F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 07/05/2007 7. RECLAMO F.C. CIVITELLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CIVITELLA/BERTINORO DEL 19.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 36 del 28.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 07/05/2007 7. RECLAMO F.C. CIVITELLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CIVITELLA/BERTINORO DEL 19.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 36 del 28.3.2007) Con rituale appello la F.C. Civitella ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 36 del 28.3.2007 con la quale, in riferimento all’eccepita irregolarità della gara Civitella/Bertinoro del 19.2.2007, valevole per il Campionato di II Categoria, era stato rigettato il suo reclamo poiché proposto oltre il termine di cui all’art. 42, comma 3, C.G.S.. A sostegno del gravame l’appellante ha eccepito di non avere tempestivamente potuto dar prova della posizione irregolare del calciatore Lombardi Alessandro, accertata solo in tempi successivi. Con memoria del 4.5.2007 la A.S. Bertinoro ha insistito per il rigetto del gravame richiamando i motivi di inammissibilità accertati dal giudice di prime cure. L’appello è privo di fondamento e deve essere rigettato. Ritiene, infatti, la C.A.F. che la F.C. Civitella, al fine di superare la declaratoria di inammissibilità del reclamo, non ha dedotto né proposto alcun supporto probatorio. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Civitella di Civitella di Romagna (Forlì-Cesena) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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