F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 21/05/2007 3. RICORSO F.C. SATRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FRINGUELLO DAVIDE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 101 del 18.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 21/05/2007 3. RICORSO F.C. SATRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FRINGUELLO DAVIDE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 101 del 18.4.2007) Con atto di appello, ritualmente proposto in data 23.4.2007, la società F.C. Satriano ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, di cui al Com. Uff. n. 101 del 18.4.2007, relativo alla sanzione della squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore Fringuello Davide. Con la delibera impugnata la Commissione Disciplinare, adita in grado di appello, aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, di cui al Com. Uff. n. 96 del 10.4.2007, che aveva inflitto la suddetta sanzione al calciatore sopraindicato, rigettando il reclamo. Nel reclamo del 23.4.2007 la società F.C. Satriano ha chiesto la riforma della sanzione inflitta al calciatore Fringuello Davide, in quanto “trattasi di protesta vivace e non di condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara”. Ritiene questa Corte che il reclamo della Società F.C. Satriano, come sopra proposto, sia inammissibile. Infatti, le argomentazioni addotte dalla reclamante per la riforma della decisione impugnata sono tutte in punto di fatto, introducendo in tal modo un terzo grado di giudizio di merito non consentito in questa sede. Il reclamo della F.C. Satriano è in palese contrasto con il disposto dell’art. 33, comma 1, C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti al merito della controversia “solo” quando la C.A.F. è giudice di secondo grado. Nel caso di specie vi sono già stati due gradi di giudizio di merito, sicché avanti a questa Corte potevano essere proposti solo motivi di diritto. Per converso, la reclamante ha tentato in questo terzo grado di giudizio di accreditare una diversa versione dei fatti, non consentita nella presente sede. L’inammissibilità del reclamo comporta l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S. l’appello come innanzi proposto dalla F.C. Satriano di Satriano di Lucania (Potenza). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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