F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 12. RECLAMO A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA E DELL’AMMENDA DI € 900,00, CON L’OBBLIGO DI RISARCIRE IL DIRETTORE DI GARA PER LA SOTTRAZIONE DELL’OROLOGIO NELLA MISURA CHE SARÀ QUANTIFICATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA, SEGUITO GARA NUOVO TERZIGNO/COMUNITÀ MONTANA BVL DEL 26.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com.- Uff. n. 87 dell’11.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 12. RECLAMO A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA E DELL’AMMENDA DI € 900,00, CON L’OBBLIGO DI RISARCIRE IL DIRETTORE DI GARA PER LA SOTTRAZIONE DELL’OROLOGIO NELLA MISURA CHE SARÀ QUANTIFICATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA, SEGUITO GARA NUOVO TERZIGNO/COMUNITÀ MONTANA BVL DEL 26.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com.- Uff. n. 87 dell’11.4.2007) In seguito alla gara in epigrafe, il Giudice Sportivo con delibera pubblicata con Com. Uff n. 73 dell' 1.3.2007, si determinava ad escludere il Nuovo Terzigno dal campionato di competenza, di comminarle, in aggiunta, l'ammenda di € 900,00 con l’ulteriore obbligo di risarcire il direttore di gara per la sottrazione dell'orologio di sua propietà in seguito alle aggressioni ed ai gravi fatti di violenza posti in essere da tifosi locali in danno dei calciatori della squadra ospite, che degeneravano in una rissa che coinvolgeva calciatori e dirigenti di entrambe le compagini. La Commissione Disciplinare successivamente adita con Com. Uff n. 87 dell' 11.4.2007, deliberava di respingere il reclamo del Nuovo Terzigno e di confermare le sanzioni inflitte dal primo Giudice. La società Nuovo Terzigno, quindi, proponeva tempestivo e rituale gravame a questa C.A.F. offrendo in sede di legittimità, una diversa ricostruzione fattuale degli eventi posti a base di entrambe le decisioni precedenti, di fatto tentando di introdurre un terzo grado di giudizio non previsto nell’attuale sistema normativo. Ne consegue l’inammissibilità dell’appello. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Nuovo Terzigno di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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