F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 17/05/06 9. APPELLO DELL’A.C. ATLETICO CINISELLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO CINISELLO/GROANE DELL’1.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 42 del 28.4.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 17/05/06
9. APPELLO DELL’A.C. ATLETICO CINISELLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO CINISELLO/GROANE DELL’1.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 42 del 28.4.2006)
A seguito della disputa della gara Atletico Cinisello - Groane dell’1.4.2006, Campionato Juniores Provinciale, la società Groane proponeva reclamo al Giudice Provinciale lamentando la posizione irregolare del calciatore Floresta Daniele, nato il 20.04.1986, “che risulta squalificato come da Comunicato Ufficiale n. 33 del 30.3.2006”. L’adito giudice dichiara la propria incompetenza per materia e trasmette gli atti alla Commissione Disciplinare. Questa, con Com. Uff. n. 40 del 13.4.2006, accoglie il reclamo e infligge alla società Cinisello Balsamo la sanzione della sconfitta per 0-3, rilevata l’irregolarità della posizione del calciatore Foresta Daniele. Avverso tale decisione la società Atletico Cinisello propone reclamo tempestivamente ma indirizzando ancora alla Commissione Disciplinare, che, inopinatamente, si pronuncia per l’inammissibilità dello stesso, in quanto “i reclami avverso le decisione della Commissione Disciplinare vanno necessariamente proposti alla Commissione d’Appello Federale”. Tale decisione si appalesa errata in quanto è prassi consolidata e principio recepito nella giurisprudenza applicare la c.d.“conservazione degli atti” che avrebbe dovuto indurre la Commissione Disciplinare – rilevata la propria incompetenza – a trasmette alla C.A.F.,organo deputato, il reclamo stesso. Con telefax del 28.4.2006 la società Atletico Cinisello adiva la CAF avverso la predetta declaratoria di inammissibilità, allegando il reclamo del 13.4.2006, dichiarato inammissibile. Nel merito, sostiene l’Atletico Cinisello, che il calciatore Floresta (e non Foresta) Daniele essendo stato espulso nella gara del 25.3.2006 non era stato schierato nella successiva gara di recupero disputata il 30.3.2006 ed aveva quindi scontato la sanzione non prendendo parte alla gara successiva all’espulsione. Il reclamo è da accogliere. Correttamente la reclamante ha esposto alla C.A.F. il susseguirsi degli eventi come sopra indicati e conseguentemente va ripristinato il risultato conseguito sul campo di 1-0 in favore della società Atletico Cinisello. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Atletico Cinisello di Cinisello Balsamo (Milano), annullando la delibera impugnata ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S. per insussistenza della dichiarata inammissibilità e, decidendo nel merito, ripristina il risultato di 1 - 0 conseguito in campo nella gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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