CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 3 settembre 2003 – POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. CONTRO F.I.G.C.

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 3 settembre 2003 – POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. CONTRO F.I.G.C. L’ARBITRO UNICO PROF. AVV. PIERLUIGI RONZANI ha deliberato il presente lodo nella controversia promossa da: POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. con sede in Poggibonsi (SI) viale G. Marconi n. 105, in persona del legale rappresentante pro-tempore vice-presidente signor Paolo Nencioni, rappresentata e difesa dall’avv. Ruggero Stincardini del foro di Perugia, ivi elettivamente domiciliata in via Martiri dei Lager n. 92/A; parte attrice; contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO con sede in Roma via G. Allegri n. 4, in persona del presidente dott. Franco Carraro, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Gallavotti del foro di Roma, ivi elettivamente domiciliata in via Po n. 9; parte convenuta. Conclusioni delle parti: per il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L.: “l’arbitro unico si compiaccia, contrariis reiectis, di annullare i provvedimenti in epigrafe analiticamente individuati e impugnati, per le parti di rilevanza per la soc. Poggibonsi, e per la sua ammissione al campionato di serie C/2 per la stagione 2003-04, per l’effetto ordinare alla F.I.G.C. l’adozione dei provvedimenti conseguenti ai fini dell’ammissione della società Poggibonsi Valdelsa s.r.l. al campionato di serie C/2 per la stagione 2003-2004. Tenuto conto che al momento della decisione dell’arbitro la disputa del campionato di serie C/2 sarà sicuramente avviata, la società Poggibonsi, ad evitare danni a terze società già inserite nel campionato, è disposta ad accettare anche una ammissione in soprannumero. Con vittoria di spese di rito e di difesa, secondo giustizia”. Per la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO: “si chiede pertanto che il designato arbitro unico rigetti la domanda proposta dalla società Poggibonsi Valdelsa s.r.l., e la condanni a rifondere alla F.I.G.C. le spese di questo procedimento e gli oneri della difesa nella misura ritenuta di giustizia”. Svolgimento dell’arbitrato Con atto introduttivo di arbitrato del 30 agosto 2003 il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. chiedeva l’annullamento dei seguenti atti: 1) del provvedimento Co.Vi.So.C. di cui al verbale della riunione in data 29 luglio 2003, con il quale veniva espresso parere negativo all’ammissione della ricorrente al campionato di serie C/2 per la stagione 2003-2004, nonché dei provvedimenti Co.Vi.So.C. di cui agli altri verbali delle riunioni tenute prima del 29 luglio 2003 ed aventi ad oggetto l’ammissione della ricorrente al campionato predetto; 2) del provvedimento del Consiglio federale della FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO del 31 luglio 2003, di cui al comunicato ufficiale n. 41/A, con il quale veniva deliberata la non ammissione di parte attrice al campionato di serie C/2 2003-04; 3) per quanto occorresse, del comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 151/A del 28 aprile 2003, che stabilisce le norme per l’ammissione ai campionati, e del comunicato ufficiale della Lega professionisti di serie C n. 174 del 2 maggio 2003 che recepisce integralmente il precedente atto normativo; 4) nonché di qualsiasi altro atto presupposto, e/o conseguente e/o direttamente e/o indirettamente connesso, con gli atti impugnati di cui sopra. Formulando le proprie premesse di fatto, parte attrice osservava che, al termine della stagione sportiva 2002-2003, il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. conseguiva sul campo il diritto a partecipare per la stagione corrente (2003-2004) al campionato di serie C/2. In ragione del risultato conseguito, il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. presentava nei termini la domanda di iscrizione al predetto campionato. Con lettera 19 giugno 2003 la F.I.G.C. - secondo la ricostruzione di parte attrice - contestava al POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. un’eccedenza di indebitamento per euro 2.140.000,00 con invito ad annullarla entro il 14 luglio 2003. Con lettera 22 luglio 2003 la L.P.S.C. comunicava al POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. che il proprio Consiglio direttivo aveva deliberato la sua non ammissione al campionato in ragione dei seguenti fatti: a) eccedenza di indebitamento per euro 2.065.000,00; b) irregolare posizione Enpals; c) mancato deposito della garanzia bancaria di euro 207.000,00 per la partecipazione al campionato. In data 24 luglio 2003 il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. ricorreva avverso la non ammissione: 1) allegando originale della fideiussione di euro 207.000,00 per la partecipazione al campionato; 2) allegando fideiussione di euro 170.000,00 a garanzia del disavanzo causato dai contratti economici dei singoli tesserati; 3) comunicando che in data 21 luglio era stata regolarizzata la posizione Enpals, mediante integrale versamento dei contributi dovuti da aprile 2002 a marzo 2003, senza usufruire della rateizzazione e dei relativi benefici sul calcolo del rapporto ricavi/indebitamento, ed allegando a riscontro le copie dei modelli F24, del carteggio relativo alla domanda di discarico 2001 integralmente accolta, nonché della relativa dichiarazione del legale rappresentante e del presidente del Collegio sindacale; 4) comunicando l’intervenuto ripianamento del disavanzo di bilancio al 30 giugno 2002, mediante versamento dei soci per euro 533.556,93, utilizzo di riserve di capitale per euro 55.957,61, e conseguente ricostituzione del capitale sociale ad euro 11.000,00, allegando certificazione notarile in data 21 luglio 2003 e copia dei versamenti effettuati dai soci per complessivi euro 544.556,93; 5) comunicando che la residua eccedenza di indebitamento per euro 1.520.433,07 sarebbe stata annullata: - quanto ad euro 25.824,56 mediante saldo attivo del conto trasferimenti presso la L.P.S.C.; - quanto ad euro 1.213.000,00 a mezzo “effetti a garanzia di anticipi liquidi sui conti correnti”; - e quanto al residuo di euro 281.608,51 mediante finanziamenti infruttiferi e postergati da parte dei soci. Secondo quanto affermato da parte attrice, nei giorni successivi il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. veniva convocato presso gli uffici della Co.Vi.So.C. ove si rappresentava di non ritenere ammissibile la modalità di ripianamento per euro 1.213.000,00 “a mezzo effetti in garanzia di anticipi liquidi sui conti correnti”, significandosi che tale somma doveva essere ripianata in uno dei modi previsti dal C.U. n. 151/A, ivi compreso l’accollo liberatorio ancorché tale strumento giuridico non fosse espressamente previsto nel C.U. n. 151/A. Il 28 luglio 2003 il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. dava corso agli accolli liberatori così come asseritamente suggeriti dalla Co.Vi.So.C., che venivano, in ipotesi, effettuati per un importo di complessivi euro 1.520.339,60 (somma superiore per circa euro 26.000,00 alla residua eccedenza di indebitamento) con riferimento ad esposizioni del POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. presso gli istituti bancari Banca Popolare dell’Etruria per euro 259.048,14, Cassa di Risparmio di Firenze per euro 247.671,40 e Monte dei Paschi di Siena per euro 1.013.619,97. Secondo la prospettazione di parte attrice, gli istituti di credito avrebbero “certificato” gli accolli con le proprie dichiarazioni. I predetti accolli venivano effettuati da parte dei soci Luano Niccolai e Paolo Nencioni, i quali con separata dichiarazione inviata al POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. dichiaravano di averli eseguiti con “rinuncia alla rivalsa nei confronti del POGGIBONSI VALDELSA S.R.L.”. In data 30 luglio 2003 il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. inviava una diffida al Consiglio federale con richiesta di riesame ex art. 83 N.O.I.F., nella quale ribadiva le intervenute operazioni di annullamento dell’eccesso di indebitamento, puntualizzando come gli accolli dei debiti fossero tutti stati effettuati con effetto “definitivamente ed irrevocabilmente liberatorio e senza animo di rivalsa dei soci nei confronti della società”, e che in quanto tali essi comportavano “l’inesistenza del debito che costituiva l’elemento passivo della contestata eccedenza di indebitamento”. Sulla base di tale ricostruzione storica dei fatti, parte attrice formulava i seguenti motivi in diritto: I) asserita illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione delle norme relative all’ammissione al campionato 2003/2004 (C.U. F.I.G.C. n. 151/A del 28 aprile 2003, recepito nel C.U. L.P.S.C. n. 174 del 2 maggio 2003) per violazione di legge, eccesso di potere, errata o carente motivazione e per disparità di trattamento; II) asserita illegittimità dei provvedimenti impugnati per errata interpretazione del C.U. n. 151, per violazione di legge e per eccesso di potere; III) asserita illegittimità del C.U. n. 151 per errata interpretazione e/o violazione di legge e per eccesso di potere; IV) asserita disparità di trattamento e violazione della prassi federale. Il nucleo della controversia, secondo la letterale prospettazione di parte attrice in ordine al primo motivo, consisterebbe nel valutare, gradatamente, se l’operazione di ripianamento eseguita dal POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. rientri o meno tra quelle previste dal C.U. n. 151; se il termine “esclusivamente” utilizzato nel C.U. n. 151 sia da interpretarsi in senso tassativo ovvero con riferimento alle finalità che lo stesso C.U. intende perseguire in relazione alla legge 91 del 1981 ed alle N.O.I.F.; se l’eventuale interpretazione tassativa con riferimento alle sole “modalità” sia legittima e/o compatibile con quanto disposto dalla legge 91 del 1981 e dalle N.O.I.F.. Secondo parte attrice, la motivazione della non ammissione sarebbe poi assolutamente carente (inesistente) laddove farebbe unico riferimento, peraltro non nella parte deliberativa ma nel solo “cappello”, alle tre contestazioni della L.P.S.C. del 22 luglio 2003 (fideiussione, Enpals ed eccedenza), senza minimamente prendere in considerazione quanto documentato e prodotto dopo il 22 luglio medesimo. Parte attrice, a pag. 10-11 del proprio atto introduttivo, precisa che l’eccedenza di indebitamento di euro 2.065.000,00 sarebbe stata tempestivamente annullata: - con versamenti dei soci ed operazioni sul capitale effettuate in sede di assemblea straordinaria, come da certificazione notarile e copie dei versamenti prodotte, per complessivi euro 544.556,93; - con il saldo attivo del conto trasferimenti per complessivi euro 25.824,56; - con “accolli liberatori e senza rivalsa” dei debiti verso banche, per complessivi euro 1.520.339,60. Quanto alle operazioni di accollo, parte attrice osserva come non possano evocarsi fondati dubbi in relazione al fatto che esso, pur non costituendo formalmente un incremento di mezzi propri da effettuarsi nella forma dell’aumento di capitale ovvero del versamento in conto futuro aumento di capitale, ne riveste comunque la sostanza e gli effetti, in quanto costituisce incremento di mezzi finanziari della società idonei a ripianare un indebitamento nella forma più ablativa – e “garantitamente ablativa” – che sia possibile. Secondo parte attrice, i documenti esibiti dimostrerebbero inequivocabilmente la volontà dei soci di rinunciare – e di aver rinunciato – definitivamente nei confronti del POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. a qualsiasi azione derivante dall’accollo liberatorio effettuato nei confronti delle banche, nonché la volontà di queste di liberare anch’esse “definitivamente ed irreversibilmente” lo stesso POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. da qualsiasi debito nei loro confronti. Con una serie di circostanziati riferimenti a dottrina e giurisprudenza, il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. conclude che “a ben valutare, la suddetta immissione per accollo costituisce esattamente – anche nella forma – il puntuale rispetto di quanto dettato dal C.U. n. 151 in tema di incremento di mezzi propri”. Sin qui il primo motivo di diritto enunciato da parte istante. Con il secondo motivo, veniva invece dedotto che la Co.Vi.So.C. ed il Consiglio federale della F.I.G.C. avrebbero erroneamente ritenuto che le “modalità” indicate nel C.U. n. 151 per il ripianamento dell’eccedenza di indebitamento fossero da ritenersi “tassative”, con la conseguente prevalenza rispetto alle generali e specifiche finalità che il C.U. n. 151 persegue, o comunque doveva perseguire, in relazione alle previsioni delle N.O.I.F. e della legge 91 del 1981. Con il terzo e quarto motivo di diritto parte istante ribadiva, sotto altro profilo, l’asserita illegittimità del C.U. n. 151 e, di più, sollevava specifiche eccezioni in ordine a una pretesa “disparità di trattamento” con “violazione della prassi federale”, di cui il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. sarebbe stato oggetto. La FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO esponeva le proprie tesi nella memoria difensiva del 3 settembre 2003. Parte convenuta formulava articolate eccezioni in ordine a tutti i profili di illegittimità sollevati dal POGGIBONSI VALDELSA S.R.L.. In ordine al punto di causa costituito dalla operazione di accollo, la F.I.G.C. osservava come quest’ultima non fosse in realtà avvenuta nei termini prospettati dalla società istante. La documentazione depositata presso la Co.Vi.So.C. dal POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. dimostrerebbe infatti unicamente che la società aveva un consistente indebitamento con il sistema bancario alla data del 30 aprile 2003, data di riferimento per il calcolo del rapporto ricavi / indebitamento. Tale indebitamento consisteva in scoperti di conto corrente della società, peraltro già garantiti - com’è prassi del settore bancario - da fideiussioni personali dei soci. Sarebbe improprio dunque parlare di “accollo” in quanto, com’è noto, l’accollo consiste nell’assunzione di un debito altrui, di futura scadenza, mediante una convenzione tra il “debitore accollato” (che nella fattispecie sarebbe il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L.) e il terzo accollante (che nella fattispecie sarebbero i soci) il quale si obbliga a pagare - in sostituzione del primo - al creditore accollatario. Il creditore accollatario - sottolinea parte convenuta - può anche non partecipare al negozio, come uò aderirvi successivamente acquistando in tal caso il diritto di escutere “anche” il terzo. L’accollo si inquadra infatti - per unanime orientamento della dottrina e della giurisprudenza - nello schema del contratto a favore di terzo. Le generiche dichiarazioni di accollo datate 28 luglio 2003 esibite da parte attrice, in realtà - secondo la F.I.G.C. - non dimostrerebbero che le posizioni bancarie debitorie della società fossero state estinte mediante effettivi versamenti, e dunque mediante un effettivo rapporto di provvista da parte dei soci. La documentazione prodotta dimostrerebbe invece che i signori Niccolai e Nencioni erano in realtà già essi stessi debitori delle banche in solido con il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L., avendone garantito gli scoperti di conto, e che i debiti oggetto del preteso accollo erano in realtà già tutti maturati alla data del 28 luglio 2003. Non solo: secondo parte convenuta dovrebbe escludersi che nella specie si sia perfezionato tra il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. ed i suoi soci un valido negozio di accollo, per di più “privativo” come vorrebbe sostenere la società attrice. Ed invero - afferma la F.I.G.C. - il tenore testuale delle lettere in data 8 luglio 2003 sottoscritte dai signori Niccolai e Nencioni apparirebbe oltremodo generico: le parti infatti “convengono che i signori si accollano ....” senza peraltro indicare chi siano i “signori”. E sarebbe significativo che in allegato alle lettere del 28 luglio 2003 indirizzate alle banche, i signori Nencioni e Niccolai producano altre lettere in pari data indirizzate alla società - non sottoscritte peraltro da quest’ultima - in cui dichiarano che il “debito nei confronti della banca ... è da noi accollato”, ossia dichiarano che sono essi stessi ad accollarsi il preteso debito, ma - si sottolinea - in questa scrittura l’entità del debito non è riportata, e sarebbe evidente che non si può desumere l’entità di un accollo ob relationem. Ed ancora: la società POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. assumerebbe di aver ripianato oltre 1,5 milioni di euro di eccedenza di indebitamento mediante “accollo privativo”. In realtà nel negozio di accollo - ribadisce la F.I.G.C. - la liberazione del debitore originario postula una dichiarazione espressa dell’accollatario e non può desumersi da comportamenti o da frasi generiche. Secondo la società attrice, infatti, la “liberatoria” consisterebbe nell’apposizione di un timbro con firma illeggibile sotto la dicitura “per accettazione senza diritto di rivalsa”. A prescindere da ogni considerazione in ordine alla qualifica ed ai poteri di chi avrebbe firmato - si chiede parte convenuta - cosa significa la frase “sibillinamente” riportata dal POGGIBONSI VALDELSA S.R.L.? Di quale rivalsa si parla? Il terzo comma dell’art. 1273 cod. civ. richiede la “liberazione” e l’espressione non ammette equipollenti; di più, essa deve essere formulata da un soggetto fornito dei previsti poteri di firma. La rivalsa cui si riferiscono i signori Nencioni e Niccolai sarebbe in realtà quella prevista dalla lettera “allegata” in cui gli stessi dichiarano di rinunciare “alla rivalsa nei confronti del POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. in caso di richiesta di pagamento rivolta nei nostri confronti dall’istituto bancario”. L’espressione utilizzata dai soci garanti, implicitamente, ammetterebbe dunque che la banca ha comunque la possibilità di escutere anche la società. Alle illeggibili firme delle banche non potrebbe così attribuirsi il significato voluto da parte attrice, e sarebbe significativo come la Banca Toscana - probabilmente più attenta al significato delle parole - abbia voluto anzi precisare che l’accettazione non deve intendersi come liberazione del debitore principale. La pretesa della società POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. sarebbe pertanto completamente infondata e l’operazione di “mera cosmesi” effettuata non poteva essere ritenuta sostitutiva - come si pretende ex adverso da parte attrice - degli adempimenti previsti dalla normativa federale. La riprova di ciò - secondo la F.I.G.C. - la fornirebbe la stessa società, la quale - tra la documentazione prodotta - esibisce una certificazione notarile di avvenuta assemblea straordinaria (in data 21 luglio 2003) in cui si dà atto di un ripianamento perdite limitato a euro 544.556,00, che ha appena consentito di ricostituire il capitale sociale minimo di 11 mila euro. Nulla sarebbe avvenuto in quell’assemblea in merito alla copertura dell’indebitamento rilevato dalla Co.Vi.So.C.. Si osserva infine che il collegio sindacale della società – dimissionario - ha avvertito l’esigenza di inviare alla Co.Vi.So.C., il 30 maggio 2003, una dichiarazione il cui tenore sarebbe assai significativo. Sin qui, dunque, la difesa della F.I.G.C.. Le parti comparivano innanzi l’Arbitro unico all’udienza del 3 settembre 2003. L’Arbitro esperiva, senza esito, il tentativo di conciliazione e, quindi, i difensori illustravano le rispettive tesi. L’Arbitro unico, esaminata la documentazione rimessa dalle parti, riteneva la causa sufficientemente istruita senza che le parti sollevassero ecceziona alcuna e, previa riserva per la deliberazione, comunicava lo stesso 3 settembre 2003 il dispositivo del lodo. Motivi della decisione A) Non c’è stata, da parte della FIGC, alcuna violazione od erronea interpretazione della normativa per l’ammissione ai campionati di calcio 2003-2004. Le norme contenute nel comunicato ufficiale n.151/A del 28 aprile 2003 sono, ad avviso dello scrivente arbitro, suscettibili di interpretazione estensiva e sistematica. E’ fuori dubbio che per ripianare l’eccedenza di indebitamento le società calcistiche possono ricorrere a modalità sostanzialmente equipollenti ai rimedi elencati nel comunicato n. 151/A e, precisamente: ai finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci, all’aumento di capitale ovvero ai versamenti irreversibili in conto futuro aumento di capitale e ai saldi attivi della campagna trasferimenti. Unico limite da rispettare per ritenere efficaci strumenti alternativi è il rispetto dei principi contabili e di bilancio e delle norme in materia di estinzione delle obbligazioni, al fine di non snaturare il controllo sull’indebitamento. Scopo preminente di tale sistema è ammettere soltanto società che godano di un “equilibrio finanziario”. Per valutare l’esistenza di questa condizione la FIGC ha assunto un particolare rapporto tra ricavi e debiti, pari al coefficiente 3, indicatore della capacità delle società di iniziare e finire il campionato. Al di sotto di tale indice la società non è in equilibrio gestionale. La normativa federale prevede un controllo trimestrale del predetto indice, in ragione del fatto che tale equilibrio si modifica continuamente. Per rispettare lo spirito del C.U. è essenziale che le società in deficit ricorrano a mezzi idonei ad incrementare il loro patrimonio. Nella fattispecie in esame non si mette in discussione, come vorrebbe FIGC, il mezzo atipico utilizzato dal Poggibonsi per ripianare l’indebitamento, ma la sua inefficacia a raggiungere il risultato prescritto dalla normativa federale e, cioè, la eliminazione effettiva della perdita, scopo ultimo perseguito dalla normativa di settore. Il Poggibonsi ha utilizzato un mezzo solutorio solo astrattamente idoneo e sufficiente a realizzare le finalità indicate nel Comunicato Ufficiale. In realtà è una mera dichiarazione di intenti, che lascia invariata quantitativamente e qualitativamente la posizione debitoria della società attrice. Il Poggibonsi ha inteso ripianare l’eccedenza di indebitamento mediante accolli - a detta della società liberatori - da parte dei soci Niccolai Luano e Nencioni Paolo. Tuttavia nessuno dei due soci (accollanti) ha mai provveduto ad effettuare il versamento dovuto, né le banche (accollatarie) hanno mai prestato consenso alla liberazione del debitore principale (società calcistica accollata). Il punto di causa, costituito dall’accertamento dell’eventuale efficacia liberatoria, per il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L., degli accolli effettuati dai signori Luano Niccolai e Paolo Nencioni va ritenuto decisivo ed assorbente E’ infatti evidente che, ove gli accolli stessi avessero avuto reale effetto liberatorio della società da passività bancarie per l’importo complessivo di euro 1.520.339,60 - come asserito da parte attrice – tutta la prospettazione giuridica formulata da quest’ultima dovrebbe essere attentamente esaminata per verificare se, effettivamente, ci si trovi di fronte alla illegittimità dei provvedimenti che hanno condotto all’esclusione della società toscana dal campionato di serie C/2 per la stagione 2003-2004. Senza entrare nel merito delle circostanziate tesi di parte attrice, appare chiaro che la ipotetica efficacia liberatoria degli accolli in questione – elidendo passività bancarie dalla situazione patrimoniale – sarebbe idonea ad incidere sull’ammontare dell’indebitamento complessivo e dunque sul rapporto ricavi / indebitamento stabilito dal più volte citato C.U. n. 151. Per converso, ove gli accolli de quibus non avessero efficacia liberatoria della società dalle corrispondenti obbligazioni verso istituti di credito, la situazione patrimoniale del POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. rimarrebbe gravata da passività per complessivi euro 1.520.339,60 e – pertanto – tutta l’impostazione difensiva di quest’ultima, basata sulla premessa di fatto che l’eccedenza di indebitamento di euro 2.065.000,00 sarebbe stata “tempestivamente annullata”, verrebbe irreparabilmente inficiata, con la conseguente piena legittimità dei provvedimenti adottati dalla F.I.G.C. e dai suoi organi, che hanno condotto alla non ammissione della società toscana al campionato di competenza. L’esame e l’interpretazione delle predette scritture di accollo devono dunque ritenersi pregiudiziali per la decisione della controversia. E’ opportuno precisare il tenore dei documenti dai quali parte attrice vorrebbe far discendere l’effetto liberatorio e l’annullamento dell’eccedenza di indebitamento. Come esposto da parte convenuta nella propria memoria difensiva, si tratta delle seguenti scritture: a) lettera in data 28 luglio 2003 su carta intestata della società, firmata dai signori Niccolai Luano e Nencioni Paolo e con una firma illeggibile della società, indirizzata alla Banca Popolare Etruria e Lazio, nella quale si riferisce testualmente che “i signori si accollano ai sensi dell’art. 1237 cod. civ., come in effetti si accollano, con valuta 30 giugno 2003 il debito alla data del 30 aprile 2003 oltre ad interessi che la società ha nei confronti della banca derivante dai c/c e c/anticipi per euro 259.048,14”. Detta lettera reca in calce una firma della banca destinataria, sotto la dicitura “per accettazione senza diritto di rivalsa”. b) Altra lettera - sempre in data 28 luglio 2003 - a firma dei predetti signori Niccolai e Nencioni indirizzata alla società attrice, nella quale gli stessi dichiarano testualmente che “il debito della società nei confronti della Banca Popolare d’Etruria e del Lazio, filiale di Poggibonsi, è stato da noi accollato, con contestuale rinuncia alla rivalsa nei confronti del POGGIBONSI VALDELSA in caso di richiesta di pagamento rivolta nei nostri confronti dall’istituto bancario sopra nominato”. c) Lettera in data 28 luglio 2003 su carta intestata della società, firmata dai signori Niccolai Luano e Nencioni Paolo, e con una firma illeggibile della società, indirizzata al Monte dei Paschi di Siena, nella quale si riferisce testualmente che “i signori si accollano ai sensi dell’art. 1237 cod. civ., come in effetti si accollano, con valuta 30 giugno 2003 il debito alla data del 30 aprile 2003 oltre ad interessi che la società ha nei confronti della banca derivante dai c/c e c/anticipi per euro 1.013.619,97”. Detta lettera reca in calce una firma della banca destinataria, sotto la dicitura “per accettazione senza diritto di rivalsa”. d) Altra lettera - sempre in data 28 luglio 2003 - a firma dei predetti signori Niccolai e Nencioni indirizzata alla società attrice, nella quale gli stessi dichiarano testualmente che “il debito della società nei confronti della banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Poggibonsi, è stato da noi accollato, con contestuale rinuncia alla rivalsa nei confronti del POGGIBONSI VALDELSA in caso di richiesta di pagamento rivolta nei nostri confronti dall’istituto bancario sopra nominato”. e) Lettera in data 28 luglio 2003 su carta intestata della società, firmata dai signori Niccolai Luano e Nencioni Paolo, e con una firma illeggibile della società, indirizzata alla Cassa Risparmio Firenze, nella quale si riferisce testualmente che “i signori si accollano ai sensi dell’art. 1237 cod. civ., come in effetti si accollano, con valuta 30 giugno 2003 il debito alla data del 30 aprile 2003 oltre ad interessi che la società ha nei confronti della banca derivante dai c/c e c/anticipi per euro 247.671,49”. Detta lettera reca in calce una firma della banca destinataria, sotto la dicitura “per accettazione senza diritto di rivalsa”. f) Altra lettera - sempre in data 28 luglio 2003 - a firma dei predetti signori Niccolai e Nencioni indirizzata alla società attrice, nella quale gli stessi dichiarano testualmente che “il debito della società nei confronti della Cassa di Risparmio di Firenze, filiale di Poggibonsi, è stato da noi accollato, con contestuale rinuncia alla rivalsa nei confronti del POGGIBONSI VALDELSA in caso di richiesta di pagamento rivolta nei nostri confronti dall’istituto bancario sopra nominato”. g) Lettera in data 28 luglio 2003 su carta intestata della società, firmata dai signori Niccolai Luano e Nencioni Paolo, e con una firma illeggibile della società, indirizzata alla Banca Toscana, nella quale si riferisce testualmente che “i signori si accollano ai sensi dell’art. 1237 cod. civ., come in effetti si accollano, con valuta 30 giugno 2003 il debito alla data del 30 aprile 2003 oltre ad interessi che la società ha nei confronti della banca derivante dai c/c e c/anticipi per euro 210.187,70”. Detta lettera reca in calce una firma della banca destinataria e, infra, la dicitura: “si esprime accettazione senza liberazione del debitore principale intendendosi con accollo cumulativo”. h) Altra lettera - sempre in data 28 luglio 2003 - a firma dei predetti signori Niccolai e Nencioni indirizzata alla società attrice, nella quale gli stessi dichiarano testualmente che “il debito della società nei confronti della Banca Toscana, filiale di Poggibonsi, è stato da noi accollato, con contestuale rinuncia alla rivalsa nei confronti del POGGIBONSI VALDELSA in caso di richiesta di pagamento rivolta nei nostri confronti dall’istituto bancario sopra nominato”. Esaminato il contenuto delle predette scritture, l’Arbitro unico ritiene che esse non costituiscano un accollo con efficacia liberatoria del POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. dalle obbligazioni verso gli istituti di credito e che, conseguentemente, l’eccedenza di indebitamento del corrispondente importo di euro 1.520.339,60 non sia stata eliminata. Da ciò discende ineludibilmente la legittimità della non ammissione di parte attrice al campionato di competenza, a causa del mancato rispetto del parametro ricavi / indebitamento, nonché la reiezione di tutte le domande da quest’ultima proposte nella presente sede arbitrale. In tal senso va osservato quanto segue. E’ noto che l’accollo costituisce, con la delegazione e l’espromissione, una delle tre fattispecie tipiche per l’intervento di un nuovo debitore nel rapporto obbligatorio. Secondo la nozione offertaci dall’art. 1273 cod. civ., primo comma, si ha accollo quando il debitore (accollato) ed un terzo (accollante) convengono che questi si assuma il debito del primo verso il creditore (accollatario), il quale può aderire alla convenzione con l’effetto di rendere irrevocabile la stipulazione a suo favore. Secondo il secondo comma della norma predetta, l’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisca condizione espressa della stipulazione, o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Nella fattispecie in esame dunque: - POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. è debitore (accollato); - i signori Niccolai e Nencioni costituiscono il terzo (accollante); - gli istituti di credito sono il creditore (accollatario). Secondo dottrina e giurisprudenza consolidata, nell’accollo il creditore non è parte del negozio di assunzione del debito altrui, ma terzo beneficiario degli effetti dello stesso, secondo lo schema tipico del contratto a favore di terzo di cui all’art. 1411 cod. civ.. In questo senso si esprimono chiaramente la Relazione al codice civile, n. 589, nonché la giurisprudenza sin dalle risalenti pronunce della corte di cassazione del 23 febbraio 1979 n.1217 in Giust. Civ. 1979, I, 1254, e del 29 giugno 1977 n. 2804, in Giust. Civ. 1978, I, 165. La convenzione di accollo costituisce sempre parte di un più ampio regolamento di interessi, nel quale trova giustificazione causale lo spostamento patrimoniale che si determina fra debitore (POGGIBONSI VALDELSA S.R.L.) ed accollante (i signori Niccolai e Nencioni) ed al quale è necessario far riferimento per delineare le reciproche situazioni soggettive posto che, in concreto, l’assunzione del debito altrui può configurarsi come clausola di un qualsiasi contratto o negozio giuridico intercorso fra le medesime parti. Proprio la variabilità degli schemi causali specifici induce a ritenere che l’accollo, pur regolato come fattispecie tipica per quanto concerne gli effetti, non possa essere qualificato come autonomo tipo negoziale con propria causa. In tal senso, quando l’accollo si presenta come patto accessorio di altro negozio, si è in presenza di un “contratto complesso che rimane assoggettato alla disciplina del contratto prevalente” (giurisprudenza consolidata sin da Cass. 7 maggio 1953 n.1271, in Giust.Civ. 1953, 1536; vedi anche Cass. 15 maggio 1964 n.1186, in Foro It.Mass. 1964, 306). In sostanza l’accollo, come in genere ogni stipulazione a favore di terzo, va ritenuto semplice patto accessorio e modalità di esecuzione di altro negozio o contratto, nominato od innominato, rimanendo assorbito nella struttura di tale negozio medesimo ed integrandone la causa. Nella fattispecie che ci occupa, il negozio sottostante all’accollo va individuato in un accordo atipico mediante il quale i signori Niccolai e Nencioni intendevano (in astratto) incidere sul passivo della situazione patrimoniale del POGGIBONSI VALDELSA S.R.L., eliminando obbligazioni di quest’ultima verso terzi in modo da evitare e/o alleggerire l’onere dei mezzi finanziari richiesti obbligatoriamente dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ. per il funzionamento della società, nonché richiesti dagli organi della F.I.G.C. ai fini della valutazione dell’entità dell’indebitamento e della conseguente possibilità di ammissione al campionato, secondo le disposizioni normative più volte citate. In questa prospettiva, le operazioni autoqualificate come “accollo” effettuate in concreto vanno interpretate ai fini di stabilire - in relazione alla predetta finalità perseguita dalle parti - se effettivamente la società calcistica sia stata liberata dalle obbligazioni bancarie de quibus. Ciò premesso, come già rilevato, si sottolinea che, per dottrina e giurisprudenza dominanti, sussiste accollo liberatorio solo se il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore originario, ovvero se il creditore aderisce ad un accollo esplicitamente condizionato alla liberazione del debitore medesimo. Ai sensi dell’art. 1273 secondo comma cod. civ., la volontà di rinunciare alla garanzia costituita dall’obbligazione dell’originario debitore deve risultare in modo espresso, non essendo sufficiente neppure un comportamento tacito. L’accollo cumulativo, nel quale l’originario debitore non viene liberato, costituisce dunque la fattispecie legale tipica prevista dall’ordinamento giuridico, e cioè l’acquisto di un nuovo debitore unitamente a quello precedente rappresenta l’effetto naturale del negozio di accollo. Tale effetto naturale può essere derogato unicamente da una dichiarazione espressa proveniente dall’accollatario, dichiarazione che non ammette equipollenti e che nella fattispecie – ad avviso dell’Arbitro unico – non sussiste. Per una dichiarazione espressa, invero – secondo la migliore dottrina - non sono necessarie formule sacramentali, ma non sono neppure sufficienti manifestazioni indirette, dalle quali l’intento di liberare il debitore possa evincersi unicamente per l’incompatibilità di essa manifestazione con una volontà contraria. Non può, quindi, desumersi da comportamenti taciti o da espressioni generiche (Cass. Civ., sez. III, 21 agosto 1985 n. 4469 in Giur. It. 1986, I, 1, 1039; Civ., sez. II, 27 gennaio 1992 n. 861 in Giust. Civ. Mass. 1992, fasc. 1). In tal senso, le dichiarazioni della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, del Monte dei Paschi di Siena e della Cassa di Risparmio di Firenze, apposte in calce alle lettere sottoscritte dal debitore originario e dagli accollanti mediante la formula “per accettazione senza diritto di rivalsa”, non possono certo considerarsi una manifestazione espressa della volontà di liberare il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. dalle corrispondenti obbligazioni. Il tenore delle parole “senza diritto di rivalsa” è infatti intrinsecamente ambiguo e non consente – nel modo più assoluto - di ritenere esistente la volontà degli istituti di credito di liberare il debitore originario. Nella fattispecie in esame la rivalsa, a cui si fa cenno, è riferita non tanto al lato “esterno” del rapporto obbligatorio, quanto piuttosto al rapporto “interno” tra vecchio e nuovo debitore (società e soci). Questi ultimi hanno rinunciato a pretendere alcunché dal Poggibonsi, qualora venissero escussi dalle banche. Va rilevato, poi, come l’unico istituto di credito che ha saputo usare un’espressione giuridicamente appropriata in materia di accollo, e cioè la Banca Toscana mediante la dichiarazione in calce alla lettera del 28 luglio 2003, abbia manifestato senza ambiguità una volontà esattamente contraria a quella asserita, negli altri casi, da parte attrice. Nella predetta dichiarazione, infatti, la Banca Toscana afferma testualmente di esprimere “accettazione senza liberazione del debitore principale intendendosi con accollo cumulativo” . Come ripetutamente illustrato, l’accollo cumulativo non libera il debitore originario POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. e, pertanto, si deve ritenere che l’intera prospettazione di parte attrice, in tema di asserito accollo liberatorio da parte degli istituti di credito de quibus, sia inficiata dal predetto documento, che è certamente sintomatico in ordine alla ricostruzione di tutta la fattispecie. A seguito del patto di accollo i soci avrebbero dovuto provvedere direttamente al pagamento dei debiti in veste di terzi, oppure fornendo in anticipo al debitore accollato i mezzi per effettuare il pagamento ai creditori (Cass. civ., sez. III, 1 agosto 1996 n. 6936 in Giust. Civ. Mass. 1996, 1091; Cass. Civ., sez. II, 27 gennaio 1997 n. 821 in Giust. Civ. Mass. 1997, 140; Cass. 26 agosto 1997 n. 8044). Nulla di tutto ciò è stato fatto dai signori Nencioni e Niccolai, limitandosi gli stessi ad assumere un semplice impegno di pagare. Con questa semplice dichiarazione di intenti parte attrice non poteva e non può pertanto ritenersi liberata dall’ingente indebitamento verso gli istituti bancari, con la conseguente permanenza di una situazione patrimoniale insufficiente secondo le più volte richiamate disposizioni della F.I.G.C.. Da quanto sopra esposto, consegue ineludibilmente che il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. non disponeva di un rapporto ricavi / indebitamento idoneo all’ammissione al campionato di competenza. Tale accertamento ha carattere assorbente rispetto a tutte le altre eccezioni sollevate da parte attrice, il cui esame, pur se superfluo, viene sommariamente trattato. B) Presunta disparità di trattamento rispetto ad altre società. Parte attrice ha formulato le proprie istanze anche con specifico riferimento ad una asserita disparità di trattamento operata dalla ederazione rispetto ad altre società calcistiche. Sotto questo profilo va preliminarmente affermato che il procedimento arbitrale innanzi questa Camera è sicuramente governato dal principio dell’interesse ad agire e dal principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che nel processo civile trovano espressione normativa nelle disposizioni di cui agli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. e che costituiscono principi generali dell’ordinamento processuale applicabili anche all’arbitrato. In tal senso, appare evidente che, ai fini della pronuncia sulla domanda del Poggibonsi Valdelsa s.r.l., consistente nella declaratoria della illegittimità della delibera del consiglio federale avente per oggetto l’esclusione di parte attrice dal campionato di serie C/2, eventuali accertamenti in ordine alle posizioni soggettive di altre società non avrebbero alcuna rilevanza, difettando appunto un interesse giuridicamente tutelabile in questa sede, nella quale non si può certo pronunciare oltre i limiti della domanda. Di più è persino superfluo sottolineare come la Camera arbitrale non può arrogarsi funzioni tipiche del giudice della legittimità amministrativa, alla cui giurisdizione compete la tutela di eventuali interessi legittimi che costituiscono – sostanzialmente – il sostrato della censura formulata sul punto da parte attrice, asserendo l’esistenza di una disparità di trattamento. In ogni caso, anche su questo tema, l’arbitro unico deve osservare quanto segue. dottando gli stessi concetti recentemente ribaditi dalla Corte ostituzionale, va osservato come la denunciata irragionevole disparità di trattamento sia fondata su una prospettazione palesemente erronea dell'analogia di situazioni invece eterogenee, non soltanto quanto ai relativi "status" ma anche quanto ai provvedimenti destinati ad incidere sulle rispettive sfere di interesse (Corte Costituzionale, 18 dicembre 2002 n. 532). Si deve rilevare la natura del tutto eterogenea della fattispecie oggetto del presente arbitrato rispetto agli altri casi addotti da parte attrice nella sua istanza, poiché in quest’ultimi le operazioni di copertura perdite, anche se atipiche, hanno realmente incrementato le casse sociali, determinando benefici finanziari concreti. Nel caso del Poggibonsi, invece, tutta la documentazione agli atti prova che lo strumento dell’accollo, peraltro cumulativo e non liberatorio, non ha mai determinato un incremento patrimoniale della società. Questo è sufficiente ad affermare che non si è in presenza di situazioni analoghe. Per tale motivo devono essere respinte le censure addotte da parte attrice. Queste ultime non si possono collegare – in modo logicamente rilevante – con la decisione in ordine alle domande specifiche del Poggibonsi, che va ovviamente pronunciata sulla base dell’esame della fattispecie concreta. La fattispecie in esame, invero, appare ben definita nei suoi termini di fatto e di diritto ed il richiamo ad altre situazioni interessanti terzi estranei all’arbitrato deve ritenersi pertanto del tutto ininfluente. C) Quanto alla “mancanza di motivazione” lamentata da parte attrice on riguardo alla delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 31 luglio 2003, va ricordato che tale delibera indica espressamente i motivi per i quali il Consiglio direttivo della Lega Professionisti di serie C nella riunione del 22 luglio 2003 aveva deliberato, su conforme parere della Co.Vi.So.C., di non ammettere il Poggibonsi Valdelsa s.r.l. al campionato di competenza per il 2003-2004 . Tali motivi vengono specificati in: a) eccedenza di indebitamento di euro 2.065.000,00; b) non regolare posizione Enpals; c) mancato deposito della garanzia bancaria di euro 207.000,00. Il Consiglio federale rileva poi il ricorso proposto dalla odierna parte attrice in data 24 luglio 2003 e, visto il parere negativo formulato al riguardo dalla Co.Vi.So.C., delibera di respingerlo. L’arbitro unico ritiene che si tratti di una motivazione certamente sintetica ma che soddisfa pienamente i parametri minimi per ritenere l’atto de quo sufficientemente motivato. Tutti gli elementi essenziali del procedimento logico compiuto dal Consiglio federale sono infatti evidenziati, così come le circostanze di fatto ascritte al Poggibonsi Valdelsa s.r.l. E’ persino ovvio ricordare che l'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo può dirsi assolto allorché l'Amministrazione provveda ad indicare le ragioni su cui l'atto si fonda, anche utilizzando un modulo prestampato e mediante apposizione di un segno su una delle caselle che indicano una tra più ragioni possibili (T.A.R. Lazio, sez. III, 28 ottobre 2002, n. 9224). Di più la motivazione dell'atto amministrativo deve essere essenziale, priva di inutili e fuorvianti formalismi, così da evidenziare l'oggettiva ed immediata rilevabilità delle ragioni sottese all'operato dell'amministrazione e quindi escludere carenze sotto il profilo esplicativo (Consiglio Stato, sez. IV, 29 agosto 2002, n. 4334). Ed ancora, la motivazione del provvedimento non deve tradursi in una puntuale confutazione delle ragioni espresse in ogni atto interno del procedimento che abbia prospettato una diversa soluzione, né deve espressamente menzionare un parere facoltativo e non vincolante quando comunque risulti che l'autorità decidente ne ha tenuto conto, ma, ai sensi dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, deve consistere nell'esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni di diritto della determinazione della p.a. con argomenti non illogici, non contraddittori, ma coerenti e logicamente autosufficienti (Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2642). Ed infine va sottolineato che nessuna norma o principio dispone che nella parte narrativa di un provvedimento sottoposto a controllo siano esposti i dati salienti del procedimento che l'ha formato (Consiglio Stato, sez. V, 4 maggio 1998, n. 487). Sulla base delle precedenti considerazioni, la delibera del Consiglio federale della F.I.G.C. del 31 luglio 2003, nonché le deliberazioni adottate dalla Lega Professionisti serie C e dalla Co.Vi.So.C., devono ritenersi pienamente legittime sia dal punto di vista formale che sostanziale. Tutte le domande del POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. devono essere conseguentemente respinte. Secondo il principio della soccombenza, le spese dell’arbitrato e le spese di difesa della F.I.G.C. gravano sul Poggibonsi Valdelsa s.r.l. e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. l’Arbitro Unico, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: a) accerta la legittimità formale e sostanziale delle deliberazioni adottate dalla Lega Professionisti Serie C e dalla CO.VI.SOC, sulla base delle normative federali vigenti, relativamente al rigetto dell’ammissione del Poggibonsi Valdelsa s.r.l. al campionato nazionale di serie C2; b) dichiara conseguentemente la legittimità della delibera del consiglio federale della F.I.G.C. del 31 luglio 2003, di cui al comunicato ufficiale n.41/A del 31 luglio 2003, in ordine alla non ammissione della società istante al campionato nazionale di competenza; c) rigetta conseguentemente le domande tutte formulate dal Poggibonsi Valdelsa s.r.l. contro la F.I.G.C.; d) condanna il Poggibonsi Valdelsa s.r.l. al pagamento in favore della F.I.G.C. delle spese di lite, liquidate come da separata ordinanza; e) dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; f) pone a carico del Poggibonsi Valdelsa s.r.l. il pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato, liquidati come da separata ordinanza. Deliberato in Roma il 3 settembre 2003 dall’Arbitro unico prof. avv. Pierluigi Ronzani. L’Arbitro Unico Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani
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