F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 8. RECLAMO U.S.D. CASTIGLIONCELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARINESE GARZELLA/CASTIGLIONCELLO DEL 7.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 40 dell’8.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 23/04/2007 8. RECLAMO U.S.D. CASTIGLIONCELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARINESE GARZELLA/CASTIGLIONCELLO DEL 7.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 40 dell’8.3.2007) Con ricorso trasmesso in data 12.3.2007 la U.S.D. Castiglioncello ha presentato appello avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 40 in data 8.3.2007 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana relativamente alla gara del Campionato di Seconda Categoria Dilettanti Toscana, Girone E, disputata tra Marinese Garzella e Castiglioncello in data 7.1.2007. Con la decisione impugnata la Commissione Disciplinare ha inflitto alla Castiglioncello la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, la sanzione dell’ammenda di € 150,00 e l’inibizione dell’accompagnatore signor Piero Bellini fino all’8.4.2007. La decisione della Commissione Disciplinare viene fondata sull’assunto che contrariamente a quanto allegato dalla U.S.D. Castiglioncello i due calciatori squalificati nella gara del 10.12.2006 non potevano prendere parte all’incontro per cui è sorta controversia, e ciò in quanto non avevano scontato precedentemente la squalifica; in particolare, ad avviso della Commissione Disciplinare, diversamente da quanto sostenuto dalla appellante, l’indicazione dei nomi dei calciatori squalificati nella distinta di gara del 17.12.2006 avrebbe consentito la loro presenza nel terreno di gioco con la conseguenza di non poter ritenere scontata la squalifica in base alla constatazione che la squalifica non può ritenersi scontata qualora il calciatore pur non essendo impiegato nell’incontro sia inserito nella distinta di gara. Deduce l’appellante che la Commissione Disciplinare avrebbe accolto il reclamo presentato dalla Marinese Garzella senza considerare che la presenza dei due calciatori in questione nella gara oggetto di lite si giustificava in quanto la squalifica era stata da questi già scontata nella precedente gara del 17.12.2006, disputata tra Ardenza e Castiglioncello immediatamente dopo la squalifica risalente al 10.12.2006. Tale circostanza non è smentita in alcun modo, ad avviso della reclamante, dalla presenza dei nomi dei due calciatori squalificati nella distinta di gara del 17.12.2006, poiché tale distinta rappresenta uno standard elaborato elettronicamente, sul quale poi si indica di volta in volta il numero di maglia degli atleti effettivamente presenti. Al contrario, in corrispondenza dei nomi dei due squalificati non compare alcuna indicazione del numero di maglia e lo spazio corrispondente risulta barrato. Del resto, se così non fosse, soggiunge l’appellante, non si spiegherebbe perché l’Ardenza non avesse presentato alcun reclamo al riguardo, pur essendosi conclusa la gara con un pareggio a reti inviolate. Il reclamo è effettivamente fondato. La distinta presentata dalla USD Castiglioncello per la gara del 17.12.2006 appare con evidenza uno standard predisposto per l’utilizzazione in una pluralità di gare alle quali la società prevede di prendere parte, nel quale di volta vengono indicati con il numero di maglia i calciatori convocati, restando barrate le caselle corrispondenti ai nomi dei calciatori non presenti, come è avvenuto nel caso di specie. La circostanza è confermata da altri elementi, quali il numero dei calciatori indicati in distinta, corrispondente a quello regolamentare, la conferma scritta del presidente del G.S.D. Ardenza e la stessa distinta della Marinese per la gara in questione, che appare formulata secondo i medesimi criteri. La squalifica era stata pertanto effettivamente scontata quando i due calciatori hanno partecipato alla gara successivamente svolta del 7.1.2007 contro la Marinese. La decisione della Commissione Disciplinare merita pertanto di essere riformata, con il ripristino del risultato del campo e l’annullamento delle altre sanzioni. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla U.S.D. Castiglioncello di Castiglioncello (Livorno), annulla la decisione impugnata ripristinando il risultato conseguito sul campo di 0 – 5 nella gara in epigrafe.Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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