolvenza, con una situazione di diritto, “le procedure concorsuali”. Mentre l’insolvenza è solo un presupposto della procedura concorsuale, il fallimento e l’ASGI sono due sistemi di composizione della crisi dell’impresa; solo tra questi ultimi è dunque consentito fare un raffronto. 6. L’illegittimità dell’interpretazione estensiva dell’art. 16.6N.O.I.F. propugnata da A.C. Perugia, in quanto operazione contraria all’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, che consente solo interpretazioni analogiche in bonam partem e non in malam partem. In conclusione la difesa della convenuta, chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate dall’A.C. Perugina S.P.A. e la condanna della stessa alle spese del procedimento arbitrale, di quello pregresso di conciliazione compresi i compensi degli Arbitri e del conciliatotore, le spese e onorari di difesa legale ed i diritti amministrativi versati alla Camera. Con un'unica memoria predisposta per sia per l’arbitrato in esame che per quello prot.614/ARB la F.I.G.C. eccepiva : 1. In via preliminare, l’improponibilità della domanda, in quanto nessuno degli atti impugnati è tale da determinare l’insorgenza tra le parti di una controversia caratterizzata dai connotati della concretezza e attualità, dovendosi al contrario ritenere che gli stessi sono inidonei ad incidere , in via diretta ed immediata, su posizioni giuridiche altrui. 2. Nel merito, l’inapplicabilità dell’art.16.6 N.O.I.F. ad una società sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria. In particolare, nel sostenere l’applicabilità della richiamata disposizione alla sola ipotesi di fallimento, la difesa della F.I.G.C. evidenzia le diverse finalità della procedura del fallimento e dell’amministrazione straordinaria: la prima è una procedura che comporta l’immediata cessazione dell’impresa ed è volta alla liquidazione del patrimonio del fallito; la seconda, invece, è volta alla conservazione dell’attività dell’impresa, che può avvenire sia mediante dismissione totale o parziale, sia mediante ristrutturazione e quindi prosecuzione della stessa. La difesa conclude che essendo presupposto dell’amministrazione straordinaria proprio la continuazione aziendale dell’impresa, la continuazione nel caso si azienda sportiva non può realizzarsi se non con la conservazione dell’affiliazione. 3. Nel merito, in ordine all’annullamento del C.U. n.178/A, la difesa della F.I.G.C., come rilevato al precedente n.1, ritiene che la domanda sia presentata prematuramente, in quanto presuppone un’eventualità allo stato meramente ipotetica, il ripescaggio in serie A; dunque, fino a quando questo non accadrà, la previsione regolamentare non potrà provocare il lamentato danno lesivo, con carenza di interesse concreto e attuale a coltivare la questione. Inoltre, viene paventata anche l’inammissibilità della domanda per la mancata estensione del contraddittorio alla Lega Nazionale Professionista, parte necessaria in qualità di destinataria dell’importo controverso. Concludendo la difesa della F.I.G.C., insiste per il rigetto delle istanze proposte dalla Società Perugia. III PROC. PROT. N. 748 DEL 19 LUGLIO 2004. In data 19.07.2004 l’A.C. PERUGIA depositava la terza istanza di Arbitrato n.prot. 748 (ex art. 7 e segg.ti/Regolamento), con richiesta di deroga dei termini, nei confronti della FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.), e della PARMA ASSOCIAZIONE CALCIO SPA, avente ad oggetto l’annullamento: “previo accertamento dell’applicabilità al caso di specie dell’art.16.6 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., e comunque previo accoglimento – per quanto qui di rilevanza – delle domande già svolte nelle due istanze di arbitrato già pendenti ai nn. 614/ARB e 627/ARB Registro/Camera e comunque previo accertamento nel caso di specie dell’art. 16.7 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., 1. del C.U. F.I.G.C. n. 6/A, pubblicato in data 08 luglio 2004, con cui veniva approvato “il conferimento in conto capitale della intera azienda sportiva della Parma A.C. s.p.a., comprensiva dei rapporti con tutti i calciatori ed altri tesserati e di tutto quanto indicato nella perizia di stima agli atti del procedimento a firma del dott. Mauro Morelli, nella neo costituita Parma F.C. s.p.a, dalla prima interamente posseduta; e quindi disposta per l’effetto, ai sensi dell’art. 20, punto 5, delle N.O.I.F.: a) l’attribuzione in capo alla affiliata società Parma F.C.. s.p.a del titolo sportivo già detenuto dalla società conferente Parma A.C. s.p.a.; b) il riconoscimento alla Parma F.C. s.p.a. della anzianità di affiliazione vantata dalla società conferente; e dando atto del conseguente automatico trasferimento, in capo alla Parma F.C. s.p.a, di tutti i soggetti tesserati con la Parma A.C. s.p.a. (in a.s.)” 2. nonché di ogni altro provvedimento della F.I.G.C., e/o di suoi singoli Organi interni, direttamente e/o indirettamente connesso, e/o presupposto, e/o concorrente, e/o conseguente al CU 6/A, ivi compresa per quanto occorra la revoca dell’affiliazione delle società Parma/AC e Parma/FC; 3. nonché la pronuncia di revoca dell’affiliazione della società Parma/AC ai sensi e per gli effetti dell’art.16.6. o comunque dell’art. 16.7/N.O.I.F. . III.1 Segnatamente, le censure mosse al C.U. F.I.G.C. n.6/A, di cui al precedente n.1, sono: A) la falsa interpretazione, violazione ed errata applicazione delle leggi statali e delle norme federali e B) l’eccesso di potere e la disparità di trattamento. 1A) La violazione di legge e l’eccesso di potere riguardano gli artt. 16, 20 e 52 delle N.O.I.F., con riferimento alle leggi dello Stato italiano ed allo Statuto del C.O.N.I.. Il primo vizio, secondo la ricorrente, “attiene al fatto che la filiera degli atti è tutta inesorabilmente viziata dalla mancata revoca da parte del Presidente/F.I.G.C. dell’affiliazione del Parma/AC alla data della intervenuta dichiarazione dello stato di insolvenza (28 aprile 2004), anche se con effetti rinviati alla conclusione della stagione sportiva (30 giugno 2004), laddove si voglia ritenere che l’ASGI costituisca l’analogo giuridico della autorizzazione del Tribunale fallimentare al Curatore per l’esercizio provvisorio dell’impresa. Tale vizio ab origine travolge la legittimità e l’efficacia di tutti i successivi atti compiuti sia dalla F.I.G.C. e/o dai suoi Organi, sia dalle società qui convenute, e che abbiano ad oggetto il trasferimento del titolo sportivo, anche se avvenuto nel seno del più ampio trasferimento dell’azienda nella sua complessiva unitarietà”. Il secondo vizio, prosegue la ricorrente, attiene al fatto che, al di là della illegittimità degli atti e/o delle omissioni premesse e presupposte, l’attribuzione del titolo sportivo è avvenuta oltre il naturale limite temporale imposto dalle Carte Federali. 1.B) Quanto alla disparità di trattamento e violazione delle leggi fondamentali (con eccesso di potere) che regolano l’ordinamento sportivo, la difesa della A.C. Perugia ritiene che poiché “nel CU 6/A si fa espresso riferimento al fatto che il Parma/AC sia stato ammesso alla procedura di Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese, quale evidente presupposto normativo di fonte superiore rispetto all’ordinamento sportivo, in forza del quale l’ordinamento inferiore deve “accettare” l’automatica prosecuzione dell’esercizio d’impresa pur se dichiarata in stato in insolvenza, nonché di consentire il trasferimento dell’impresa in una costituenda neo33 società che possa così, di fatto, ripartire (economicamente) da ZERO, ma sportivamente dal massimo campionato nazionale”, tale assunto si pone in evidente contrasto con il Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Decreto Melandri) che, all’art. 16, prevede che: le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività' sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale”. Principio ripreso, , anche dallo Statuto del C.O.N.I. che all’ Art. 20 comma 3 prevede che: le Federazioni Sportive Nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità”. Il Collegio Arbitrale nominato dal Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., riunitosi in data 21 luglio 2004, ore 18, alla presenza di tutte le parti, in sede di prima udienza relativa ai procedimenti arbitrali n. 614 del 03.07.04 e n. 627 del 06.07.04, ha disposto su accordo delle parti – la riunione dei due procedimenti da ultimo citati con quello ora esaminato Nella stessa udienza, il Collegio Arbitrale, esperito il tentativo di conciliazione tra le parti con esito negativo, ha fissato udienza per la trattazione di tutte le questioni pregiudiziali e di merito per il giorno 26 luglio 2004, presso la sede della Camera, dando termine alle parti per la presentazione di memorie e documenti entro le ore 13 dello stesso giorno.Tutte le parti hanno provveduto a depositare le proprie memorie difensive nel termine assegnato dal Collegio ed in particolare la F.I.G.C., eccepiva: 1. in via preliminare l’inammissibilità dell’azione impugnatoria avversaria, in quanto gli atti federali attinenti alle vicende del rapporto associativo costituiscono espressione di poteri pubblicistici, il cui esercizio è soggetto ai principi che governano lo svolgimento dell’azione amministrativa. Pertanto, asserisce la F.I.G.C. : “se si sostiene che l’avvenuto assoggettamento del Parma alla procedura di amministrazione straordinaria valevole per le grandi imprese in crisi imporrebbe l’applicazione della misura prevista dall’art. 16, comma 6, delle N.O.I.F. e che la Federazione (omettendo di intervenire) avrebbe violato l’obbligo di provvedere asseritamente gravante a suo carico, questo supposto inadempimento sarebbe perseguibile giudizialmente soltanto previa rituale attivazione della procedura di formazione del silenzio-rifiuto, la quale presuppone -come si è dettola notificazione di una formale diffida con assegnazione di un termine per provvedere. Senonché, nessuna iniziativa in tal senso è mai stata assunta dall’A.C. Perugia, la quale non può, dunque, pretendere di ottenere omisso medio una pronuncia dichiarativa del reclamato obbligo di provvedere. Risulta, perciò, manifestamente inammissibile la domanda, con la quale non soltanto si chiede che il Collegio accerti l’applicabilità alla fattispecie della norma invocata, ma si pretende addirittura che sia esso stesso (esercitando, in tal modo, un sindacato di tipo sostitutivo) a decretare l’irrogazione a carico della controinteressata della misura ivi contemplata”. 2. Sempre in via preliminare, l’incompromettibilità in arbitrato della materia oggetto del contendere, in quanto la situazione soggettiva azionata è di interesse legittimo. 3. Che, poiché “secondo i dettami dell’autonomia statutaria l’interpretazione autentica delle norme federali costituisce prerogativa infungibile della Corte Federale”, non v’è dubbio che i responsi resi da quest’ultima nell’esercizio di tale attività sono dotati di intrinseca valenza normativa e, in quanto tali, non sono suscettibili di disapplicazione da parte dell’organo chiamato a dirimere la controversia. 4. Nel merito, l’infondatezza delle censure svolte dalla società istante in ordine all’interpretazione dell’art.16.6 N.O.I.F. fornita dalla Corte Federale, la quale con argomentazioni esaustive ha chiarito non solo che : “l’Amministrazione Straordinaria non è assimilabile sotto l’aspetto strutturale e teleologico al fallimento”, ma anche che “costituisce nello specifico versante dell’attività sportiva, garanzia certa ed incontestabile della sua effettiva prosecuzione”. 5. L’infondatezza delle censure svolte dalla società istante al C.U. F.I.G.C. n.6/A avuto particolare riguardo al secondo motivo di doglianza della società perugina, secondo cui l’attribuzione del titolo sportivo alla società Parma F.C. sarebbe avvenuto oltre il “naturale limite temporale imposto dalle Carte Federali”. In realtà, afferma la difesa della FCGI : “il comma 3 dell’art. 20 N.O.I.F. prevede che le domande siano presentate entro il 15 luglio di ogni anno e la società emiliana ha dunque rispettato tale termine. Non solo, ma il conferimento dell’azienda sportiva oggetto del provvedimento impugnato – se questo è il significato dell’avversa doglianza – è avvenuto il 29 giugno e dunque persino nell’ambito della stessa stagione sportiva in cui la società Parma A.C. è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria. Dunque a ben vedere – a prescindere da qualsiasi altra ovvia considerazione circa l’impossibilità per la F.I.G.C. di sottrarsi ad una disposizione legislativa dello Stato - non può sostenersi neppure che nella circostanza vi sia stata una “disparità di trattamento” di cui sembra genericamente dolersi controparte, in quanto la fattispecie – a tutto voler concedere – ricalca esattamente il trasferimento del titolo sportivo di una società professionistica fallita di cui il tribunale abbia disposto la continuazione temporanea dell’esercizio di impresa, a favore di un’altra società ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 n. 6 e 52 n. 3 delle N.O.I.F.”. In conclusione, la difesa della FGCI chiedeva che tutte le domande proposte dalla società Perugia fossero dichiarate inammissibile e comunque infondate. Nella propria memoria l’A.C.PERUGIA nel richiamare tutte le precedenti eccezioni e censure formulate, aggiunge: 1. in merito all’impugnazione della decisione della Corte Federale di cui al comunicato ufficiale (C.U.) n. 17/CF che: “Il problema non è tanto, come si legge nel parere del Prof. Maffei Alberti, quello di verificare se il dettato dell’art. 16.6 sia coerente con la disciplina fallimentare, quanto piuttosto quello di verificare se il dettato dell’art. 16.6. sia coerente con le norme dell’ordinamento sportivo e con i principi di settore a livello nazionale ed internazionale. Tale coerenza non può che cercarsi attraverso una interpretazione ed applicazione della norma che sia rispondente al sistema speciale e settoriale quale è quello sportivo. Se così è, come è, emerge con assoluta evidenza che la norma contenuta nell’art. 16.6 non può che essere interpretata nel senso di rivolgersi a tutte le procedure concorsuali per garantire quella parità di trattamento ed uguali condizioni per la partecipazione all’attività sportiva. Ciò in considerazione di uno stesso comune denominatore che connota il fallimento, l’amministrazione straordinaria (come risultante, tra l’altro, dalla nuova disciplina introdotta con la c.d. Legge Marzano) ed il concordato preventivo: nel fallimento si ha una impresa dichiarata insolvente, con possibilità di proseguire l’esercizio dell’impresa anche “sine die” in considerazione della previsione della continuazione, ex art. 90, II comma, l.fall.; nell’amministrazione straordinaria, secondo legge Marzano, l’impresa ammessa alla procedura è dichiarata in stato di insolvenza e prosegue l’attività di impresa nell’ottica della cessione dei beni aziendali non strategici; nel concordato preventivo l’imprenditore viene ammesso sul presupposto della sua insolvenza e prosecuzione nell’ottica liquidatoria. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento che accomuna le tre procedure e che non giustifica, nell’ottica dell’ordinamento sportivo, una disparità di trattamento: il fallimento è procedura liquidatoria con cessione dell’azienda a terzi, in ipotesi sussistente, e “medio tempore” si può autorizzare l’esercizio provvisorio a tutela della massa dei creditori; la procedura di amministrazione straordinaria, secondo la legge Marzano, è procedura liquidatoria sotto un duplice profilo: perché al pari del fallimento è prevista la cessione di rami aziendali a terzi e perché è prevista l’azione revocatoria quale rimedio sempre ed in ogni caso esperibile, a differenza della Prodi-bis. Nel caso della Prodi-bis la revocatoria è esperibile solo quando fallisce lo scopo conservativo e di recupero e la procedura si proietta, in via definitiva, in un’ottica tipicamente liquidatoria; il concordato preventivo anch’esso è caratterizzato da un scopo liquidorio con previsione della cessione dei beni a terzi. In considerazione di quanto sopra, relativamente alle eccezioni delle controparti, la A.C.PERUGIA precisa che: - in punto di paventato contrasto tra normativa statale e ordinamento sportivo, è infondata in quanto quest’ultimo si riferisce, prima che alle leggi Prodi/Marzano, al decreto/Melandri il quale costituisce la massima espressione normativa statale in materia di ordinamento settoriale sportivo, e che (insieme allo Statuto/C.O.N.I., approvato con DM) prevede il principio generale della partecipazione di tutti all’attività sportiva con garanzia di pari opportunità. - in punto di paventata illegittimità di un’interpretazione estensiva dell’art.16.6/N.O.I.F., che è infondata in quanto l’AC Perugia rivendica – a monte dell’interpretazione estensiva – la pedissequa natura e sostanza (negli intenti normativi, nonché nei presupposti ed effetti, in sede di legislazione sportiva con particolare riferimento all’art.16/N.O.I.F.) tra fallimento ed Amministrazione Straordinaria. 2. in merito all’impugnazione del C.U. F.I.G.C. n. 6/A, pubblicato in data 08 luglio 2004 - con cui veniva approvato “il conferimento in conto capitale della intera azienda sportiva della Parma A.C. s.p.a., comprensiva dei rapporti con tutti i calciatori ed altri tesserati e di tutto quanto indicato nella perizia di stima agli atti del procedimento a firma del dott. Mauro Morelli, nella neo costituita Parma F.C. s.p.a, dalla prima interamente posseduta; e quindi disposta per l’effetto, ai sensi dell’art. 20, punto 5, delle N.O.I.F.- contesta: - l’attribuzione in capo alla affiliata società Parma F.C.. s.p.a del titolo sportivo già detenuto dalla società conferente Parma A.C. s.p.a.; - il riconoscimento alla Parma F.C. s.p.a. della anzianità di affiliazione vantata dalla società conferente; e dando atto del conseguente automatico trasferimento, in capo alla Parma F.C. s.p.a, di tutti i soggetti tesserati con la Parma A.C. s.p.a. (in a.s.)”. Inoltre, sempre in merito al C.U. 6/A, la difesa della ricorrente, rileva come, nella fattispecie, il conferimento dell’azienda non sia stato attuato nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normative federali. In particolare ravvisa violazione dell’art. 20/N.O.I.F. che recita: “In caso di scissione di una società o di conferimento dell’azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l’approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l’unitarietà dell’intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell’attività sportiva”. A sostegno di quanto sopra la difesa pone il verbale dell’udienza del 29 Giugno 2004 (con il quale si è proceduto alla sottoscrizione dell’aumento di capitale del Parma/FC da parte della socia unica Parma/AC, mediante conferimento dell’azienda) dal quale si ricaverebbe che il requisito della preservazione dell’unitarietà dell’azienda non è stato rispettato poiché, “stante la definizione di cui all’art. 2755/cc, per la quale l’azienda è il complesso dei beni, e quindi nessuno escluso e compresi tutti i debiti!!), nel caso in esame, la gran parte di questi è stata, invece, lasciata alla società conferente”. Per concludere, la A.C.PERUGIA ha così precisato le proprie conclusioni: (I) annullare il C.U. F.I.G.C. n. 178/A, pubblicato in data 14 maggio 2004, nella parte in cui dispone che la prima avente diritto all’ammissione sia obbligata a rinunciare al contributo straordinario di €/5.000.000,00, e per l’effetto dichiarare che la suddetta somma costituisce credito della soc/Perugia nei confronti della F.I.G.C. per il solo effetto della verificata condizione di aver perso lo spareggio per l’accesso alla Serie A 2004-2005; (II) annullare la decisione della Corte Federale di cui al Comunicato Ufficiale (C.U.) n. 17/Cf pubblicata in data 26 aprile 2004, e per l’effetto (III) accertare e dichiarare l’applicabilità dell’art.16.6 delle N.O.I.F. della F.I.G.C. anche al caso di dichiarazione dello stato di insolvenza a seguito di ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese, ovvero (IV) accertare la sussistenza in capo alla Parma/AC delle condizioni di revoca dell’affiliazione previste dall’art.16.7 delle N.O.I.F., e per l’effetto (V) ordinare alla F.I.G.C. di revocare l’affiliazione della società Parma Associazione Calcio Spa con effetto a decorrere dal dì della intervenuta dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale di Parma, ovvero da quello in cui si è verificato lo stato di liquidazione ai sensi del codice civile; (VI) annullare il C.U. F.I.G.C. n. 6/A, pubblicato in data 08 luglio 2004, e quindi annullare e/o dichiarare inefficace l’attribuzione in capo alla affiliata società Parma F.C.. s.p.a del titolo sportivo già detenuto dalla società conferente Parma A.C. s.p.a., ed il riconoscimento alla Parma F.C. s.p.a. della anzianità di affiliazione vantata dalla società conferente; (VII) dichiarare la nullità e/o l’inefficacia in sede sportiva di ogni e qualsivoglia atto direttamente e/o indirettamente connesso, e/o presupposto, e/o concorrente, e/o conseguente al CU 6/A e/o formalizzato dalla soc/Parma, successivamente al dì di efficacia della revoca dell’affiliazione, con o presso la F.I.G.C. e/o la LNP, e/o dei loro Organi interni, ovvero con altri soggetti affiliati e/o tesserati della Federcalcio, ed avente ad oggetto il trasferimento diretto e/o indiretto e/o l’assegnazione del titolo sportivo per la partecipazione al campionato di serie A 2004-2005; (VIII) condannare le parti convenute al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi in conseguenza degli illeciti comportamenti dei convenuti, che sin da ora si quantificano in €/35.000.000,00 (Trentacinquemilioni di Euro), ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio, o comunque da liquidarsi anche in via liquidativa; (IX) pronunciare ogni e qualsivoglia altro provvedimento utile agli effetti di quanto domandato e/o a dare attuazione alla decisone arbitrale; (X) condannare parte convenuta al pagamento delle spese del procedimento arbitrale (e quello pregresso di conciliazione) e dei compensi degli Arbitri e degli altri Organi della Camera, nonché a rifondere alla parte attrice ogni spesa sostenuta per la propria assistenza legale e per il presente procedimento, ivi compresa la fase obbligatoria del tentativo di conciliazione, e di tutti diritti amministrativi versati alla Camera.” Dal canto loro, le resistenti PARMA A.C. e PARMA F.C. nel richiamare tutte le precedenti eccezioni e censure formulate, hanno aggiunto: - in merito all’impugnazione della decisione della Corte Federale, di cui al C.U. n. 17/CF, che l’interpretazione dell’articolo 16.6 delle N.O.I.F. invocata dall’AC Perugia, collide con il divieto previsto dall’articolo 14 delle Preleggi di ricorso all’analogia con riferimento alle norme di natura eccezionale”; - in merito all’impugnazione del C.U. F.I.G.C. n. 6/A, la difesa delle società emiliane ritiene del tutto pretestuosa le censure mosse a tale provvedimento in ordine alla presunta violazione e falsa applicazione delle normative federali sia in tema di conferimenti che dei termini temporali imposti. Infatti, in ordine alla disciplina sui conferimenti : “la domanda relativa è stata sottoposta, vagliata ed approvata, prima ancora che dal Presidente della F.I.G.C. (organo cui è deputata la approvazione), dalla Lega competente, con i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e dalle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La CO.VI.SO.C. ha espresso il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l’unitarietà dell’azienda sportiva. Tutto ciò, ribadiamo, in piena conformità a quanto previsto dal quarto comma del citato articolo 20 N.O.I.F”. - per quanto riguarda il rispetto dei termini imposti dalla Carta Federale per l’attribuzione del titolo sportivo l’eccezione appare priva di fondamento. Sostengono, in proposito, le resistenti che l’articolo 20 delle N.O.I.F., comma terzo, penultimo paragrafo, prevede che <>. L’ultimo paragrafo prevede: <>. Ciò premesso, afferma la difesa : non è chiaro cosa intenda controparte per “naturale limite temporale imposto dalle Carte Federali”: a tutto voler concedere, infatti, per contestata ipotesi, alle tesi del Perugia AC, poiché, per stessa ammissione dell’istante, il CU 6/A è datato 8 luglio 2004 ed è stato comunicato a Perugia AC il 13 luglio 2004, si ricava de plano che, ammesso che esista un naturale limite temporale, questo è stato pienamente rispettato. In ogni caso l’istanza per l’approvazione dell’operazione di conferimento ai sensi dell’articolo 20 N.O.I.F. è stata depositata in data 23 giugno 2004, mentre il conferimento è stato effettuato nel corso della precedente stagione sportiva e, più precisamente, in data 29 giugno 2004. - sulla presunta disparità di trattamento e violazione delle leggi fondamentali che regolano l’ordinamento sportivo, la difesa della PARMA A.C. e della PARMA F.C. adduce che: il principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità, fa evidente ed espresso riferimento allo svolgimento dell’attività sportiva, il quale deve avvenire in condizioni, appunto, “di parità”, cioè nel rispetto, da parte di tutti i partecipanti, delle medesime regole sportive stabilite dagli Organi a ciò deputati. Ebbene, alla luce di quanto evidenziato più sopra e nei precedenti scritti difensivi, le società esponenti non hanno violato alcuna norma o regola sportiva, essendosi, al contrario, conformate a tutte le disposizioni in materia, tra cui quelle federali sopra richiamate. - quanto alla presunta “disparità” sul piano delle condizioni economiche prodromiche alla partecipazione all’attività sportiva, la difesa delle società Emiliane richiama numerose pronunce che – proprio con riguardo all’amministrazione straordinaria (tanto quella introdotta dalle Leggi Prodi quanto quella da ultimo disciplinata dal Decreto Marzano) - escludono tale eventualità in virtù delle caratteristiche precipue dell’istituto, tra cui la sua finalità di riorganizzazione delle strutture produttive delle imprese e il carattere preminente delle esigenze sociali e di tutela del sistema produttivo nazionale rispetto a dinamiche non virtuose del mercato, preordinate alla mera distruzione dell’impresa stessa. - da ultimo, con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno quantificato dall’AC Perugia nell’importo di Euro 35 milioni, anche a voler prescindere dalla totale assenza di prova offerta dalla società ricorrente, non può che rilevarsi l’insussistenza, in re ipsa, di ogni profilo di “danno” dipendente dalla presente controversia. Infine la difesa delle resistenti rassegna le seguenti conclusioni: - rigettare le domande tutte avanzate dall’A.C. PERUGIA S.p.A. nelle proprie istanze di Arbitrato rispettivamente in data 2, 6 e 19 luglio 2004; - condannare l’A.C. PERUGIA S.p.A. al pagamento delle spese di tutti i Procedimenti Arbitrali e di quelli pregressi di conciliazione, ivi compresi i compensi degli Arbitri e del Conciliatore, le spese e onorari di difesa legale ed i diritti amministrativi versati alla Camera. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Sulle questioni pregiudiziali 1. Il Collegio ritiene di dover esaminare, in via preliminare, le questioni di procedibilità delle istanze arbitrali sollevate dalla F.I.G.C., nonché dall’AC. Parma – F.C. Parma. 2. Va innanzi tutto esaminata l’eccezione relativa alla non compromettibilità in arbitrato della presente controversia. Secondo la prospettazione della F.I.G.C., l’AC Perugia sarebbe titolare di una situazione di interesse legittimo, “attesa l’indole pacificamente pubblicistica del potere sanzionatorio che si pretende sia esercitato nei riguardi dell’A.C. Parma, con effetti estintivi del rapporto di affiliazione”. Da ciò discenderebbe, in applicazione di un consolidato e generale orientamento giurisprudenziale, l’incompromettibilità in arbitrato della presente controversia. 3. Il collegio non intende certo disconoscere la rilevanza dell’eccezione sollevata dalla F.I.G.C., tanto più all’indomani dei discordi orientamenti manifestati nella materia de qua dal giudice amministrativo di primo e di secondo grado. Entrambi i giudici hanno concordato nell’attribuire rilevanza pubblicistica alle deliberazioni federali in materia di revoca dell’affiliazione. Il giudice di primo grado, però, ha ritenuto che ciò non determini una sottrazione delle relative controversie all’istituto arbitrale. L’esplicita salvaguardia legislativa delle clausole arbitrali previste nello statuto del C.O.N.I. e delle federazioni sportive, aventi ad oggetto qualsiasi controversia in materia sportiva, sarebbe anzi tale da ridurre la rilevanza della distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo. Il giudice amministrativo si dovrebbe pertanto limitare a conoscere delle impugnazioni del lodo, che in ogni caso, in tal genere di controversie, non sarebbe affetto da nullità per incompromettibilità in arbitrato della questione (Tar Lazio n. 2897/04). Il giudice amministrativo di secondo grado, invece, ha raggiunto una diversa conclusione. Ha riconosciuto la piena competenza dei collegi arbitrali operanti nell’ambito della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport a pronunciarsi su tutte le controversie sportive, comprese quelle a rilevanza pubblicistica. Il Consiglio di Stato, però, ha ritenuto che tali pronunce, laddove tocchino una materia di rilievo pubblico, siano rese nell’esercizio di una funzione oggettivamente amministrativa: ciò in ragione dell’asserita incompatibilità con l’istituto arbitrale di alcuni elementi propri dello speciale sistema di risoluzione delle controversie istituito presso il C.O.N.I. (Cons. St., n. 5025/2004). Le prime indicazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa dunque sono contraddittorie; e la stessa posizione espressa nella sentenza n. 5025 resa dalla sesta sezione non può ritenersi consolidata: basti d’altra parte considerare che sono ancora aperti i termini per un ricorso in Cassazione avverso tale sentenza, per questioni di giurisdizione. 4. In questo quadro, contrassegnato da profonde incertezze nella stessa giurisprudenza amministrativa, è opinione del collegio che, diversamente da quanto affermato nella difesa della F.I.G.C., la questione non possa essere risolta invocando l’automatica applicazione dei più restrittivi orientamenti tradizionalmente formulati con riguardo alle controversie di cui sia parte una pubblica amministrazione. Anche in quest’ultimo ordine di ipotesi, in verità, è possibile registrare negli ultimi anni una profonda evoluzione normativa e giurisprudenziale. Da tempo, si riconosce la compromettibilità in arbitrato delle controversie relative all’attività di diritto privato della pubblica amministrazione di naturale spettanza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Più di recente, la legge n. 205/2000 ha esplicitamente affermato la possibilità di risolvere in arbitrato rituale di diritto anche le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Dalle norme che facoltizzano la negoziazione del potere amministrativo attraverso la stipula di accordi procedimentali (artt. 11 e 15, l. n. 241/1990) c’è poi chi addirittura trae la conclusione che anche l’interesse pubblico sia disponibile: pertanto, persino le controversie che contrappongono questo agli interessi legittimi dei privati sarebbero passibili di compromesso arbitrale. Dunque, anche con riguardo alle controversie di cui sia parte una pubblica amministrazione, si registra una chiara tendenza alla progressiva estensione delle ipotesi in cui è ammesso il ricorso all’arbitrato. 5. Ad avviso del collegio, tale tendenza deve essere affermata in modo ancora più netto per le controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a una società affiliata, per tre ordini di ragioni. 6. In primo luogo, la Federazione costituisce un soggetto formalmente e sostanzialmente privato, non pubblico. Ciò risulta in modo inequivocabile dal decreto legislativo n. 242/1999, successivamente modificato e integrato dal d.lg. n. 15/2004, secondo cui le Federazioni sportive nazionali sono persone giuridiche di diritto privato. Permane, è vero, una loro dimensione pubblicistica, ma questa si appunta esclusivamente su specifici segmenti dell’attività, la cui individuazione è rimessa allo Statuto del C.O.N.I.. Anche a voler ammettere che le vicende controverse involgano lo svolgimento di uno dei profili a rilevanza pubblicistica dell’attività delle Federazioni sportive nazionali, il Collegio non ritiene che se ne possano trarre le conseguenze prima indicate in termini di qualificazione delle situazioni giuridiche soggettive e di limiti alla deducibilità in arbitrato delle stesse. In questo ordine di idee si pone ora il nuovo art. 22, comma 2, dello Statuto del C.O.N.I. ove si afferma che “nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del C.O.N.I. ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza”. Tuttavia, si chiarisce espressamente che “la valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse”. Ciò vale anche nel caso di specie, dove i poteri della Federazione di cui si discute nella presente controversia non sono certo riconducibili al paradigma tipico della discrezionalità amministrativa, ma si presentano in termini rigorosamente vincolati. È dunque opinione del collegio che rispetto agli atti in questione, al ricorrere dei requisiti previsti, le società sportive abbiano un diritto soggettivo all’emanazione dell’atto positivo o negativo. 7. In secondo luogo, le controversie in esame non involgono i rapporti tra soggetti giuridici reciprocamente estranei, l’uno, la Federazione, titolare di una situazione di potere, e gli altri, le società sportive, destinatarie passive (con effetti ora potenzialmente restrittivi, come nel caso dell’A.C. Parma, ora potenzialmente ampliativi, come nel caso dell’A.C. Perugia) del corretto esercizio di tale potere. La federazione, infatti, è l’associazione (privata) di tali società, con la conseguenza che tra l’una e le altre si controverte semplicemente della corretta esecuzione del contratto associativo. In altri termini, la stessa controversia relativa alla revoca dell’affiliazione appare molto più simile a quella concernente l’esclusione dell’associato per gravi motivi di cui all’art. 24 c.c. che all’irrogazione di una sanzione amministrativa. 8. Di conseguenza, la valutazione della compromettibilità in arbitrato delle controversie deve essere svolta con categorie privatistiche, non pubblicistiche. Anche in questa diversa prospettiva è possibile rilevare un deciso favor dell’ordinamento per l’estensione del ricorso all’istituto arbitrale. Si pensi alla recente riforma del diritto societario, ove già la legge delega apriva la strada all’inserimento negli statuti di clausole compromissorie aventi anche ad oggetto questioni che non possono formare oggetto di transazione, in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile. Quindi l’art. 3 del decreto legislativo n. 5/2003 ha espressamente previsto la deferibilità in arbitrato delle impugnative relative alle delibere assembleari e consiliari. 9. In una logica non dissimile va dunque apprezzata l’ampia previsione contenuta negli statuti delle Federazioni sportive, sulla base della norma facoltizzante contenuta nell’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. del 2000, che istituisce, presso il medesimo ente pubblico rappresentativo di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. L’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., in particolare, consente la devoluzione in arbitrato di pressoché tutte le controversie tra la federazione e altro soggetto dell’ordinamento federale. Le uniche limitazioni riguardano le sanzioni tecnico-disciplinari inferiori a 120 giorni e quelle in materia di doping: nessun riferimento è fatto ad altri limiti derivanti dalla natura dei poteri esercitati o delle situazioni giuridiche soggettive azionate. Più di recente, la stessa F.I.G.C. ha concorso all’introduzione nell’ordinamento di una nuova speciale procedura arbitrale amministrata dalla stessa Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport in materia di rilascio delle licenze UEFA e di iscrizione ai campionati professionistici, predisponendo e sottoscrivendo le relative clausole compromissorie, nonostante la rilevanza pubblicistica anche di tali decisioni. 10. In terzo luogo, solidi argomenti in favore del superamento dell’eccezione di incompromettibilità derivano dalla configurazione particolarmente ampia che la clausola arbitrale riveste nell’ambito dell’ordinamento sportivo e della legislazione statale in materia di sport. Innanzi tutto, è bene ricordare che, nell’ambito dell’ordinamento sportivo internazionale, al quale deve necessariamente uniformarsi quello nazionale, da anni opera un Tribunale arbitrale dello sport, cui sono devolute, tra le altre, proprio alcune di quelle controversie, che, inquadrate nelle categorie giuridiche nazionali, sono espressione del potere pubblicistico delle federazioni (in primis le sanzioni in materia di doping). 11. Ma, per venire alla legislazione statale in materia di sport, decisiva appare la legge 17 ottobre 2003, n. 280. La legge, innanzi tutto, introduce una speciale riserva in favore della giustizia endoassociativa per tutte le questioni rilevanti esclusivamente per l’ordinamento sportivo. La legge, inoltre, devolve la maggior parte delle controversie aventi ad oggetto atti del Comitato Olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive rilevanti per l’ordinamento statale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Allo stesso tempo, però, la legge afferma espressamente che «in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive». L’ambito delle controversie compromettibili in arbitrato, dunque, appare in questo settore persino più ampio di quello previsto dall’art. 6 della legge n. 205 del 2000, travalicando la sfera dei diritti soggettivi e aprendo la strada anche all’arbitrato irrituale. 12. Per tutte queste ragioni, il Collegio ritiene dunque di potersi validamente pronunciare su tutte le questioni attinenti direttamente o indirettamente alla revoca dell’affiliazione di una società sportiva oltre che sugli altri provvedimenti degli organi federali e segnatamente sull’approvazione del conferimento dell’azienda sportiva dall’A.C. Parma all’F.C. Parma. 13. Si può pertanto passare all’esame delle altre questioni pregiudiziali. 14. La prima riguarda il difetto di legittimazione attiva dell’A.C. Perugia a impugnare i provvedimenti federali relativi all’A.C. Parma-F.C. Parma. Il collegio riteine infondata tale eccezione. Nell’ordinamento federale, la mancata iscrizione al campionato di una squadra per ragioni extrasportive costituisce automaticamente titolo per la prima delle società retrocesse alla riammissione alla serie superiore. Discende da ciò che la prima delle società retrocesse debba ritenersi pienamente legittimata a sollevare innanzi agli organi federali e in seguito eventualmente innanzi al sistema arbitrale amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport tutte le questioni attinenti alla validità e all’efficacia del titolo sportivo, dell’affiliazione e della partecipazione ai campionati delle altre società. Anzi, è precipuo interesse del ricorrente agire il prima possibile per ottenere l’accertamento del proprio diritto alla riammissione alla serie superiore, anche in vista dell’assunzione degli idonei impegni finanziari e sportivi. 15. Può invece essere pretermessa l’eccezione relativa all’irrituale (o inesistente) formazione del meccanismo del silenzio rigetto con riguardo all’istanza di revoca dell’affiliazione dell’A.C. Parma avanzata dall’A.C. Perugia. Il collegio, invero, dubita che all’interno di un’associazione privata possa invocarsi l’automatica applicazione del meccanismo del silenzio rigetto disciplinato dall’ordinamento per il caso in cui venga in questione un comportamento (inerte) della pubblica amministrazione. In ogni caso, l’eccezione de qua è superata dalla rituale impugnazione da parte dell’A.C. Perugia di uno specifico e successivo atto della F.I.G.C., nell’ambito del quale confluisce, come atto presupposto, anche il (presunto) diniego di revoca dell’affiliazione nonché il parere della Corte federale in ordine agli effetti dell’ammissione delle società di calcio alle procedure di amministrazione straordinaria. 16. Anche le eccezioni relative all’inammissibilità dell’istanza arbitrale avente ad oggetto il presunto diritto dell’A.C. Perugia alla corresponsione del contributo straordinario in favore della perdente lo spareggio per l’ultimo posto nella massima serie vanno respinte. Trattandosi di un contributo asseritamente dovuto per il solo fatto della perdita dello spareggio e immediatamente esigibile all’indomani di tale evento, la delibera della F.I.G.C., già per il solo fatto di rinviarne il pagamento ad un momento futuro e di subordinarlo ad una condizione risolutiva, è immediatamente lesivo di tale presunto diritto. 17. Anche l’eccezione relativa al difetto di costituzione del collegio con riguardo a questa specifica controversia, in ragione del suo asserito carattere meramente bilaterale, con conseguente diritto delle parti alla nomina dei propri arbitri, va disattesa. Poiché, infatti, la somma pari al contributo straordinario, in caso di mancato pagamento, è destinata ad alimentare direttamente i fondi per la mutualità sportiva in favore delle altre società, anche tale controversia deve ritenersi caratterizzata dall’esistenza di una pluralità di parti, le quali hanno avuto tutto il tempo per dispiegare l’intervento nel presente procedimento. Da ciò discende la regolare costituzione del presente collegio anche rispetto alla pronuncia su tale controversia. 18. In ordine al rito applicabile, il Collegio rileva che il presente arbitrato è arbitrato rituale di diritto. Le diverse istanze, infatti, sono state presentate dall’A.C. Perugia sulla base dell’art. 27 dello Statuto F.I.G.C., il quale opera un rinvio espresso alle disposizioni inderogabili degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. L’art. 7, co. 7, del nuovo regolamento della Camera, nell’individuare ora come regime ordinario quello dell’arbitrato irrituale, fa espressamente salvo il diverso tenore degli accordi tra le parti, configurato nel caso di specie nell’art. 27 Statuto F.I.G.C.. Inoltre, l’art. 29, co. 2, del nuovo regolamento della Camera stabilisce espressamente che, fino al momento della definitiva approvazione dello Statuto del C.O.N.I. da parte del Ministero vigilante, continua ad applicarsi il regime antecedente dell’arbitrato rituale. Il decreto di approvazione del nuovo Statuto è stato emanato in data 23 giugno 2004, ma è stato ufficialmente comunicato al C.O.N.I. soltanto in data 20 luglio 2004. L’approvazione, inoltre, è stata condizionata al recepimento di alcune osservazioni al quale dovrà provvedere il Consiglio nazionale su proposta della Giunta nazionale convocata per il 5 agosto. Al momento dell’instaurazione dell’arbitrato dunque non poteva ritenersi ancora perfezionato o comunque opponibile alle parti il procedimento di approvazione dello Statuto, al quale è condizionato anche il passaggio in via generale al regime dell’arbitrato irrituale, fatto comunque salvo quanto osservato immediatamente sopra in ordine al sussistente diverso accordo tra le parti. B) Sulle questioni di merito: 19. Risolte le questioni pregiudiziali, è possibile passare ad esaminare le diverse richieste formulate dall’A.C. Perugia nelle tre distinte istanze arbitrali riunite nel presente giudizio. 20. Si deve in proposito necessariamente partire dal disposto dell’art. 16, comma 6, N.O.I.F. La norma prevede la revoca dell’affiliazione in caso di fallimento, con efficacia immediata o, qualora venga disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa, con efficacia dal termine della stagione in corso. 21. Sostiene parte istante che l’amministrazione straordinaria presuppone l’accertamento giudiziale dello stato d’insolvenza così come avviene per la dichiarazione di fallimento, alla quale pertanto deve ritenersi assimilata; che la procedura di amministrazione straordinaria sarebbe in ipotesi volta alla conservazione dell’impresa e non dell’imprenditore, sicchè alla società ammessa a tale procedura dovrebbe essere revocata l’affiliazione e l’impresa potrebbe essere conservata con l’attribuzione del titolo sportivo ai sensi dell’art. 52, comma 6, N.O.I.F.. 22. Osserva il Collegio arbitrale che la premessa da cui muove parte istante non è fondata. Infatti, la procedura di amministrazione straordinaria ha finalità conservative del patrimonio produttivo (art. 1 d.lgs. 8.7.1999, n. 270) ed è quindi volta alla conservazione dell’impresa, intesa come complesso produttivo, cioè come complesso aziendale. Ciò è stato chiaramente ribadito, ancora di recente, proprio con riferimento alla vicenda del gruppo Parmalat, da TAR Lazio n. 6805/04. Il giudice amministrativo, infatti, ha espressamente sottolineato le “insopprimibili differenze funzionali tra fallimento ed amministrazione straordinaria l’uno rivolto essenzialmente alla liquidazione dell’attivo ed al soddisfacimento dei creditori, l’altra alla cura dell’interesse pubblico di salvaguardia delle capacità produttive dell’impresa e di conservazione dei livelli occupazionali”. 23. Né l’impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria, diversamente da quanto ritiene l’istante operando un’artificiosa distinzione tra profilo soggettivo ed oggettivo, potrebbe utilmente continuare con il ricorso alla speciale procedura di cui all’art. 52, comma 6, N.O.I.F.. Questa, infatti, presuppone, al contrario, la costituzione di una totalmente nuova e diversa impresa da parte di soggetti selezionati attraverso meccanismi concorsuali dalla stessa Federazione. Per l’impresa esistente e sottoposta all’amministrazione straordinaria, invece, la revoca dell’affiliazione, comportando lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati (art. 110 N.O.I.F.), determinerebbe l’azzeramento di quella che è la principale componente patrimoniale dell’azienda e con esso il dissolvimento del complesso produttivo, vanificando la finalità istituzionale della procedura. 24. Muovendo dalla considerazione della differente funzione delle due procedure, non è quindi possibile estendere la norma dell’art. 16, comma 6, N.O.I.F. alle società sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria, limitandosi l’ordinamento sportivo federale a recepire gli effetti della disciplina statale sui diversi regimi delle crisi dell’impresa. È evidente, in proposito, come rispetto a ciò non possa assumere alcuna rilevanza l’inconferente rinvio di parte istante al generale “principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità”, contenuto nel d.lgs. n. 242/1999. Conseguentemente vanno rigettate, oltre alla richiesta di annullamento del parere della Corte Federale pubblicato il 26.4.2004, trattandosi tra l’altro di pronuncia meramente interpretativa, le richieste dell’accertamento della sussistenza in capo alla Parma A.C. delle condizioni di revoca dell’affiliazione previste dall’art. 16.6 N.O.I.F. e di ordine alla F.I.G.C. di revoca dell’affiliazione della Parma A.C. 25. Alle medesime conclusioni è possibile giungere rispetto all’ipotesi di revoca dell’affiliazione per liquidazione della società ai sensi del codice civile prevista dall’art. 16.7 delle N.O.I.F.. 26. Sostiene, in proposito, l’istante sebbene con argomentazione svolta soltanto nella memoria conclusiva del 26.7.2004 - che, ai sensi dell’art. 2484 c.c., la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale costituirebbe causa di scioglimento della società. Tale causa opererebbe automaticamente ed immediatamente. 27. Il collegio non condivide l’assunto dell’istante. L’art. 2484 c.c., nell’individuare come causa di scioglimento della società la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, fa espressamente salva la previsione di cui all’art. 2447 c.c. Questa disposizione impone agli amministratori della società di convocare senza indugio l’assemblea per l’assunzione degli opportuni provvedimenti. Tali provvedimenti, come risulta dalla stessa documentazione esibita dall’istante, sono stati assunti dalla società Parma A.C. a partire dall’assemblea straordinaria del 14 gennaio 2004, prima che la società venisse poi ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Per queste ragioni, il Collegio ritiene di dover respingere la stessa premessa del ragionamento dell’istante e dunque anche la conclusione in ordine al verificarsi di uno stato automatico di liquidazione, in quanto tale fonte di un ipotetico dovere in capo alla F.I.G.C. di procedere alla revoca dell’affiliazione, ai sensi dell’art. 16.7 delle N.O.I.F.. 28. Con domanda contenuta nella terza istanza di arbitrato, il ricorrente chiede l’annullamento o la declaratoria di inefficacia dell’attribuzione in capo alla Parma F.C. del titolo sportivo già detenuto dalla conferente Parma A.C. ed il riconoscimento a quest’ultima dell’anzianità di affiliazione vantata dalla società conferente. 29. A fondamento della domanda di annullamento o declaratoria di inefficacia, nella terza istanza di arbitrato, depositata il 19.7.2004, l’A.C. PERUGIA deduce due vizi, affermando che: Il primo vizio attiene al fatto che la filiera degli atti è tutta inesorabilmente viziata dalla mancata revoca da parte del Presidente/FIGC dell’affiliazione del Parma/AC alla data della intervenuta dichiarazione dello stato di insolvenza (28 aprile 2004), anche se con effetti rinviati alla conclusione della stagione sportiva (30 giugno 2004), laddove si voglia ritenere che l’ASGI (Amministrazione straordinaria delle grandi imprese) costituisca l’analogo giuridico della autorizzazione del Tribunale fallimentare al Curatore per l’esercizio provvisorio dell’impresa. Tale vizio ab origine travolge la legittimità e l’efficacia di tutti i successivi atti compiuti sia dalla FIGC e/o dai suoi Organi, sia dalle società qui convenute, e che abbiano ad oggetto il trasferimento del titolo sportivo, anche se avvenuto nel seno del più ampio trasferimento dell’azienda nella sua complessiva unitarietà. Il secondo vizio attiene al fatto che, al di là della illegittimità degli atti e/o delle omissioni premesse e presupposte, l’attribuzione del titolo sportivo è avvenuta oltre il naturale limite temporale imposto dalle Carte Federali. 30. Osserva in proposito il Collegio arbitrale che con il primo motivo viene riproposta la questione della mancata revoca dell’affiliazione del Parma A.C. in dipendenza della declaratoria di insolvenza correlata all’assoggettamento ad amministrazione straordinaria, la cui infondatezza è stata prima illustrata. 31. Parimenti infondato è il secondo motivo posto che l’attribuzione del titolo sportivo e dell’anzianità della conferente alla conferitaria è conseguente al conferimento e la domanda relativa ad operazioni di conferimento può essere presentata anche oltre il termine del 15 luglio (art. 20, comma, 3, N.O.I.F.). 32. Solo con la memoria depositata il 26.7.2004 l’A.C. PERUGIA deduce un terzo vizio consistente nel fatto che “il conferimento di azienda non è stato attuato nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalle normative federali: richiama in proposito l’art. 20 N.O.I.F. in forza della quale in caso di conferimento dell’azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l’approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l’unitarietà dell’intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell’attività sportiva e sostiene che non è stato rispettato il requisito dell’unitarietà dell’azienda. 33. Osserva il Collegio arbitrale che sotto il profilo della normativa federale che è quella appunto la cui violazione viene lamentata da parte istante – l’operazione di conferimento non è censurabile. Infatti, laddove si prevede la condizione che “sia preservata l’unitarietà dell’azienda sportiva”, la ratio della normativa federale è quella di assicurare che il conferimento – come emerge dal riferimento all’azienda “sportiva” abbia ad oggetto il complesso di beni e diritti destinati allo svolgimento dell’attività sportiva e, nella specie, il trasferimento risulta avere avuto ad oggetto proprio il complesso di beni de quibus. Laddove poi si prevede la condizione che “sia garantita la regolarità ed il proseguimento dell’attività sportiva”, la preoccupazione è quella di assicurare che sussistano i parametri per la partecipazione all’attività sportiva, cui nella specie è preordinato l’accollo selettivo dei debiti, la cui mancata copertura osterebbe all’iscrizione al campionato. 34. Semmai l’operazione di conferimento delle attività con accollo selettivo delle passività che si traduce nella costituzione di un patrimonio separato destinato al soddisfacimento dei soli “debiti sportivi” può sembrare in contrasto con il principio della regolazione concorsuale dei crediti. Ma non è questo il profilo del quale si preoccupa la normativa federale, la violazione della quale è censurata dalla A.C. PERUGIA soltanto nella memoria 26.7.2004. 35. In proposito non ci si può certo nascondere il rischio che il conferimento di aziende ex art. 20 N.O.I.F. da parte di società in grave crisi sia diretto esclusivamente a ottenere l’automatico trasferimento del titolo sportivo ad una società chiamata a soddisfare soltanto quei debiti il cui adempimento è funzionale ad una verifica positiva dei criteri economici-finanziari preveduti dalla Federazione. Tale operazione, tuttavia, sarebbe gravemente lesiva del regolare funzionamento dei campionati, in quanto sottoposta ad azioni a tutela dei creditori della società conferente, in grado di minarne la stabilità degli effetti. 36. Nel caso di specie, tuttavia, il conferimento alla neocostituita Parma F.C. del compendio aziendale della Parma A.C., quale identificato nella relazione peritale del dott. Mauro Morelli, contrariamente a quanto affermato dall’istante, è conforme alla previsione dell’art. 20 N.O.I.F. in quanto soddisfa le condizioni minime necessarie a configurare il trasferimento dell’azienda sportiva nella sua interezza, intesa ai sensi dell’art. 2555 c.c. come complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa. 37. Quanto all’articolata operazione di trasferimento di ulteriori poste attive e passive, questa si sottrae ai rischi prima evocati in virtù dell’ammissione della società conferente alla speciale procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla l. n. 39/2004, e successive modificazioni e integrazioni, e della specifica approvazione dell’operazione di conferimento da parte del Ministro competente e del giudice delegato. In altri termini, il conferimento, in questo caso, si inserisce in un sistema normativo speciale atto a contemperare, sotto la responsabilità dell’autorità politico-amministrativa e di quella giudiziaria, gli interessi dei creditori con quelli dell’impresa e del relativo programma di risanamento. L’operazione di conferimento, proprio per effetto della specifica approvazione ministeriale e giudiziaria, dunque, non espone la società conferitaria ad azioni tali da pregiudicare, almeno allo stato, il rapporto di affiliazione dell’F.C. Parma e la sua regolare partecipazione al prossimo campionato. 38. Ciò emerge chiaramente, innanzi tutto, dalla delibera del 24 giugno 2004 con cui il Ministro delle attività produttive emanava l’autorizzazione alla costituzione da parte di Parma/AC di una nuova società mediante sottoscrizione e versamento del capitale sociale ed all’aumento di detto capitale mediante conferimento di ramo d’azienda. Tale delibera, infatti, riconosceva espressamente “l’importanza della iscrizione della Società al campionato di calcio di serie A per la stagione 2004/2005 quale atto essenziale alla conservazione del valore dell’azienda nell’interesse del ceto creditorio di Parma A.C. spa in amministrazione straordinaria”. La delibera, altresì, rilevava che l’operazione di conferimento così congegnata consente di “soddisfare i requisiti di iscrizione previsti dalla normativa di settore”. 39. Il Giudice Delegato, subito dopo, con decisione del 26 giugno 2004, accoglieva l’istanza, nell’ambito del conferimento dell’azienda sportiva in una nuova società interamente posseduta dalla società Parma/AC in amministrazione straordinaria, di autorizzazione al conferimento dei debiti nei confronti del ‘sistema calcio’. Il giudice, in particolare, rilevava che “il progetto di costituzione di una nuova società avente i requisiti per l’iscrizione ai campionati professionistici per l’anno 2004/2005 costituisce l’unica possibilità di mantenere alcuni elementi del patrimonio di rilevante valore” e che il pagamento dei debiti nei confronti del ‘sistema calcio’, pur se anteriori all’ammissione alla procedura, “appare assolutamente conveniente per la massa creditoria, in quanto pur comportando la piena soddisfazione di ragioni chirografarie, è l’unica che consente di salvaguardare valori patrimoniali di gran lunga superiori all’esborso”. 40. Gli atti di autorizzazione emanati dal Ministro e dal Giudice Delegato, in difetto di una tempestiva impugnazione innanzi agli organi giurisdizionali competenti e di un esito positivo di tali ricorsi, devono presumersi legittimi, e comunque efficaci. Proprio l’esistenza di tali atti autorizzatori ha necessariamente condizionato la decisione della F.I.G.C. di approvare il conferimento dell’azienda sportiva con tutti i provvedimenti connessi e conseguenti in favore del Parma FC. 41. Le conclusioni raggiunte nel presente giudizio possono mutare ove in prosieguo l’amministrazione straordinaria dell’A.C. Parma sia convertita in fallimento, nei casi espressamente previsti dalla vigente disciplina speciale di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, cui la legge 18 febbraio 2004, n. 39 fa esplicito rinvio. Di qui, tra l’altro, discende anche l’esigenza di un attento monitoraggio della situazione durante l’intera stagione sportiva. Degli esiti di questo controllo la F.I.G.C. dovrà dare conto anche al C.O.N.I., secondo quanto previsto dalla recente delibera di quest’ultimo recante “Criteri e modalità dei controlli da parte delle Federazioni sportive nazionali sulle società sportive di cui all’articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91”. In particolare, la F.I.G.C. dovrà presentare una relazione sulla situazione di tutte le società in grave crisi nella “dettagliata informativa” trimestrale ivi prevista “in merito all’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche e alle iniziative assunte a livello federale e societario per garantire il graduale raggiungimento di tale obiettivo”. Su questa base, tra l’altro, proprio il C.O.N.I. può formulare motivati rilievi e indicare l’adozione delle opportune iniziative. Qualora, poi, il C.O.N.I., sulla base delle relazioni periodiche della Federazione o di altri elementi ad esso pervenuti o acquisiti direttamente, verifichi l’inadeguatezza del sistema di controllo federale, provvederà esso stesso in via sostitutiva ad effettuare il controllo nei confronti delle società professionistiche. 42. Vanno pertanto rigettate tutte le istanze dell’A.C. Perugia di annullamento del provvedimento del Presidente della F.I.G.C. di approvazione del conferimento al Parma F.C. dell’azienda sportiva del Parma A.C. e dei provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti. 43. Discende inevitabilmente da quanto sin qui argomentato che non può essere altresì accolta la domanda di risarcimento avanzata dall’A.C. Perugia per difetto dei presupposti soggettivi ed oggettivi di responsabilità. 44. Va invece accolta, nei limiti di cui infra, la domanda dell’A.C. Perugia in merito all’erogazione del contributo straordinario di Euro 5.000.000 in favore della stessa, in quanto società perdente lo spareggio tra la quart’ultima della seria A e la sesta classificata in serie B nella stagione sportiva 2003-2004. 45. Il collegio ritiene che il contributo sia stato convenuto tra le parti e il relativo obbligo assunto dalla F.I.G.C. nel presupposto che esso costituisca una misura forfettaria di indennizzo per tutti i danni derivanti dalla perdita sul campo del diritto alla partecipazione al futuro campionato di serie A. 46. Tali danni, tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dalla F.I.G.C., non possono ritenersi integralmente non prodotti per effetto della eventuale e successiva (ri)ammissione alla massima serie della società in questione, per cause ‘extrasportive’. Anche in questa ipotesi, infatti, la prognostica o temporanea iscrizione al campionato di serie B produce medio tempore alcuni danni, in relazione all’acquisto e al trasferimento dei calciatori, e più in generale alla programmazione dell’attività economico-sportiva e alla gestione anche commerciale dei relativi diritti. 47. Il collegio ritiene equo determinare in via forfetaria tali danni in una somma pari a un quinto del contributo straordinario, al quale pertanto l’A.C. Perugia ha immediato diritto. I restanti quattro quinti del contributo saranno dovuti solo successivamente all’effettiva e definitiva iscrizione dell’A.C. Perugia al campionato di serie B. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: 1. Dichiara l’infondatezza delle domande dell’A.C. Perugina aventi ad oggetto la revoca dell’affiliazione dell’A.C. Parma, l’annullamento dell’autorizzazione al conferimento e dei provvedimenti connessi e conseguenti in favore di F.C. Parma, nonché dei provvedimenti presupposti e conseguenti. 2. Dichiara l’infondatezza della domanda dell’A.C. Perugina avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno. 3. Ordina l’immediato pagamento in favore dell’A.C. Perugia di un quinto del contributo straordinario di Euro 5.000.000. I restanti quattro quinti del contributo saranno dovuti solo successivamente all’effettiva e definitiva iscrizione dell’A.C. Perugia al campionato di serie B. 4. Fermo restando il vincolo di solidarietà, pone a carico delle parti le spese per gli emolumenti del Collegio e di arbitrato, secondo la ripartizione e nell’ammontare fissato in separata ordinanza. 5. Compensa integralmente tra le parti le spese di difesa e di assistenza legale da loro sostenute. 6. Dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, il 27 luglio 2004, nella conferenza personale degli arbitri e con voti unanimi. F.to Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano F.to Prof. Avv. Angelo Piazza
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