F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 21/05/2007 10. RICORSO A.C. ALTETICO MARCONIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOLITERNO/ATLETICO MARCONIA DELL’11.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 101 del 18.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 21/05/2007 10. RICORSO A.C. ALTETICO MARCONIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOLITERNO/ATLETICO MARCONIA DELL’11.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 101 del 18.4.2007) Con la decisione in epigrafe, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata della F.I.G.C., premesso che: la A.C. Atletico Marconia aveva ritualmente presentato ricorso avverso il risultato dell’incontro di calcio Moliterno/Atletico Marconia dell’11.3.2007 per errata utilizzazione, nella gara citata, dei calciatori under; al 24° minuto del s.t. per la società Moliterno aveva fatto ingresso sul campo da gioco il calciatore n.ro 18 in sostituzione del n.ro 4, anziché del n.ro 14, come erroneamente annotato sul modellino;che il modellino non può essere utilizzato come prova nel caso diverga dal referto di gara; che il referto di gara - e non il modellino - costituisce documento ufficiale e come tale fa prova fino a querela di falso;che per le ragioni considerate non vi era stata alcuna errata valutazione degli under in campo deliberava il rigetto del ricorso proposto dalla società A.C. Atletico Marconia; l’omologazione del risultato conseguito sul campo Moliterno – Atletico Marconia 3 – 2;di incamerare la tassa reclamo, se versata.Avverso tale provvedimento la società A.C. Atletico Marconia proponeva reclamo, deducendo che: dopo il terzo cambio effettuato, la società Moliterno restava in campo fino al fischio finale dell’incontro con due soli under, Tursi Mirko, con la maglia n.ro 7 e il calciatore Albini Michele, con la maglia n.ro 8; la società Atletico Marconia veniva meno all’obbligo di impegnare dall’inizio e per tutta la gara almeno tre calciatori under; la Commissione Disciplinare, con la decisione impugnata, non teneva conto dell’annotazione fatta dal direttore di gara sul modellino, dal quale risultava che il calciatore sostituito indossava il n.ro 14; risultava dall’annotazione fatta sul modellino che i calciatori under restati in campo fino al termine dell’incontro erano due e non tre come prevede la normativa sul punto; il modellino era stato presentato come documento ufficiale in una riunione precampionato svoltasi alla presenza di tutte le società; appariva improbabile che il giorno 12.3.2007, appena 24 ore dopo la partita, il Giudice Sportivo avesse richiesto una dichiarazione del direttore di gara prim’ancora che gli fosse pervenuto il reclamo, inviato solo il 14.3.2007, laddove, di norma, il Giudice Sportivo prende visione degli atti ufficiali della gara solo dopo l’acquisizione dello stesso; pur volendo considerare possibile la visione degli atti prima delle 24 ore dal termine della partita, è singolare che nella dichiarazione del D.G. risulti l’ammissione dell’errore sui cambi del Moliterno e non risulti al contrario la correzione relativa ai cambi effettuati dal Marconia; con riguardo a quella stessa gara, il Giudice Sportivo ha ritenuto prevalente sull’annotazione contenuta nel referto di gara, dalla quale risultava la sostituzione del n.ro 11 con il n.ro 1, l’annotazione fatta sul modellino; per questi motivi, la società A.C. Atletico Marconi chiede che la Commissione d’Appello Federale voglia riformare il provvedimento emesso dalla Commissione Disciplinare, e, per l’effetto, assegnare la vittoria della gara all’A. C. Atletico. La società A.C. Marconia si è costituita in appello depositando memoria e documenti. Emerge dai documenti depositati in atti che la società A.C. Atletico Marconia ha proposto ricorso in data 19.4.2007 avverso la decisione della Commissione Disciplinare del 5.4.2007 pubblicata sul Com. Uff. n. 101 del 18.4.2007. Nel ricorso medesimo la società A.C. Atletico Marconia dichiara di essere impossibilitata ad inoltrare l’atto alla Controparte per mancanza da parte del Moliterno di un numero fax, aggiungendo che si sarebbe provveduto il giorno seguente all’inoltro dell’attestazione di invio della raccomandata. Osserva la Corte che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, C.G.S., la società ricorrente, nei tre giorni che seguono la pubblicazione nel Comunicato Ufficiale del provvedimento che si intende impugnare, deve preannunciare il reclamo all’organo competente e contestualmente inviare analoga comunicazione alla controparte. Emerge invece dalla documentazione in atti che la società A.C. Atletico Marconia non ha provveduto, nel termine di tre giorni sopra detto, a inoltrare la citata comunicazione alla società Moliterno, impedendo così che sulla domanda si instaurasse il contraddittorio. La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S. l’appello come innanzi proposto dalla A.C. Atletico Marconia di Pisticci (Matera). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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