F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 11. RECLAMO POL. D. TORRENOVESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI € 350,00 SEGUITO GARA TORRENOVESE/PANORMUS DEL 25.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 44 del 21.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 11. RECLAMO POL. D. TORRENOVESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI € 350,00 SEGUITO GARA TORRENOVESE/PANORMUS DEL 25.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 44 del 21.3.2007) Reclamo della Polisportiva Torrenovese avverso la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per i gravi fatti di violenza e minacce posti in essere nei confronti della terna arbitrale alla fine della gara Torrenovese/Panormus del 25.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 44 del 21.3.2007). Con atto di appello, ritualmente proposto il 27.3.2007, la società Polisportiva Torrenovese ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al Com. Uff. n. 44 del 21.3.2007, relativo alla sanzione di un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. Con la delibera impugnata la Commissione Disciplinare, adita in grado di appello, aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Regionale Sicilia n. 40 del 28.2.2007 che aveva inflitto tale sanzione alla società oltre all’ammenda di € 350,00 (che, però, non è stata oggetto di appello avanti alla Commissione Disciplinare). Nel reclamo del 27.3.2007 si deduceva l’eccessività della sanzione rispetto ai fatti contestati e si chiedeva la revoca del punto di penalizzazione. Ritiene questa Corte che il reclamo della Polisportiva Torrenovese sia inammissibile. Infatti, le argomentazioni addotte dalla reclamante per la riforma della decisione impugnata sono tutte in punto di fatto, introducendo in tal modo un terzo grado di giudizio di merito non consentito in questa sede. Il reclamo della Polisportiva Torrenovese è in palese contrasto con il disposto dell’art. 33, comma 1, C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti al merito della controversia “solo” quando la C.A.F. è giudice di secondo grado. Nel caso di specie vi sono già stati due gradi di giudizio di merito, sicché avanti a questa Corte potevano essere proposti solo motivi di diritto. Per converso, la reclamante ha tentato in questo terzo grado di giudizio di accreditare una diversa versione dei fatti, non consentita nella presente sede. L’inammissibilità del reclamo comporta l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla Pol. D. Torrenovese di Torrenova (Messina) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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