F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 4. RECLAMO S.S.C. CASAMARCIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASAMARCIANO/REAL SANGIOVANNESE DEL 17.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 73 dell’1.3.2007)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007
4. RECLAMO S.S.C. CASAMARCIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASAMARCIANO/REAL SANGIOVANNESE DEL 17.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 73 dell’1.3.2007)
La società S.S.C. Casamarciano ha presentato reclamo alla Commissione d’Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul Com. Uff. n. 73 dell’1.3.2007 concernente la gara Casamarciano/Real Sangiovannese disputatasi il 17.12.2006 riguardante il calciatore Esposito Antonio, inserito in distinta, ma non autorizzato ai sensi dell’ex art. 35 N.O.I.F.. Ritiene la Commissione d’Appello Federale che il ricorso sia fondato. La Commissione d’Appello Federale esaminati gli atti rileva che, non essendo il calciatore Esposito Antonio mai entrato in campo, non ha preso parte alla gara e quindi accoglie il ricorso e ripristina il risultato conseguito sul campo. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S.C. Casamarciano di Casamarciano (Napoli), annulla la decisione impugnata ripristinando il risultato conseguito sul campo di 1 – 0 nella gara in epigrafe. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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