F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it VERTENZA:all. Antonio D’AURIA / S.S.D. SEMPREVISA ( 18/89 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it VERTENZA:all. Antonio D’AURIA / S.S.D. SEMPREVISA ( 18/89 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Ivano CORRADA L’allenatore dilettante D’Auria Antonio, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 9\07\2008, si rivolgeva a questo Collegio Arbitrale per il riconoscimento del credito di € 7500,00 (settemilacinquecento/00) oltre interessi, nei confronti della SSD Semprevisa partecipante al campionato di 1° CTG Regionale Lazio, come previsto dalla scrittura privata stipulata l’8\09\2007 e regolarmente depositata presso il C.R. Lazio. La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. del 30\09\2008 richiedeva alle parti le proprie controdeduzioni e nel contempo, a mezzo racc. del 27\10\2008, richiedeva al C.R.Lazio la prova dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale. La società SSD Semprevisa con nota dell’8\10\2008 controdeduceva alla richiesta dell’allenatore, facendo pervenire a questo Collegio n. 8 ricevute di pagamento mensili su carta intestata della societa con importi e scadenze, precedentemente pattuiti, per un importo complessivo di € 7400,00 tutte prive di firma dell’allenatore,dichiarando che lo stesso “le avrebbe firmate tutte in una volta al momento del ricevimento dell’intero importo come da contratto”e rimaneva debitrice verso l’allenatore di soli € 100,00 pronta ad onorare. In data 13\10\2008 l’allenatore D’Auria Antonio comunicava di disconoscere quanto dichiarato dalla società SSD Semprevisa e ribadiva il rispetto dell’accordo economico sottoscritto in quanto non aveva percepito nessuna rata mensile. Per cui il Collegio, alla verifica delle ricevute di pagamento prive di firme presentate dalla società, senza nessuna altra documentazione e\o contestazione, accoglie il ricorso del ricorrente come da accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore D’Auria Antonio e per l’effetto dichiara l’obbligo della società S.S.D Semprevisa di corrispondere la somma di € 7500,00 a saldo del premio di tesseramento, oltre interessi maturati di € 472,50,00 per un ammontare complessivo di € 7972,50 (settemilanovecentosettantadue\50). La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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