F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it VERTENZA :all.Rocco Gaetano GUARINO / A.S.D. ACATE CALCIO ( 44/89 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Sergio FINCATTI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it
VERTENZA :all.Rocco Gaetano GUARINO / A.S.D. ACATE CALCIO
( 44/89 )
ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Sergio FINCATTI
Con ricorso del 26.09.08 l’allenatore dilettante Guarino Rocco Gaetano adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte dell’A.S.D. Acate Calcio, il pagamento della somma complessiva di € 2.000,00 a titolo di saldo residuo sulla maggior somma di € 3.000,00, prevista in tre successive scadenze, ottobre 2007 – gennaio ed aprile 2008, come premio di tesseramento pattuito nell’accordo sottoscritto tra le parti e depositato in data 20.09.07, quale tecnico responsabile della squadra per l’anno calcistico 2007/2008 nel Campionato di II^ Cat. Assumeva altresì l’istante che gli era stata corrisposta una soltanto delle rate previste e concludeva per l’accoglimento del ricorso con interessi oltre al risarcimento del danno per la svalutazione secondo gli indici correnti. Produceva idonea documentazione allegandola al ricorso stesso.
La Segreteria di questo Collegio otteneva puntuale conferma del deposito dell’accordo presso il competente Comitato Regionale.
Invitata a controdedurre la resistente Associazione replicava con nota del 3.10.08 contestando la somma richiesta dal ricorrente riconoscendogli un saldo di soli € 1.300,00 in quanto allo stesso, conformemente a quanto separatamente concordato con l’Associazione con scrittura in pari data, in atti, inviata per conoscenza al competente Comitato Regionale, andavano decurtati € 700,00 sulle proprie spettanze pari alle sette giornate di squalifica subite per altrettante gare ufficiali, come elencate nella missiva del 29.09.08 inviata all’allenatore e sempre p.c. al competente Comitato Regionale.
Controreplicava il ricorrente rilevando la tardività delle contestazioni mossegli dalla resistente circa l’entità delle somme dovute come spiegato nella propria memoria di replica.
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Ritiene infatti il Collegio, a prescindere dalla tardività o meno delle contestazioni mosse dall’A.S.D. all’allenatore, che la scrittura invocata dalla resistente e contenente le sanzioni previste a carico dell’allenatore in caso di squalifica per le proprie intemperanze, non rilevi in questa sede in quanto la valutazione della stessa esula dalla competenza di questo Collegio, volta esclusivamente a decidere le controversie insorte circa il corretto svolgimento o il rispetto se non l’interpretazione degli accordi sottoscritti dalle parti e regolarmente depositati presso i competenti Comitati Regionali. Ne consegue pertanto come il thema decidendum nel caso in esame rimanga circoscritto alle pretese del ricorrente in forza del contratto sottoscritto con l’A.S.D. Agate; pretese che dalle risultanze istruttorie appaiono meritevoli di accoglimento, anche perché la convenuta non ha comunque corrisposto all’allenatore, contestualmente alle proprie repliche del 3.10.08, la somma di € 1.300,00 che nelle stesse ha riconosciuto come dovuta.
P. Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l’allenatore Guarino Rocco Gaetano e l’A.S.D. Acate Calcio condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’istante per la causale,di cui in narrativa,della somma di € 2.000,00 oltre interessi nella misura del 3,00 % annuo a far data dalla domanda.
La presente delibera è inoppugnabile ed immediatamente eseguibile nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dall’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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