F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 07/05/2007 4. RECLAMO A.S.D. ALBATROS F.C. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., AL SIG. AMATO SALVATORE, GIÀ PRESIDENTE DELL’A.S.D. ALBATROS E DELL’AMMENDA DI E 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 8, COMMA 2, E ART. 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 32 del 15.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 07/05/2007 4. RECLAMO A.S.D. ALBATROS F.C. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., AL SIG. AMATO SALVATORE, GIÀ PRESIDENTE DELL’A.S.D. ALBATROS E DELL’AMMENDA DI E 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 8, COMMA 2, E ART. 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 32 del 15.3.2007) Il Procuratore Federale, con provvedimento del 21.2.2007, deferiva “al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia: 1 signor Salvatore Amato, già Presidente della società A.S.D. Albatros F.C.; 2. signor Salvatore Basile, tesserato della A.S.D. Avola; 3. la società A.S.D. Albatros F. C. per rispondere: il primo della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., con riferimento all'art. 8, comma 2, C.G.S. … ; il secondo della violazione dell'art. 1, comma 3 C.G.S. per aver omesso di presentarsi ad un organo della Giustizia Sportiva senza aver fornito giustificazioni; la società A.S.D. Albatros F.C., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio già Presidente; la società A.S.D. Avola, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2 comma 4, C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio tesserato”. In particolare, il Procuratore Federale in seguito ad “una segnalazione del Settore Giovanile e Scolastico afferente pretese irregolarità da parte della società A.S.D. Albatros F.C. per il tesseramento del calciatore minorenne signor Salvatore Basile”, rilevava, “sulla base di quanto accertato dall'Ufficio Indagini, che la società anzidetta ha depositato presso gli uffici federali il cartellino del Basile in data 23.9.2006 per il relativo tesseramento”. Dopo aver osservato, altresì, che “i genitori del Basile hanno sostenuto, in una denuncia inviata alla Federcalcio, la irregolarità del tesseramento suddetto in quanto lo stesso calciatore non si era sottoposto alla visita medica necessaria per ottenere l'idoneità a svolgere l'attività sportiva”, evidenziava “che le indagini svolte hanno consentito di accertare che effettivamente alla visita medica prenotata a cura e spese della stessa società A.S.D. Albatros F.C. si è presentato un soggetto che non ha fornito le proprie generalità bensì quelle del Basile e che sul relativo certificato medico non sono stati riportati gli estremi del documento d'identità”. Peraltro, dopo aver constatato “che il certificato suddetto è stato utilizzato dalla società A.S.D. Albatros F.C. al fine di perfezionare il tesseramento del calciatore Salvatore Basile”, il Procuratore Federale precisava, altresì, che “lo stesso calciatore, pur formalmente convocato per essere ascoltato dal collaboratore dell'ufficio indagini, ha omesso di presentarsi senza fornire alcuna giustificazione”. Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia -, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 32 del 15.3.2007, deliberava “di infliggere a carico della società A.S.D. Albatros direttamente responsabile ai sensi dell'art. 2, comma 4 C.G.S., ed in applicazione dell'art. 8 comma 7 C.G.S., ai sensi dell'art. 8 comma 3 C.G.S. l'ammenda di €.1.000,00; di infliggere a carico del signor Amato Salvatore, già presidente della A.S.D. Albatros, ai sensi dell'art. 8 comma 2 e 4 C.G.S. ed in applicazione dell'art. 14 comma 1 e comma 2 C.G.S., quest'ultimo relativo alla particolare gravità dell'illecito compiuto e pienamente confessato, la inibizione per una durata di anni cinque con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria F.I.G.C; di infliggere a carico della società A.S.D. Avola oggettivamente responsabile del comportamento del proprio tesserato ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S. ed in applicazione dell'art. 13 comma 1-b C.G.S l'ammenda di € 200,00; di squalificare il calciatore Basile Salvatore, tesserato A.S.D. Avola, sino al 30.4.2007”. In particolare il Giudice a quo, assumeva a fondamento di detta decisione la circostanza secondo cui dalla “memoria di difesa della società A.S.D. Albatros” emergeva che “il presidente della società, signor Amato Salvatore” aveva “invitato un soggetto diverso dal Basile Salvatore a sottoporsi in sua vece alla visita medica fornendo le sue generalità e ottenendo così un falso certificato medico utilizzato per il tesseramento del calciatore de quo, realizzando con subdolo inganno un grave disegno di illecito attuato a mezzo di falsificazione di un atto ufficiale quale il certificato medico di idoneità alla attività sportiva”. Avverso detta decisione, veniva proposto reclamo alla C.A.F. - con atto spedito il 28.3.2007 – con il quale si chiedeva alla Commissione adita “di voler modificare i parametri adottati dal Giudice Sportivo di 2° Grado e di riportarli entro i limiti per i quali può essere ancora possibile poter operare in tempi più brevi al servizio dei giovani”. Il gravame è inammissibile, innanzitutto, perché proposto da soggetti non identificati. In altre parole, dal gravame de quo non è possibile desumere, in alcun modo, chi è o chi sono i soggetti che chiedono la riforma della sentenza del Giudice di 2° Grado impugnata, privando la Commissione adita di poter verificare la sussistenza del necessario requisito della legittimazione attiva del reclamante, ai sensi dell’art. 29, comma 1 C.G.S.. Il reclamo de quo è, altresì, inammissibile – ai sensi dell’art. 29, comma 7 C.G.S. - perché non contiene motivazione ed è, assolutamente, generico. L’atto de quo è, altresì, inammissibile anche perché non notificato alla Procura Federale nei termini di cui all’art. 34 C.G.S., ai sensi dell’art. 29, comma 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.S.D. Albatros F.C. di Avola (Siracusa), ai sensi dell’art. 29 C.G.S, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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