F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 12/05/06 1. A.S.D. RIVIELLO GOMME C5 EBOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA I.CAL.CAVE CALCIO A 5 / RIVIELLO GOMME CALCIO A 5 EBOLI DEL 5.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 93 del 28.4.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 12/05/06
1. A.S.D. RIVIELLO GOMME C5 EBOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA I.CAL.CAVE CALCIO A 5 / RIVIELLO GOMME CALCIO A 5 EBOLI DEL 5.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 93 del 28.4.2006)
A seguito della gara I.Cal.Cave Calcio a 5/Riviello Gomme Calcio a 5 Eboli, valevole per il Campionato di Serie D Calcio a Cinque, la società I.Cal.Cave Calcio a 5 proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania lamentando la posizione irregolare di quattro calciatori della società avversaria. La Commissione Disciplinare, richiesti gli opportuni accertamenti all’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale, rilevata la irregolare posizione di tesseramento del calciatore Santimonie Emanuele schierato dalla Riviello Gomme Calcio a 5 Eboli, in accoglimento del reclamo, infliggeva alla Riviello la sanzione della perdita della gara indicata in epigrafe per 0-6, a mezzo del Com. Uff. n. 93 del 28.4.2006. Con successiva nota del 4.5.2006 lo stesso Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale, a rettifica di quanto antecedentemente dichiarato, comunicava alla Commissione Disciplinare che il calciatore Santimonie Emanuele, nato il 26.11.1989, era – viceversa - regolarmente tesserato in favore della società Riviello Gomme Calcio a 5 Eboli a far data dal 3.12.2005. Tempestivamente e ritualmente proponeva appello alla C.A.F. avverso il provvedimento di cui in epigrafe la società Riviello Gomme Calcio a 5 Eboli, adducendo la regolarità del tesseramento del soprannominato calciatore Santimonie. L’appello è da accogliere. Dagli atti emerge chiaramente l’errore in cui è incorso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S.D. Riviello Gomme C5 Eboli di Eboli (Salerno), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 7-8 conseguito in campo nella gara I.Cal.Cave Calcio a 5/Riviello Gomme Calcio a 5 Eboli del 5.2.2006. Ordina la restituzione della tassa versata.
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