F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 13. RECLAMO U.S.D. PESCIA 1912 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALENZANO/PESCIA 1912 DEL 29.4.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 44 del 4.5.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 13. RECLAMO U.S.D. PESCIA 1912 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALENZANO/PESCIA 1912 DEL 29.4.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 44 del 4.5.2007) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana con decisione pubblicata con il Com. Uff. n. 44 del 4.5.2007 in riferimento al reclamo dell’A.C. Calenzano avverso l’esito della gara Cadenzano/Pescia 1912 disputata il 29.4.20007, per l’irregolare posizione dell’assistente di parte del D.G. Signor Luigi Flammia, ha inflitto alla società Pescia 1912 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione d’Appello Federale la società Pescia 1912 contestando che il Flammia non avesse titolo per partecipare alla gara,in quanto non regolarmente tesserato per la società Pescia 1912, poichè il predetto Flammia è titolare di tessera impersonale della società ricorrente, il cui rilascio comporta di per sé tesseramento per il sodalizio richiedente. La ricorrente peraltro censura la decisione impugnata in riferimento alla norma sanzionatoria applicata (art. 12 comma 5 lett. b) C.G.S.) in quanto a suo avviso non è possibile affermare che il Flammia non avesse titolo per la funzione svolta nella gara in questione. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato. Ai sensi dell’art. 43 comma 2 N.O.I.F., quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, possono assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato, ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. Elemento costitutivo del tesseramento ai sensi del precedente art. 37 è la comunicazione dei nominativi dei dirigenti e dei collaboratori alle Leghe o ai Comitati competenti. Alla stregua del dettato normativo dunque,lo status di tesserato viene acquisito esclusivamente sulla base dell’inserimento del nominativo del dirigente nella scheda di censimento della società. Nella fattispecie in esame quindi non rileva l’inserimento del Flammia nella tessera personale per accompagnatore ufficiale, mancando il presupposto idoneo a costituire la condizione di tesserato e cioè la prescritta comunicazione all’organo competente e l’inserimento nella scheda di censimento della società. Infine la censura relativa alla norma sanzionatoria applicata è puramente tautologica poichè a norma dell’art. 12 C.G.S. la punizione sportiva della perdita della gara è strettamente collegata come nella specie alla utilizzazione di soggetto che non abbia titolo, il che risulta in via preliminare già dimostrato. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Pescia 1912 di Castellare di Pescia (Potenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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