F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 08/05/06 6. APPELLO PRO VALFENERA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA PRO VALFENERA/REAL BALDICHIERI DEL 26.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 45 del 13.4.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 08/05/06
6. APPELLO PRO VALFENERA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA PRO VALFENERA/REAL BALDICHIERI DEL 26.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 45 del 13.4.2006)
Con decisione di cui al C.U. n.45 in data 13 aprile 2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta ha dichiarato inammissibile il ricorso della società sportiva Pro Valfenera avverso il risultato della gara con il Real Baldichieri (Campionato di 2^ Categoria – Girone P), proposto sull’assunto che la squadra avversaria aveva schierato un calciatore in posizione irregolare. La declaratoria di inammissibilità si fonda sul rilievo che il ricorso non era sottoscritto. La decisione è stata impugnata dal Presidente della società sportiva Pro Valfenera, che ha dedotto: - il ricorso è stato inviato ai vari organi di competenza in copia ottenuta con foto riproduttore che può avere causato la non leggibilità della firma; - si tratterebbe comunque di errore formale, superabile alla stregua di un principio di favor impugnationis; - troverebbero altresì applicazione i principi sulla firma elettronica; del resto anche i comunicati ufficiali, risultano scaricabili dal sito della F.I.G.C. senza sottoscrizioni. Allo stato degli atti, non si ravvisano elementi che consentano di superare il rilievo, sottostante alla impugnata declaratoria di inammissibilità, secondo cui che il ricorso della società sportiva Pro Valfenera inviato alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta non reca alcuna sottoscrizione. La copia acquisita a suo tempo agli atti del Comitato Regionale, infatti, non è sottoscritta e non corrisponde alla copia depositata con il reclamo in esame. L’originario ricorso quindi non è riferibile al Presidente della società sportiva Pro Valfenera ed è stato esattamente dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare. La mancata sottoscrizione comporta infatti la nullità del ricorso. Il ricorso originario risulta infine presentato a mezzo raccomandata postale, così che appaiono incongrui gli ulteriori argomenti svolti dalla società sportiva Pro Valfenera con riferimento ai principi sulla firma elettronica e alle modalità di comunicazione informatica degli atti ufficiali degli organi di giustizia. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Pro Valfenera di Valfenera (Asti) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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