F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 17/05/06 5. APPELLO DEL N.A.C. VIGASIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PELLIZZON ROBERTO FINO AL 15.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 44 del 5.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 17/05/06 5. APPELLO DEL N.A.C. VIGASIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PELLIZZON ROBERTO FINO AL 15.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 44 del 5.4.2006) Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, proponeva rituale appello alla C.A.F. la società N.A.C. Vigasio, la quale, a mezzo del suo Presidente, signor Severino Murari, contestava la delibera impugnata sull’assunto parziale non veritiero contenuto del referto arbitrale nella parte in cui il direttore di gara affermava che il calciatore sanzionato, Pellizzon Roberto “dopo che gli veniva notificata l’espulsione, solo grazie all’aiuto di tre (3) suoi compagni abbandonava il terreno di gioco perchè voleva a tutti i costi aggredirmi…”. L’appello è inammissibile. A mente dell’art. 29 comma 12 C.G.S. “le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito..” Nel caso di specie, la reclamante a mezzo comunicazione email pervenuta alla segreteria di questa Commissione in data 12.5.2006 ed allegata agli atti, cinque giorni prima della trattazione del ricorso, manifestava espressamente la volontà di non voler coltivare l’impugnazione proposta. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 12 C.G.S., per rinuncia, l’appello come innanzi proposto dal N.A.C. Vigasio di Vigasio (Verona) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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