F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 07/05/2007 5. RECLAMO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL PROPRIO PRESIDENTE FINO AL 31.5.2007 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER VIOLAZIONE DELLE NORME CHE REGOLANO L’ORGANIZZAZIONE DI TORNEI GIOVANILI DI CUI AL COM. UFF. N. 1.6 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (Delibera del Giudice sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 35 del 29.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 07/05/2007 5. RECLAMO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL PROPRIO PRESIDENTE FINO AL 31.5.2007 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER VIOLAZIONE DELLE NORME CHE REGOLANO L’ORGANIZZAZIONE DI TORNEI GIOVANILI DI CUI AL COM. UFF. N. 1.6 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (Delibera del Giudice sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 35 del 29.3.2007) Il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale Veneto, “a seguito delle irregolarità segnalate dal Comitato Provinciale di Padova, in data 12.2.2007, in ordine alla disputa di un torneo non autorizzato denominato <>, organizzato dalla società Calcio Padova S.p.A., riservato alla categoria <>, nati negli anni 1997/1998, svoltosi in data 21.1.2007 e 4.2.2007, al quale risulta abbiano partecipato con propri tesserati, la stessa società organizzatrice” ed altre società, con provvedimento del 23.2.2007, deferiva, al Giudice Sportivo di 2° Grado, “la società Calcio Padova spa, nella persona del Presidente pro tempore, per infrazione alle norme Federali relative all'organizzazione di tornei in ambito del Settore Giovanile”. La società deferita, con memoria difensiva del 9.3.2007, ammetteva di “aver commesso l’errore, in quanto i Responsabili del Settore Giovanile hanno omesso di dare la prescritta comunicazione e di chiedere la prescritta autorizzazione al Comitato: i vari soggetti coinvolti hanno infatti pensato che qualcun altro, di loro, avesse provveduto, laddove in concreto, nessuno lo ha fatto”. Peraltro, il Padova Calcio precisava che “si è trattato di una svista, di una dimenticanza, di un errore e non già di un volontario mancato rispetto della normativa in materia”. Il Giudice Sportivo di II grado, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 35 del 29.3.2007 - Comitato Regionale Veneto – dopo aver esaminato “la documentazione ufficiale agli atti”, acquisite “le dichiarazioni rese, in sede di audizione, il giorno 13.3.2007 dall'avvocato Conte e dal signor Giorgio Molon, in rappresentanza del Presidente del Calcio Padova S.p.A.”, riteneva che risultavano “provati, anche dalle stesse ammissioni fatte dai convenuti in sede di audizione, sia lo svolgimento della manifestazione che la partecipazione delle società nei cui confronti si è proceduto”. Peraltro, secondo il Giudice Sportivo “la circostanza, sostenuta dal Calcio Padova S.p.A. e da tutte le società che hanno inviato scritti difensivi, secondo cui la manifestazione non doveva essere considerato un torneo” risultava “smentita dal fatto, provato, che almeno per quanto riguarda la giornata del 21.1.2007 si sono svolte gare fra alcune delle squadre in oggetto indicate. All’uopo, “la sospensione della manifestazione, decisa dagli organizzatori, prima dello svolgimento della fase finale, non” attenuava “la responsabilità delle parti in ordine ai capi di imputazione oggetto del deferimento”. Pertanto, dopo aver rilevato che “nessuna autorizzazione allo svolgimento del torneo risulta essere stata rilasciata dai competenti organi”, il Giudice Sportivo di II grado irrogava la sanzione della “inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale, sino al 31.5.2007, al Presidente della società Calcio Padova S.p.A.”, nonché, della “ammenda di € 100,00 a carico” della medesima società “per aver organizzato un torneo giovanile senza la prescritta autorizzazione federale e per avervi fatto partecipare calciatori tesserati per la propria società”. La società sanzionata, con atto spedito il 3.4.2007, proponeva appello avverso detta decisione e chiedeva “mandarsi assolto l’incolpato dall’addebito mosso con annullamento delle sanzioni irrogate”. In particolare, la società reclamante assumeva, a fondamento di dette domande, che “nella specie non si è svolto alcun torneo” in quanto “com'è noto, siffatta attività prevede plurimi confronti tra i partecipanti, dei quali non vi è prova, tant'è che il primo Giudice è costretto a ricavare l'aspetto probatorio con elaborazione delle difese della convenuta che, al contrario, ha sostenuto trattarsi di unica diversa attività posta in essere a carattere ludico - didattico, subito sospesa, esauritasi in unico contesto nello stesso giorno”. Peraltro - chiariva la società appellante -, “la connotazione di <> a detta attività è solo presunta e non è propria così da non consentire l'irrogazione di sanzioni, previste specificatamente per un torneo che abbia avuto effettivo svolgimento, posto anche che la semplice attività di ideazione e di organizzazione non è punibile”. La società sanzionata contestava, altresì, l’affermazione del Giudice Sportivo secondo cui il giorno 21.1.2007 “si sono svolte gare fra alcune delle squadre”; in detta data si sarebbe svolta una attività sportiva “del tutto diversa da quella che sostanzialmente è avvenuta, priva di risultato fra i contendenti, priva di direzione di gara e di quant’altro a tale concetto necessariamente accede”. La Calcio Padova S.p.A. dissentiva, ulteriormente, “in ordine alla motivazione del primo Giudice che <>” sostenendo che, nella fattispecie de qua, la società sanzionata “ha previsto specifica delega per lo svolgimento dell'attività del Settore Giovanile, con l'assunzione dì personale a ciò preposto, con tutte le conseguenze che tale delega comporta sul piano della rispondenza, fino alla esimente, non potendosi certo pretendere una (impossibile) presenza del Presidente per vigilare su un'attività <> che può essere delegata e che comporta diretta vigilanza e rispondenza del delegato, lungi dal costituire una semplice circostanza attenuante per il delegante”. Il gravame va respinto. La difesa della società Calcio Padova ha rilevato che nella fattispecie de qua “non si è svolto alcun torneo” e che “la connotazione di <> a detta attività è solo presunta e non è propria”. Detto assunto è smentito dal programma del “Torneo Couver – Goal 2007” – così chiamato dalla stessa società organizzatrice – dal quale si evince che “il Torneo sarà suddiviso in due fasi: Fase Preliminare: Le 18 squadre partecipanti saranno suddivise in sei gironi da 3 squadre ciascuno, che si incontreranno secondo la formula <> (solo andata). Fase finale: alla fase finale parteciperanno le 6 squadre vincitrici dei rispettivi gironi” che “saranno divise in 2 gironi … e, a seconda della posizione in classifica ottenuta in tali gironi, si disputeranno le finali 6°, 5°, 4°, 3°, 2°, 1° posto”. Appare evidente, pertanto, che la manifestazione sportiva organizzata dalla società Calcio Padova ha tutte le caratteristiche di un torneo atteso che, con detto termine, si intende “nello sport, serie di gare con eliminatorie e graduatoria finale tra squadre o singoli atleti” (cfr. Vocabolario della Lingua Italiana, a cura Istituto Enciclopedico Italiano, vol. IV). Pertanto, avendo la società appellante organizzato una serie di incontri avente i requisiti di un “torneo” – circostanza che risulta provata per tabulas – senza la prescritte autorizzazione federale, appare ineccepibile la decisione del Giudice Sportivo di II grado. A nulla rileva, peraltro, la “presenza nell’organico della società di un responsabile del settore giovanile … con tutte le conseguenze che tale delega comporta sul piano della rispondenza, fino alla esimente”. Al riguardo occorre rilevare che il Responsabile del Settore Giovanile non è un sostituto del Presidente e detta circostanza è confermata, altresì, dal contratto di prestazione sportiva concluso dalla società appellante e dal signor Giorgio Molon - depositato presso la Lega Professionisti Serie C il 9.6.2006 – in cui nessun patto attribuisce al Responsabile S.G. funzioni di esercizio in luogo del Presidente, nè esonera questo dalle responsabilità derivanti dalla violazione di norme federali da parte della società sportiva rappresentata. Di contro, l’art. 4 di detto contratto stabilisce che “con la firma del presente contratto le parti assumono l’obbligo di osservare le Norme dello Statuto e quelle Federali. Assumono altresì l’impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Ogni violazione od azione comunque tendente alla elusione dell’obbligo di cui sopra determina le sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti”. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it