F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it VERTENZA: all. Francesco BARBABELLA / A.S.BOVILLE ERNICA ( 17/89 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it
VERTENZA: all. Francesco BARBABELLA / A.S.BOVILLE ERNICA
( 17/89 )
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Ivano CORRADA
In data 25 luglio 2008 l’allenatore di Base Barbabella Francesco si rivolge a questo Collegio affinché gli venga riconosciuto dalla società A.S.Boville Ernica, partecipante al campionato di Eccellenza, quanto pattuito nell’accordo economico, e mai corrisposto, stipulato in data 18 dicembre 2007 al momento della sua assunzione a tecnico della prima squadra.
Chiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
A fondamento della sua richiesta allega copia dell’accordo economico stipulato con la società A.S.Boville Ernica e, come accertato da questo Collegio, regolarmente depositato il 21/12/2007 presso il competente Comitato Regionale Lazio.
Nel contratto la società si impegna ad assumere il tecnico Barbabella Francesco in qualità di allenatore responsabile della prima squadra a decorrere dalla data del 18 dicembre 2007 sino al termine della stagione sportiva 2007/2008 riconoscendogli un premio di tesseramento di € 7.500,00 da pagarsi in 5 rate di € 1.500,00 cadauna alle scadenze dei mesi di dicembre 2007 e gennaio, febbraio, marzo, aprile 2008.
Al ricorso vengono allegati copia dell’accordo economico e ricevuta della raccomandata comprovante l’invio del presente reclamo alla controparte.
La segreteria del Collegio in data 1° ottobre 2008 provvede a trasmettere con lettera raccomandata l’invito sia alla controparte che al ricorrente, qualora lo ritengano opportuno, ad inviare le proprie controdeduzioni, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal regolamento.
La risposta della società con le relative controdeduzioni,affidate al suo legale rappresentate p.t. Milani Gianni, perviene al Collegio Arbitrale in data 28 ottobre 2008.
Allegata al documento viene inviata anche copia dell’accordo economico.
Nelle controdeduzioni la società riconosce al tecnico Barbabella di aver stipulato, al momento della sua assunzione, un accordo a titolo oneroso per € 7.500,00 ma di aver onorato l’impegno sottoscritto al termine della stagione, mediante il pagamento di assegni bancari a scadenza diversa da quella prevista nel contratto.
Sostiene che le prove di tali pagamenti non possono essere presentate in quanto le copie degli assegni citati, assieme a tutta la documentazione bancaria, sono state acquisite dalla Guardia di Finanza,Comando di Frosinone,come risulta da un verbale di sequestro non allegato.
Assicura comunque che sarà cura dello scrivente attivarsi presso quest’ultima per cercare di estrarre copia degli assegni e dei titoli dall’Agenzia Bancaria.
Termina dicendo che la società A.S.Boville Ernica non ha mai ricevuto richieste di saldo di rimborsi spese e che comunque nulla è dovuto al signor Barbabella Francesco.
Chiede pertanto che il ricorso venga rigettato ed in via subordinata una sospensione di 45 giorni del giudizio sul reclamo in attesa del reperimento delle matrici e degli assegni corrisposti al tecnico.
Alle controdeduzioni della società risponde l’allenatore Barbabella con raccomandata del 28/10/2008 indirizzata al Collegio Arbitrale.
Innanzitutto ribadisce di non aver mai percepito dalla società alcuna cifra a pagamento del premio di tesseramento concordato.
Rigetta l’affermazione di essere stato pagato con assegni l’esistenza dei quali non viene oltre tutto supportata dal benché minimo elemento di prova.
Ritiene ingiustificate e puerili le affermazioni del legale rappresentante della società in merito all’impossibilità di presentare la documentazione bancaria probante gli avvenuti pagamenti a causa del sequestro degli atti da parte della Guardia di Finanza, in quanto questi potevano essere acquisiti richiedendo al proprio Istituto Bancario le copie dei citati assegni o l’estratto conto relativo a tali movimenti.
Il fatto che la società nel presentare le proprie controdeduzioni al Collegio Arbitrale non abbia provveduto ad inviare in allegato il verbale di acquisizione della Guardia di Finanza, conferma la fondatezza e validità della sua richiesta meritevole pertanto di un incondizionato accoglimento da parte del Collegio giudicante.
Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Ritiene infatti non provate le affermazioni della società A.S.Boville Ernica sull’impossibilità di produrre le documentazioni relative ai presunti assegni versati al tecnico a causa del sequestro della documentazione,né risulta che la società abbia richiesto copia della documentazione bancaria, necessaria alla prova di quanto controdedotto.
Inoltre non viene allegato nelle controdeduzioni,come dichiarato dal legale rappresentante della A.S.Boville Ernica signor Milani Gianni, la copia del verbale di acquisizione, da parte della Guardia di Finanza di Frosinone, della documentazione bancaria inerente i pagamenti effettuati dalla società.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.Boville Ernica al pagamento a favore dell’allenatore Barbabella Francesco della somma di € 7.500,00 a saldo del premio di tesseramento e di € 101,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di euro 7.601,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
Sul risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da costante orientamento di questo Collegio,nulla è dovuto in assenza di prova dello stesso.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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