F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 10. RECLAMO REAL MONTALTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL MONTALTO/SERRAPEDACE DEL 27.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 123 del 20.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 10. RECLAMO REAL MONTALTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL MONTALTO/SERRAPEDACE DEL 27.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 123 del 20.3.2007) Reclamo del Real Montalto avverso le sanzioni della perdita della gara Real Montalto/Serrapedace con il punteggio di 0-3, delle squalifiche dei calciatori Marzullo Orlando fino al 31.5.2011, Perrone Francesco fino al 31.5.2009 e Perri Simone fino al 31.5.2008 e dell’ammenda di € 500,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 123 del 19.3.2007). Con atto di appello, ritualmente proposto il 25.3.2007, la società Real Montalto ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al Com. Uff. n. 123 del 19.3.2007, relativo alle sanzioni della perdita della gara a carico della società, delle squalifiche dei calciatori Marzullo Orlando fino al 31.5.2011, Perrone Francesco fino al 31.5.2009 e Perri Simone fino al 31.5.2008 e dell’ammenda di € 500,00 a carico della società. Con la delibera impugnata la Commissione Disciplinare, adita in grado di appello, aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza, di cui al Com. Uff. n. 26 del 15.2.2007 che aveva inflitto le suddette sanzioni alla società e ai calciatori sopraindicati, rigettando il reclamo. Nel reclamo del 25.3.2007 la Real Montalto chiedeva in via principale l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare e che la C.A.F., decidendo nel merito, annullasse le sanzioni nei confronti della Società e dei tre calciatori; in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni. Ritiene questa Corte che il reclamo della Real Montalto sia inammissibile. Infatti, le argomentazioni addotte dalla reclamante per la riforma della decisione impugnata sono tutte in punto di fatto, introducendo in tal modo un terzo grado di giudizio di merito non consentito in questa sede. Il reclamo della Real Montalto è in palese contrasto con il disposto dell’art. 33, comma 1, C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti al merito della controversia “solo” quando la C.A.F. è giudice di secondo grado. Nel caso di specie vi sono già stati due gradi di giudizio di merito, sicché avanti a questa Corte potevano essere proposti solo motivi di diritto. Per converso, la reclamante ha tentato in questo terzo grado di giudizio di accreditare una diversa versione dei fatti, non consentita nella presente sede. L’inammissibilità del reclamo comporta l’incameramento della relativa tassa. La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla dal Real Montalto di Montalto Uffugo (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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