F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 9. RECLAMO C.S. ALTAMURA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.S. ALTAMURA/STELLA ROSSA BISCEGLIE DEL 28.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 44 del 15.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 9. RECLAMO C.S. ALTAMURA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.S. ALTAMURA/STELLA ROSSA BISCEGLIE DEL 28.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 44 del 15.3.2007) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia infliggeva la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il risultato di 0 – 3 in favore della società Stella Rossa Bisceglie, perché “sentito l’Arbitro a supplemento di referto, si rileva quanto segue: durante i minuti di recupero del 2° tempo, successivamente ad una segnatura della squadra ospitata, regolarmente convalidata dall’arbitro, il Direttore di gara veniva avvicinato da alcuni calciatori della squadra di casa, C.S. Altamura; uno di questi invitava l’arbitro a ritornare sulla sua decisione annullando la segnatura per fuori giuoco, minacciandolo, in caso contrario, di serie ripercussioni fisiche in suo danno. Il Direttore di gara, seriamente intimorito da tal minacce, annullava la segnatura e portava a termine i restanti minuti di recupero; la decisione di annullare la rete e la successiva prosecuzione dell’incontro per i restanti minuti di recupero, come riferito dall’arbitro in supplemento di referto, sono state adottate al solo fine di salvaguardare la propria incolumità e quindi la gara è stata portata a termine “pro forma”; tale situazione non può che essere addebitata al comportamento minaccioso dei calciatori della società C.S. Altamura con le susseguenti conseguenze in ordine al regolare svolgimento dell’incontro”. La Commissione Disciplinare presso il medesimo Comitato, adita in appello dalla C.S. Altamura per il ripristino del risultato conseguito sul campo di 0 - 0, facendo proprie le argomentazioni addotte dal Giudice Sportivo, rigettava il reclamo. Interponeva reclamo innanzi alla Commissione d’Appello Federale la C.S. Altamura, riproponendo a suo discarico le medesime, scarne, argomentazioni, offerte nei due precedenti gradi di giudizio; reclamo censurabile sotto un duplice profilo di inammissibilità. Trattasi, infatti, sia di un appello generico e privo di valide argomentazioni, sia di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F., per questioni attinenti il merito della controversia, “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 29 comma 6 e 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla C.S. Altamura di Altamura (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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