F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 07/05/2007 6. RECLAMO A.S. PRO SALA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MELE PADULA/A.S. PRO SALA CALCIO A 5 DEL 15.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 84 del 29.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 07/05/2007 6. RECLAMO A.S. PRO SALA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MELE PADULA/A.S. PRO SALA CALCIO A 5 DEL 15.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 84 del 29.3.2007) Con rituale appello la A.S. Pro Sala Calcio A 5 ha proposto gravame avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo relativo alla gara Mele Padula/A.S. Pro Sala Calcio A 5 del 15.1.2007 (Com. Uff. n. 84 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania del 29.3.2007). La Commissione Disciplinare, infatti, nell’esaminare il reclamo concernente la posizione irregolare di alcuni calciatori schierati della Mele Padula, aveva ritenuto che gli stessi erano, invece, regolarmente tesserati a favore della società Mele Padula da data antecedente il 15.1.2007, giorno in cui si era disputata la gara. A sostegno del gravame l’appellante produceva documentazione probante ed idonea a conferire supporto alle sue doglianze. L’appello è fondato e deve essere accolto. Dalla distinta calciatori della Mele Padula Calcio A 5 relativa alla gara di cui trattasi risulta che, tra gli altri, parteciparono all’incontro i calciatori Bolognino Giovanni, Jervolino Michele, Lentini Luigi, Lovizio Maurizio, tutti risultati tesserati il 20/01/2007, in data, quindi, successiva al 15.1.2007. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Pro Sala Calcio a 5 di Sala Consilina (Salerno), e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata ed infligge alla società Mele Padula la sanzione della perdita della gara per 0-6. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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