F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 7. RECLAMO G.S. BAGNOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAGNOLESE/FORMIGINE DELL’11.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 34 del 14.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 7. RECLAMO G.S. BAGNOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAGNOLESE/FORMIGINE DELL’11.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 34 del 14.3.2007) Con provvedimento del 14.3.2007, Com. Uff. n. 34, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Lega Nazionale Dilettanti, in relazione alla gara Bagnolese/Formigine dell’11.2.2007, deliberava l’annullamento della decisione impugnata, con la conseguente omologazione del risultato acquisito sul campo Bagnolese 0 - Formigine 1. Contro tale decisione presentava ricorso a questa Commissione d’Appello Federale la società Bagnolese la quale sosteneva la erroneità della soprarichiamata deliberazione per contrasto con gli artt. 5 e 14 del Regolamento del Giuoco del Calcio, e ne chiedeva l’annullamento con conseguente ripetizione della gara. In particolare la società ricorrente evidenziava l’errore tecnico in cui era incorso, durante lo svolgimento della partita, il direttore di gara il quale al 12° del primo tempo aveva concesso un calcio di rigore a favore della squadra del Formigine; la massima punizione era trasformata in rete, ma poiché, prima che il rigore fosse calciato, alcuni giocatori del Formigine erano entrati in area, l’arbitro non convalidava la rete concedendo un calcio di punizione indiretto a favore della Bagnolese. L’errore tecnico, nel caso descritto la regola 15 prevede che il calcio di rigore venga ripetuto, era ammesso dallo stesso direttore di gara che ne faceva oggetto di parte del suo referto. La gara successivamente proseguiva concludendosi con la vittoria del Formigine per 1 a 0. La società Bagnolese presentava reclamo al Giudice Sportivo il quale, accertato che l’arbitro era incorso in un errore tecnico, disponeva la ripetizione dell’incontro. Avverso tale decisione ricorreva alla Commissione Disciplinare la società Formigine ottenendo l’annullamento della delibera di primo grado e la conseguente omologazione del risultato ottenuto sul campo. Da qui il ricorso della società Bagnolese a questa Commissione Federale d’Appello di cui si è sopra detto. La ricorrente chiedeva di essere sentita, ma all’odierna riunione non era presente. La doglianza non può trovare accoglimento. La ricostruzione della vicenda effettuata consente, infatti, di ritenere che l’errore tecnico, del resto ammesso dallo stesso direttore di gara, si sia verificato, ma al tempo stesso può senza ombra di dubbio ritenersi accertato che esso abbia avuto effetti dannosi non per la società ricorrente, la Bagnolese, ma per la società Formigine che si è vista privata della possibilità di ribattere il calcio di rigore assegnato a suo favore dall’arbitro. A prescindere, quindi, dal risultato finale dell’incontro, favorevole alla società ospite, è necessario rilevare che principio generale di ogni azione, comunque di tutela, sia l’interesse a ricorrere, vale a dire la possibilità che l’esperimento del rimedio possa portare al riconoscimento della posizione favorevole che si assuma negata. Nel caso di specie la Bagnolese si duole del fatto che l’errore tecnico del direttore di gara le abbia procurato un vantaggio, qual è stato indubbiamente l’assegnazione di un calcio di punizione a suo favore in luogo della ripetizione del rigore ai suoi danni e chiede la ripetizione della gara, vinta poi dal Formigine, società certamente danneggiata dall’errore arbitrale, di modo che l’accoglimento del ricorso causerebbe alla detta società l’ulteriore danno della ripetizione dell’incontro e della perdita dei tre punti acquisiti sul campo. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal G.S. Bagnolese di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it