F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it VERTENZA: all.Cataldo POTENZA / A.S.D. CREMISSA ( 43/89 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it
VERTENZA: all.Cataldo POTENZA / A.S.D. CREMISSA
( 43/89 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
Con ricorso del 30 settembre 2008 l’allenatore di base Cataldo Potenza, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.S.D. Cremissa nella stagione sportiva 2007/2008 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria.
Nel ricorso il signor Cataldo Potenza precisa che, con regolare scrittura privata datata 7 settembre 2007, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli, senza precisare alcuna data, un premio annuale di tesseramento di € 3.000,00 (Tremila/00).
Con il reclamo in esame, il signor Potenza, avendo ricevuto alla data del ricorso esclusivamente la somma di € 1.500,00 (Millecinquecento/00) chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Cremissa di corrispondergli il saldo di quanto dovutogli ai sensi dell’accordo economico a suo tempo sottoscritto pari ad € 1.500,00 (Millecinquecento/00) per premio di tesseramento, € 300,00 (Trecento/00) per rimborso spese oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il signor Potenza ha fatto presente altresì, di essere stato esonerato verbalmente dall’incarico di allenatore della prima squadra in data 18 febbraio 2008.
Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 29 ottobre 2008 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera in pari data ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 8 settembre 2007.
Il Collegio:
- esaminata la documentazione pervenuta;
- considerato che la A.S.D. Cremissa, regolarmente invitata con raccomandata A.R. del 9 ottobre 2008 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla ha ritenuto di contro dedurre;
- che il ricorrente non ha fornito la prescritta documentazione per quantificare il rimborso delle spese di viaggio;
ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio:
- accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Cremissa di corrispondere all’allenatore signor Cataldo Potenza la somma di € 1.500,00 (Millecinquecento/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2007/2008 oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 20,00 (Venti/00) per complessivi € 1.520,00 (Millecinquecentoventi/00);
- respinge la richiesta del rimborso delle spese di viaggio in quanto non debitamente documentate.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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