F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052 del 22 Dicembre 2011 (197) – APPELLO DEL SIG. EMILIANO MASCHERANO (Designatore arbitrale della Sez. AIA di Latina) AVVERSO L’INIBIZIONE PER MESI TRE (delibera CDT presso il C.R. Lazio CU n. 80 del 11.11.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052 del 22 Dicembre 2011
(197) – APPELLO DEL SIG. EMILIANO MASCHERANO (Designatore arbitrale della Sez. AIA di Latina) AVVERSO L’INIBIZIONE PER MESI TRE (delibera CDT presso il C.R. Lazio CU n. 80 del 11.11.2011).
La gara del Campionato di Terza Categoria Lazio R2 Piccarello – Nuovo Cos Latina, disputata il 5 febbraio 2011, veniva diretta dall’arbitro Sig. Siragusa Michael della Sezione Aia di Latina, il quale era stato designato dal Sig. Mascherano Emiliano, quale delegato per le designazioni dal Presidente della Sezione Aia di Latina Sig. Pressato Fiore.
Su nota della Presidenza del Comitato Regionale Lazio, indirizzata alla Procura Federale e che era stata formulata in seguito al reclamo avverso la regolarità della gara proposto dalla Società R2 Piccarello, che era stata sconfitta sul campo, veniva accertato all’esito delle consequenziali indagini dall’Organo Inquirente che il Sig. Siragusa Michael era figlio di un dirigente della Società Nuovo Cos Latina, che per conto di quest’ultima svolgeva la funzione di assistente arbitrale di parte.
Veniva altresì accertato che tale legame di parentela era stato evidenziato dall’arbitro Siragusa Michael nel foglio notizie dal medesimo consegnato ad inizio stagione alla Sezione Aia di appartenenza e che nella circostanza era stata formulata la richiesta di non essere designato a dirigere le gare della squadra nella quale militava il padre, ma che il Sig. Mascherano Emiliano lo aveva designato ugualmente a dirigere la gara della Società Nuovo Cos Latina, insistendo affinchè il Sig. Siragusa Michael accettasse siffatta designazione, che egli in un primo momento aveva rifiutato. In sede di audizione innanzi il Procuratore Federale, il Sig. Mascherano Emiliano dichiarava che la insistita designazione dell’arbitro Siragusa era stata indotta dalla particolare difficoltà della gara, per cui si rendeva necessario affidarla ad un arbitro capace, quale era per l’appunto il Siragusa. In questo contesto, la Procura Federale, ravvisando nella designazione dell’arbitro Siragusa Michael gravi motivi di incompatibilità, suscettibili di comportare la violazione dei principi di lealtà, concretezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 CGS, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio i sigg.ri Siragusa Michael e Mascherano Emiliano, nonché il Sig. Pressato Fiore, quale Presidente della Sezione Aia di Latina, al quale contestava di aver omesso il controllo delle designazioni degli arbitri per le gare di categoria del 5 febbraio 2011 e di non aver evitato la designazione dell’arbitro Siragusa a dirigere la gara di che trattasi, palesemente incompatibile con il legame di parentela che era in essere. La Commissione disciplinare territoriale, con delibera assunta il 9 novembre 2011, accoglieva il Deferimento e, per l’effetto, comminava al Sig. Siragusa Michael la squalifica per mesi uno, al Sig. Mascherano Emiliano l’inibizione per mesi tre ed al Sig. Pressato Fiore l’ammonizione. Avverso siffatta Delibera insorge il Sig. Mascherano Emiliano, il quale a mezzo di ricorso pervenuto il 24 novembre 2011, chiede il proscioglimento, ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione nei limiti dell’ammonizione. Deduce il ricorrente che la designazione di che trattasi era stata al più il frutto di una semplice leggerezza dovuta alla sua inesperienza e che comunque, non avendo rivestito il ruolo di Delegato dell’Organo Tecnico Sezionale, bensì quello di semplice collaboratore dello stesso, non era in alcun modo imputabile. Alla riunione odierna sono intervenuti la Procura Federale ed il ricorrente, i quali hanno rispettivamente chiesto la conferma della Delibera impugnata e l’accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso. La Commissione osserva quanto segue. La Delibera impugnata, che ha ritenuto di cogliere nei fatti portati alla sua cognizione il verificarsi di una circostanza che metteva in discussione l’imparzialità del direttore di gara, che doveva essere oltre che effettiva anche apparente e che non poteva non essere minata agli occhi dell’altra contendente, che conosceva lo stretto rapporto di parentela tra l’arbitro ed il dirigente della squadra antagonista, non ha tuttavia rilevato che la gara di che trattasi aveva avuto uno svolgimento regolare e che nessuna censura era stata mossa nei confronti dell’operato dell’arbitro. L’inopportunità della designazione, che certamente c’è stata, non costituisce tuttavia violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 CGS, ai quali la Procura Federale si è riportata, per cui la Decisione impugnata deve essere riformata con il proscioglimento del ricorrente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l’effetto, in totale riforma della decisione impugnata, proscioglie dall’addebito ascritto il Sig. Mascherano Emiliano, disponendo la restituzione della tassa versata.
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